CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40178/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; frf [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Gela con la quale era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 40 comma 1, lett. b) e c) del d.lgs n. 504 del 1995, in relazione alla sottrazione di 1.2.860 di gasolio agricolo soggetto ad aliquota agevolata destinandolo ad un uso diverso (in particolare per autotrazione). [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Deduce la violazione di legge in relazione all'erronea applicazione della legge, art. 40 del d.lgs n. 504 del 1995 in presenza di detenzione occasionale. Violazione di legge e vizio di motivazione, non riferibilità dei mezzi all'imputato, assenza di dimostrazione della destinazione contra legem del gasolio. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa d'inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838) ed è anche diretto a chiedeva una diversa valutazione degli elementi di prova che non è consentita in questa sede. 4. D'altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle emergenze dell'incartamento processuale, lineari e conformi a logica - pertanto incensurabili nella sede di legittimità -, che il predetto, titolare di una concessionaria di veicoli commerciali e di una ditta di autotrazione, deteneva all'interno dei veicoli e cisterne il quantitativo indicato di gasolio per uso agricolo, gasolio per uso agricolo che non poteva essere detenuto dall'imputato nei mezzi della ditta per trasporto su strada, da cui la dimostrazione che il gasolio era destinato per autotrazione con evidente sottrazione dal pagamento dalla maggiore imposta. Correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato contestato. 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settemb