CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34170/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] natga NAPOLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2026 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile per non avere osservato il provvedimento con il quale le era stato vietato di fare rientro a Napoli per due anni emesse dal Questore di Napoli il 6 ottobre 2022 e il provvedimento dello stesso Questore del 18 luglio 2022 contenente il divieto di accesso alle aree urbane ex art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2007; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il primo motivo sollecita valutazioni di merito laddove, a fronte dell'accertata presenza della ricorrente nel territorio di Napoli alla data del 15 marzo 2023, postula una verifica delle ragioni di quella presenza descrivendo motivi di carattere personale e familiare (non meglio precisati) che, semmai, avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di merito; il secondo motivo, quanto al reato di cui al citato art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2007 trascura di considerare che la sentenza ha valorizzato il mero dato oggettivo della presenza della ricorrente a Napoli giacché la norma incriminatrice presuppone tale (sola) verifica, senza che possa assumere rilievo l'effettivo svolgimento di un'attività finalizzata al conseguimento di un profitto; non risulta smentito, in alcun modo, quanto sostenuto nella sentenza impugnata in merito alla mancata allegazione delle specifiche ragioni che hanno determinato la presenza dell'imputata nel luogo in cui è stata trovata dagli operatori di polizia; manifestamente infondato si palesa il terzo motivo di ricorso alla luce del fatto che la sentenza è stata motivata con richiamo a specifiche fonti di prova acquisite da testi che hanno riferito quanto accertato e personalmente constatato, anziché a mere presunzioni; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M