Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 20435/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata il 20 febbraio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa, ha concesso la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di equivalenza, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di equivalenza rispetto alla recidiva specifica infraquinquennale contestata, non è consentito dalla legge in quanto il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia altresì sorretta, come avvenuto nella specie, da sufficiente motivazione; si veda, in particolare, pag. 1, in cui la Corte territoriale ha evidenziato che del modesto valore della somma sottratta, per cui era stata riconosciuta la predetta attenuante, si era già tenuto conto nella determinazione della pena e che la circostanza di avere agito con mezzo informatico e la negativa personalità del prevenuto, rendevano adeguato il giudizio di equivalenza già espresso pur in presenza di ulteriore attenuante, così congruamente motivando in proposito senza violare alcuna norma di legge (cfr. Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Ducoli, Rv. 246529); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 23 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma, pronunciata il 20 febbraio 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di truffa, ha concesso la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di equivalenza, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine al riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità in regime di equivalenza rispetto alla recidiva specifica infraquinquennale contestata, non è consentito dalla legge in quanto il giudizio di comparazione tra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia altresì sorretta, come avvenuto nella specie, da sufficiente motivazione; si veda, in particolare, pag. 1, in cui la Corte territoriale ha evidenziato che del modesto valore della somma sottratta, per cui era stata riconosciuta la predetta attenuante, si era già tenuto conto nella determinazione della pena e che la circostanza di avere agito con mezzo informatico e la negativa personalità del prevenuto, rendevano adeguato il giudizio di equivalenza già espresso pur in presenza di ulteriore attenuante, così congruamente motivando in proposito senza violare alcuna norma di legge (cfr. Sez. 4, n. 10448 del 22/12/2009, dep. 2010, Ducoli, Rv. 246529); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris