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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39540/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; f\' [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di invasione di immobili e danneggiamento. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in quanto era stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, mai contestata; a fronte della censura proposta in appello, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'aggravante fosse stata indicata chiaramente nel capo di imputazione, senza considerare che nello stesso mancava non solo il riferimento nominativo all'art. 625 n. 7 cod.pen., ma anche l'uso di formule linguistiche nella descrizione del fatto storico che evocassero in maniera chiara il riferimento all'aggravante in questione. 1.2 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. della esposizione alla pubblica fede del bene oggetto di danneggiamento di cui al capo B): la Corte di appello si era limitata ad un generico richiamo alla condotta materiale descritta nel capo di imputazione, consistita nel taglio della robusta catena e del lucchetto che assicuravano la chiusura del portone in ferro battuto dello stabile invaso. 1.3 Quanto al reato di cui al capo A), il difensore eccepisce l'erronea applicazione di legge in relazione all'art.110 cod.pen. quanto alla valutazione della rilevanza causale della condotta ascritta all'imputato e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla compartecipazione dell'imputato alle condotte attive poste in essere da altri imputati: era pacifico che [OSCURATO:PERSONA] fosse sopraggiunto in un momento successivo all'invasione dell'immobile da parte di altri, che si fosse soffermato nei pressi del banchetto (allestito da altri) mentre l'occupazione era in corso, che non avesse distribuito volantini e che non avesse impedito, né tentato di impedire, al proprietario o alle forze dell'ordine di entrare nell'immobile.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui le Sezioni Unite 'Sorge' (Sez.

Un. n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436-01) - che hanno escluso che, in tema di reato di falso in atto pubblico, possa ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma - hanno, tuttavia, avvertito che a conclusioni diverse - nel senso dell'ammissibilità della c.d.

"contestazione in fatto" - può giungersi, quando la circostanza aggravante valorizzi "comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato" (conf. sez.

II, 18/12/2019 (dep. 2020), n. 15999, Rv. 279335)") Pertanto, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che ciò che era stato contestato all'imputato era la rottura della catena e del lucchetto che assicuravano la chiusura del portone dell'immobile, per cui nulla era cambiato dal punto di vista fattuale. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, questa Sezione ha avuto modo di precisare che "integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poichè al suo interno non è presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto." (Sez.2, Sentenza n. 51438 del 20/10/2017, PG in proc.

Cioffi, Rv. 271332 - 01).

Deve però rilevarsi che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, per cui deve essere dichiarato il reato di danneggiamento estinto per intervenuta prescrizione: infatti, essendo stato il reato commesso il 22 giugno 2012 e calcolando il termine di prescrizione di nove anni alla luce della contestata recidiva, il reato si è prescritto il 21 giugno 2021: 1.3 Relativamente invece al reato di cui al capo A), il motivo di ricorso è infondato in quanto reiterativo di quello proposto già con l'atto di appello, e sul quale la Corte di appello ha rilevato, con giudizio congruo e coerente con le risultanze processuali, che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] non era quella di un semplice spettatore, avendo lo stesso contribuito fattivamente all'azione (si veda la motivazione contenuta a pag.13); sul punto si deve ribadire che viene ritenuto concorrente nel reato, chi abbia, anche in misura minima, alla realizzazione del reato fornendo un contributo diretto alla comune realizzazione del reato, sulla base di una valutazione ex ante, ed almeno in astratto causalmente rilevante; la coscienza e la volontà del fatto criminoso sussiste, peraltro, anche con un accordo che intervenga durante l'esecuzione del reato, non essendo essenziale il previo concerto.

Non può ritenersi prescritto il reato in quanto, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag.8), l'occupazione si è protratta fino alla esecuzione dell'ordine di sgombero (19/21 maggio 2015), per cui alla data odierna non è ancora decorso il termine di prescrizione (nove anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen.)

2. Considerato che nella sentenza impugnata la pena base era stata determinata con riferimento al reato di cui al capo B), del quale viene dichiarata l'estinzione per prescrizione, la Corte di appello dovrà provvedere a rideterminare la pena per quanto riguarda il reato di cui al capo A) P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.635 c.p. perché estinto per prescrizione.

Rigetta nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la sola rideterminazione della pena per il reato di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; f\' [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di invasione di immobili e danneggiamento. 1.1 Al riguardo il difensore del ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in quanto era stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, mai contestata; a fronte della censura proposta in appello, la Corte territoriale aveva ritenuto che l'aggravante fosse stata indicata chiaramente nel capo di imputazione, senza considerare che nello stesso mancava non solo il riferimento nominativo all'art. 625 n. 7 cod.pen., ma anche l'uso di formule linguistiche nella descrizione del fatto storico che evocassero in maniera chiara il riferimento all'aggravante in questione. 1.2 Il difensore lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod.pen. della esposizione alla pubblica fede del bene oggetto di danneggiamento di cui al capo B): la Corte di appello si era limitata ad un generico richiamo alla condotta materiale descritta nel capo di imputazione, consistita nel taglio della robusta catena e del lucchetto che assicuravano la chiusura del portone in ferro battuto dello stabile invaso. 1.3 Quanto al reato di cui al capo A), il difensore eccepisce l'erronea applicazione di legge in relazione all'art.110 cod.pen. quanto alla valutazione della rilevanza causale della condotta ascritta all'imputato e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla compartecipazione dell'imputato alle condotte attive poste in essere da altri imputati: era pacifico che [OSCURATO:PERSONA] fosse sopraggiunto in un momento successivo all'invasione dell'immobile da parte di altri, che si fosse soffermato nei pressi del banchetto (allestito da altri) mentre l'occupazione era in corso, che non avesse distribuito volantini e che non avesse impedito, né tentato di impedire, al proprietario o alle forze dell'ordine di entrare nell'immobile. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è parzialmente fondato. 1.1 Relativamente al primo motivo di ricorso, si osserva come da tempo nella giurisprudenza di legittimità sia stato affermato il principio secondo cui le Sezioni Unite 'Sorge' (Sez. Un. n. 24906 del 18/04/2019, Rv. 275436-01) - che hanno escluso che, in tema di reato di falso in atto pubblico, possa ritenersi legittimamente contestata, sì che non può essere ritenuta in sentenza dal giudice, la fattispecie aggravata di cui all'art. 476, comma secondo, cod. pen., qualora nel capo d'imputazione non sia esposta la natura fidefacente dell'atto, o direttamente, o mediante l'impiego di formule equivalenti, ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma - hanno, tuttavia, avvertito che a conclusioni diverse - nel senso dell'ammissibilità della c.d. "contestazione in fatto" - può giungersi, quando la circostanza aggravante valorizzi "comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato" (conf. sez. II, 18/12/2019 (dep. 2020), n. 15999, Rv. 279335)") Pertanto, in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/06/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che ciò che era stato contestato all'imputato era la rottura della catena e del lucchetto che assicuravano la chiusura del portone dell'immobile, per cui nulla era cambiato dal punto di vista fattuale. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, questa Sezione ha avuto modo di precisare che "integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura di un cancello di accesso ad un box/garage, poichè al suo interno non è presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori della sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e rispetto." (Sez.2, Sentenza n. 51438 del 20/10/2017, PG in proc. Cioffi, Rv. 271332 - 01). Deve però rilevarsi che i motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, per cui deve essere dichiarato il reato di danneggiamento estinto per intervenuta prescrizione: infatti, essendo stato il reato commesso il 22 giugno 2012 e calcolando il termine di prescrizione di nove anni alla luce della contestata recidiva, il reato si è prescritto il 21 giugno 2021: 1.3 Relativamente invece al reato di cui al capo A), il motivo di ricorso è infondato in quanto reiterativo di quello proposto già con l'atto di appello, e sul quale la Corte di appello ha rilevato, con giudizio congruo e coerente con le risultanze processuali, che la presenza di [OSCURATO:PERSONA] non era quella di un semplice spettatore, avendo lo stesso contribuito fattivamente all'azione (si veda la motivazione contenuta a pag.13); sul punto si deve ribadire che viene ritenuto concorrente nel reato, chi abbia, anche in misura minima, alla realizzazione del reato fornendo un contributo diretto alla comune realizzazione del reato, sulla base di una valutazione ex ante, ed almeno in astratto causalmente rilevante; la coscienza e la volontà del fatto criminoso sussiste, peraltro, anche con un accordo che intervenga durante l'esecuzione del reato, non essendo essenziale il previo concerto. Non può ritenersi prescritto il reato in quanto, come risulta dalla sentenza di primo grado (pag.8), l'occupazione si è protratta fino alla esecuzione dell'ordine di sgombero (19/21 maggio 2015), per cui alla data odierna non è ancora decorso il termine di prescrizione (nove anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen.) 2. Considerato che nella sentenza impugnata la pena base era stata determinata con riferimento al reato di cui al capo B), del quale viene dichiarata l'estinzione per prescrizione, la Corte di appello dovrà provvedere a rideterminare la pena per quanto riguarda il reato di cui al capo A) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.635 c.p. perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto il ricorso e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Torino per la sola rideterminazione della pena per il reato di cu
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