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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34331/2026

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Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1169/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ( capo c); Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 1169/2026 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per i delitti di cui agli artt. 337 - 582 c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ( capo c); Ritenuto il motivo inammissibile perché del tutto generico, non essendo stato dedotto alcunchè rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34331/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris