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CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 19516/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36703/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) ed [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso il decretodel Tribunale di M ODENA n. 8576/2017 depositata i l 26/05/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: con decreto del 17 ottobre 2018, il Tribunale fallimentare di Modena ha rigettato l’opposizione proposta dall’INPS nei confronti del Fallimento di M.T. [OSCURATO:PERSONA].

COOP. in liquidazione, con la quale si era dedotta l’illegittima mancata ammissione al passivo dei crediti previdenziali, pari ad oltre 3 milioni di euro, accertati nel verbale ispettivo del 10 marzo 2015; il Giudice delegato aveva disposto la non ammissione sulla base della considerazione che tale credito era già stato escluso in sede di ammissione tempestiva ex art. 95 L. Fall. e non avrebbe potuto essere riproposto in sede di insinuazione tardiva; il Tribunale, a fronte del motivo di opposizione con cui l’INPS aveva rilevato il carattere meramente processuale della esclusione in sede di verifica ex art. 95 L. Fall., essendo stata motivata in riferimento alla pendenza alla data fallimento dell’accertamento del credito dinanzi al giudice del lavoro, ha rigettato l’opposizione ritenendo ostativo il giudicato formatosi in sede endofallimentare, rit enuto di natura sostanziale e non processuale, posto che alla esclusione originaria non era seguita tempestiva opposizione e non poteva essere ammessa in sede di insinuazione tardiva la medesima domanda prima esclusa senza opposizione; avverso tale decreto, ricorre l’INPS sulla base di un unico motivo relativo alla violazione dell’art. 93 legge fallimentare; resiste il fallimento con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: nelle more del giudizio, il ricorrent e ha dichiarato di rinunziare al ricorso con compensazione delle spese e tale rinunzia è stata accettata a spese integralmente compensate dal Fallimento M.T.

Service soc.coop. in liquidazione, nella persona della curatrice fallimentare [OSCURATO:PERSONA]; alla luce della rinunzia al ricorso formulata dall’ odiern o ricorrente, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizioai sensi dell'art. 391 c.p.c.; la adesione di parte controricorrente alla dichiarazion e di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese (comunque oggetto di regolazione tra le parti nel senso della relativa compensazione), ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4; la definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015); invero, in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o d ella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36703/2018 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) ed [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso il decretodel Tribunale di M ODENA n. 8576/2017 depositata i l 26/05/2017 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: con decreto del 17 ottobre 2018, il Tribunale fallimentare di Modena ha rigettato l’opposizione proposta dall’INPS nei confronti del Fallimento di M.T. [OSCURATO:PERSONA]. COOP. in liquidazione, con la quale si era dedotta l’illegittima mancata ammissione al passivo dei crediti previdenziali, pari ad oltre 3 milioni di euro, accertati nel verbale ispettivo del 10 marzo 2015; il Giudice delegato aveva disposto la non ammissione sulla base della considerazione che tale credito era già stato escluso in sede di ammissione tempestiva ex art. 95 L. Fall. e non avrebbe potuto essere riproposto in sede di insinuazione tardiva; il Tribunale, a fronte del motivo di opposizione con cui l’INPS aveva rilevato il carattere meramente processuale della esclusione in sede di verifica ex art. 95 L. Fall., essendo stata motivata in riferimento alla pendenza alla data fallimento dell’accertamento del credito dinanzi al giudice del lavoro, ha rigettato l’opposizione ritenendo ostativo il giudicato formatosi in sede endofallimentare, rit enuto di natura sostanziale e non processuale, posto che alla esclusione originaria non era seguita tempestiva opposizione e non poteva essere ammessa in sede di insinuazione tardiva la medesima domanda prima esclusa senza opposizione; avverso tale decreto, ricorre l’INPS sulla base di un unico motivo relativo alla violazione dell’art. 93 legge fallimentare; resiste il fallimento con controricorso e successiva memoria; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: nelle more del giudizio, il ricorrent e ha dichiarato di rinunziare al ricorso con compensazione delle spese e tale rinunzia è stata accettata a spese integralmente compensate dal Fallimento M.T. Service soc.coop. in liquidazione, nella persona della curatrice fallimentare [OSCURATO:PERSONA]; alla luce della rinunzia al ricorso formulata dall’ odiern o ricorrente, rinunzia espressamente accettata dalla parte controricorrente, sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizioai sensi dell'art. 391 c.p.c.; la adesione di parte controricorrente alla dichiarazion e di rinunzia della controparte esime dalla pronunzia di condanna alle spese (comunque oggetto di regolazione tra le parti nel senso della relativa compensazione), ai sensi dell'art. 391 c.p.c., comma 4; la definizione del ricorso per cassazione con declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 25485 del 2018, Cass. n. 19560 del 2015); invero, in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o d ella sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass.
Decreto Cassazione n. 19516/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris