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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 806/2025

ECLI:EU:T:2025:608
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0450_INF

Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2025 – MeSoFa/SRB (causa T‑450/22) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedimento di risoluzione applicabile in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Decisione del SRB di non adottare alcun programma di risoluzione – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Competenza dell’autore dell’atto – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione»

1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova (Art. 263 TFUE) (v. punti 26‑30)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento –Comitato di risoluzione unico (SRB) – Competenza – Decisione di adottare o meno un programma di risoluzione – Obbligo di adottare tale decisione a seguito della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) del dissesto o rischio di dissesto dell’entità interessata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 82, § 2) (v. punti 46, 47, 49, 50)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento –Procedimento di risoluzione – Diritto di essere ascoltato – Portata – Procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) e dal Comitato di risoluzione unico (CRU) congiuntamente e in successione – Procedimento amministrativo complesso – Obbligo di ascoltare l’entità interessata dalla decisione di adottare o meno un programma di risoluzione in ciascuna fase del procedimento da parte di ciascuno di questi due organi – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18] (v. punti 61‑67, 70) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La MeSoFa [OSCURATO:PERSONA] AG, già [OSCURATO:PERSONA] AG, inizialmente [OSCURATO:PERSONA] AG, si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB). 3) [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0450_INF Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 18 giugno 2025 – MeSoFa/SRB (causa T‑450/22) «Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Procedimento di risoluzione applicabile in caso di dissesto o di rischio di dissesto di un’entità – Decisione del SRB di non adottare alcun programma di risoluzione – Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricevibilità – Articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014 – Competenza dell’autore dell’atto – Diritto di essere ascoltato – Obbligo di motivazione» 1. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Onere della prova (Art. 263 TFUE) (v. punti 26‑30) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento –Comitato di risoluzione unico (SRB) – Competenza – Decisione di adottare o meno un programma di risoluzione – Obbligo di adottare tale decisione a seguito della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) del dissesto o rischio di dissesto dell’entità interessata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18, § 1; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/59, art. 82, § 2) (v. punti 46, 47, 49, 50) 3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento –Procedimento di risoluzione – Diritto di essere ascoltato – Portata – Procedimento condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) e dal Comitato di risoluzione unico (CRU) congiuntamente e in successione – Procedimento amministrativo complesso – Obbligo di ascoltare l’entità interessata dalla decisione di adottare o meno un programma di risoluzione in ciascuna fase del procedimento da parte di ciascuno di questi due organi – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 18] (v. punti 61‑67, 70) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La MeSoFa [OSCURATO:PERSONA] AG, già [OSCURATO:PERSONA] AG, inizialmente [OSCURATO:PERSONA] AG, si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (SRB). 3) [OSCURATO:PERSONA] centrale europea (BCE) si farà carico delle proprie spese.
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