Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:608
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0450_INF
Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2025 –
MeSoFa/SRB
(causa T‑450/22)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedimento di risoluzione applicabile in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Decisione del SRB di non adottare alcun programma di risoluzione – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Competenza dell’autore dell’atto – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione»
1.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova
(Art. 263 TFUE)
(v. punti 26‑30)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento –Comitato di risoluzione unico (SRB) – Competenza – Decisione di adottare o meno un programma di risoluzione – Obbligo di adottare tale decisione a seguito della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) del dissesto o rischio di dissesto dell’entità interessata
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 82, § 2)
(v. punti 46, 47, 49, 50)
3.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento –Procedimento di risoluzione – Diritto di essere ascoltato – Portata – Procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) e dal Comitato di risoluzione unico (CRU) congiuntamente e in successione – Procedimento amministrativo complesso – Obbligo di ascoltare l’entità interessata dalla decisione di adottare o meno un programma di risoluzione in ciascuna fase del procedimento da parte di ciascuno di questi due organi – Insussistenza
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18]
(v. punti 61‑67, 70)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La MeSoFa [OSCURATO:PERSONA] AG, già [OSCURATO:PERSONA] AG, inizialmente [OSCURATO:PERSONA] AG, si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB).
3)
[OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) si farà carico delle proprie spese.