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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 settembre 1991

Cassazione n. 10745/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'errata qualificazione giuridica del fatto, inquadrabile nell'ipotesi di rapina tentata e non consumata, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01).

Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente, che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Rv. 269858 - 01; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che denuncia l'errata qualificazione giuridica del fatto, inquadrabile nell'ipotesi di rapina tentata e non consumata, è manifestamente infondato perché prospetta enunciati in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui "È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità" (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Rv. 253153 - 01). Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è sufficiente, che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico (Sez. 2, n. 1136 e 1137 del 22/02/2017, non mass.; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017 Rv. 269858 - 01; Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,
Sentenza Cassazione n. 10745/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris