CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 giugno 2022
Cassazione n. 23668/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 febbraio 2020 la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia del locale Tribunale del 2 marzo 2017 con cui [OSCURATO:PERSONA], in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, con sospensione della patente di guida per un anno, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2 lett. b) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere guidato in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico pari a 1,47 g/I, con l'aggravante dell'ora notturna. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta il ricorrente vizio motivazionale sia in ordine all'eccessiva entità della pena inflittagli, che con riguardo alla mancata applicazione della sostituzione della sanzione detentiva con quella pecuniaria, ai sensi dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, non apparendo adeguato il richiamo effettuato dalla Corte di merito alla presenza di gravi precedenti condanne per giustificare il mancato riconoscimento dell'invocato beneficio, altresì considerato che trattasi di precedenti non specifici e risalenti nel tempo. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. In primo luogo priva di ogni fondamento è la doglianza con cui il ricorrente ha contestato l'eccessiva entità della pena inflittagli. Trattasi, infatti, di censura generica ed aspecifica, che non si confronta con la motivazione resa nel provvedimento impugnato che, in maniera logica e adeguata, ha esplicato le ragioni per cui la pena applicata si conforma pienamente ai parametri indicati dall'art. 133 cod. pen., considerata l'elevata entità del tasso alcolemico rilevato, assai prossimo al limite massimo previsto per la configurazione dell'ipotesi ex art. 186, comma 2 lett. b), cod. strada, oltre ai significativi precedenti penali da cui il Dodaro risulta gravato.3. E', poi, manifestamente infondato il motivo con cui il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione in ordine al diniego della conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, come richiesta nell'atto di appello. La disciplina dell'applicabilità delle misure sostitutive ex art. 53 I. n. 689 del 1981 è regolata dalla norma del successivo art. 58, che al primo comma dispone che «il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato». Tenuto conto della loro specifica ratio, per cui le misure sostitutive tendono a favorire il reinserimento sociale del condannato, il legislatore ha, quindi, effettuato un espresso richiamo ai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., quale presupposto per la verifica della prevedibilità, o meno, della ricaduta dell'istante nel reato. Come autorevolmente chiarito dal [OSCURATO:PERSONA], le pene sostitutive hanno natura premiale e il giudice, nell'esercitare il suo potere discrezionale di sostituire le pene detentive brevi con le pene pecuniarie corrispondenti, con la semidetenzione o con la libertà controllata, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (così, Sez. U, n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274-01). Ne consegue, pertanto, che la valutazione discrezionale rimessa al giudice di merito ai sensi dell'art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 debba essere sorretta da una congrua e adeguata motivazione, in particolar modo fondata sulla considerazione della modalità del fatto e sulla personalità del condannato, nell'ottica di valutare la prevedibilità di una sua eventuale futura recidiva. Conseguentemente, incorre nel vizio di motivazione e nella violazione degli artt. 53 e 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di secondo grado che, investito di motivi di appello con i quali si chiede la conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria ex art. 53 della stessa legge, non fornisca adeguata motivazione in merito alla mancata conversione (così, Sez. 4, n. 46432 del 21/09/2018, A., Rv. 273932-01). Ciò, all'evidenza, non è dato ravvisare nel caso di specie, avendo la Corte di appello fatto debitamente richiamo ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., discrezionalmente individuando, con motivazione logica e congrua, nella negativa personalità del Dodaro, come in particolare evincibile dalle gravi condanne subite, un elemento ostativo al riconoscimento dell'invocato beneficio premiale, stante la negativa prognosi in ordine alle possibili ricadute nel reato.4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Andrea na