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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2023

Cassazione n. 25875/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (v. pag. 3 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili' atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato tutti i precedenti penali a carico e non solo quello specifico meno recente, risalente all'anno 2004 (ed in particolare agli anni 2006 e 2009), così da rendere generica la relativa doglianza; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Napoli ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (v. pag. 3 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nei residui motivi di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili' atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato tutti i precedenti penali a carico e non solo quello specifico meno recente, risalente all'anno 2004 (ed in particolare agli anni 2006 e 2009), così da rendere generica la relativa doglianza; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA] li
Sentenza Cassazione n. 25875/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris