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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 1991

Cassazione n. 29789/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04L5FVI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il 31/03/1991 avverso la sentenza del 23/10/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 11.,2 >t; ft...t.o 0.2.4( y Laytyy..) I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza resa in data 23 ottobre 2017 il Giudice di Pace di Venezia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5ter, d.lgs. n.286 del 1998 oggetto di contestazione, con condanna alla pena di euro 15.000,00 di multa.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA], destinatario di provvedimento di espulsione emesso e notificato in data 14 settembre 2014, veniva rintracciato in località Chirignago in data 9 novembre 2014.

2. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore.

L'atto è stato qualificato come ricorso per cassazione - ai sensi dell'art.568 comma 5 cod.proc.pen. - con provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia in data 28 febbraio 2019. 2.1 Nell'atto di appello si contestano le modalità di identificazione dell'imputato, essendo stata realizzata tale attività esclusivamente mediante confronto del fotosegnalamento, senza verifica della identità tramite autorità consolare del paese di origine.

Si contesta, altresì la quantificazione della pena, indicata come eccessiva. 2.2 II difensore ha depositato conclusioni scritte per la odierna udienza, chiedendo l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alla idoneità del fotosegnalamento a realizzare una compiuta identificazione dell'imputato, va osservato che la contestazione è del tutto generica, oltre a rappresentare doglianza in fatto.

In particolare, va osservato che il motivo non si confronta con l'avvenuta comparazione tra l'identificazione avvenuta in sede di notifica dell'ordine di espulsione (il 14 settembre del 2014) e quella avvenuta in sede di accertamento della trasgressione (il 9 novembre 2014), resa possibile proprio dal pregresso fotosegnalamento e dall'avvenuta attribuzione del [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla entità del trattamento sanzionatorio, il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione, nel cui ambito si compie riferimento alla ricorrenza di precedenti penali a carico.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 16 marzo 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04L5FVI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MOLDAVIA) il 31/03/1991 avverso la sentenza del 23/10/2017 del [OSCURATO:PERSONA] di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo 11.,2 >t; ft...t.o 0.2.4( y Laytyy..) I [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza resa in data 23 ottobre 2017 il Giudice di Pace di Venezia ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 14, comma 5ter, d.lgs. n.286 del 1998 oggetto di contestazione, con condanna alla pena di euro 15.000,00 di multa. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], destinatario di provvedimento di espulsione emesso e notificato in data 14 settembre 2014, veniva rintracciato in località Chirignago in data 9 novembre 2014. 2. Avverso detta sentenza ha proposto atto di appello [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore. L'atto è stato qualificato come ricorso per cassazione - ai sensi dell'art.568 comma 5 cod.proc.pen. - con provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia in data 28 febbraio 2019. 2.1 Nell'atto di appello si contestano le modalità di identificazione dell'imputato, essendo stata realizzata tale attività esclusivamente mediante confronto del fotosegnalamento, senza verifica della identità tramite autorità consolare del paese di origine. Si contesta, altresì la quantificazione della pena, indicata come eccessiva. 2.2 II difensore ha depositato conclusioni scritte per la odierna udienza, chiedendo l'accoglimento del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la genericità dei motivi addotti. 3.1 Ed invero, quanto alla idoneità del fotosegnalamento a realizzare una compiuta identificazione dell'imputato, va osservato che la contestazione è del tutto generica, oltre a rappresentare doglianza in fatto. In particolare, va osservato che il motivo non si confronta con l'avvenuta comparazione tra l'identificazione avvenuta in sede di notifica dell'ordine di espulsione (il 14 settembre del 2014) e quella avvenuta in sede di accertamento della trasgressione (il 9 novembre 2014), resa possibile proprio dal pregresso fotosegnalamento e dall'avvenuta attribuzione del [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla entità del trattamento sanzionatorio, il ricorso non si confronta con la motivazione della decisione, nel cui ambito si compie riferimento alla ricorrenza di precedenti penali a carico.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 16 marzo 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 29789/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris