CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 28749/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24339-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica deipropri difensori, rappresentat i e difesidagli [OSCURATO:PERSONA] BONDI e Alessandro ANTICHI ; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma,viale [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell ’A vv ocato Barbara SERMARINI , rappresentat i e difes i dagli AvvocatiVincenzo e Gabriele DONNO; -controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Clausola di attribuzione dell'indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) - Interpretazione - Sindacato sulla motivazione R.G.N.24339/2022 Cron. Rep. Ud.26/06/2024 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliat a presso l’indirizzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] RIVA; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati presso l’indirizzo di posta elettronica deipropri difensori, rappresentat i e difesidagli [OSCURATO:PERSONA] BONDI e Alessandro ANTICHI ; -controricorrenti al ricorso incidentale - e contro [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in Roma,viale [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studiodell’A vv. SERMARINI Barbara , rappresentat i e difes i da gli AvvocatiVincenzo e Gabriele DONNO; -controricorrenti al ricorso incidentale - Avversola sentenza n. 1412/2022 d ella Corte d’appello di Firenze , depositata il 30/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, sulla base di cinque motivi, per la cassazione della sentenza n. 1412/22, del 30 giugno 2022, della Corte d’appello di Firenze, che – in accoglimento del gravame esperito da [OSCURATO:PERSONA] e da Gino e [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 1037/17 del Tribunale di Arezzo – ha condannato la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a versare, a favore degli appellanti, tre quinti dell’indennizzo della polizza assicurativa sulla vita stipulata da [OSCURATO:PERSONA] in favore degli “eredi testamentari”, indennizzo che era stato, invece, attribuito dal primo giudice, per l’intero, ai predetti Aldinucci e Vanneschi. 2.Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti di essere stati convenuti in giudizio –unitamente alla società [OSCURATO:PERSONA] –da [OSCURATO:PERSONA], nonché da Gino e [OSCURATO:PERSONA], i quali deducevano che la loro dante causa “ iure hereditario ”, ovvero [OSCURATO:PERSONA], aveva stipulato con tale società, il 12 marzo 2013, una polizza vita in favore degli “eredi testamentari”, destinandovi la somma di € 400.000,00 ricavata prevalentemente dalla vendita di un immobile sito in Genova, che in base al testamento del 5 settembre 2012 era stato attribuito ed essi Aldinucci e Vanneschi. Deceduta l’assicurata il 18 agosto 2013, gli allora attori Rondinini e Stopponi assumevano di essere i beneficiari , nella misura di un quinto ciascuno, in qualità, appunto, di eredi testamentari, dell’indennizzo dovuto in forza della polizza suddetta. Costituitisi in giudizio, oltre alla suddetta società, gli odierni ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Vanneschi sostenevano di essere i soli beneficiari della polizza. A tale esito, a loro dire, conduceva sia la circostanza che i denari versati quale premio della polizza vita derivavano, quasi esclusivamente , dalla vendita dell’appartamento di Genova, che in sede testamentaria era stato ad essi attribuito, sia la corretta lettura delle disposizioni testamentarie.In base ad esse, infatti, mentre a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] erano stati lasciati alcuni immobili, agli odierni ricorrenti erano stati attribuiti tutti i denari e titoli, nulla, infine, prevedendosi in favore di [OSCURATO:PERSONA], in quanto già liquidata in vita dalla defunta. A conferma della loro linea difensiva, gli odierni ricorrenti invocavano la testimonianza del funzionario bancario, [OSCURATO:PERSONA], che fece sottoscrivere la polizza all’assicurata, secondo cui la medesima, con l’espressione eredi testamentari , aveva inteso riferirsi soltanto a coloro i quali, nel testamento, erano stati destinati denari e titoli, ovvero i predetti Aldinucci e Vanneschi. Respinta la domanda dal primo giudice, la stessa veniva, invece, accolta da quello d’appello, che condannava sia gli odierni ricorrenti che la società [OSCURATO:PERSONA] – la quale, nel frattempo, aveva provveduto a corrispondere l’intera somma pari all’indennizzo assicurativo ai predetti Aldinucci e Vanneschi – a rifondere agli attori/appellanti le spese di ambo i gradi di giudizio. 3.Avverso la sentenza della Corte fiorentina hanno proposto ricorso per cassazione l’Aldinucci e la Vanneschi, sulla base – come detto –di cinque motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. –violazione degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., per mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della decisione, ovvero per motivazione apparente, avendo la Corte territoriale motivato la decisione della controversia sulla base di considerazioni non inerenti alle questioni oggetto delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti e non rilevanti per la risoluzione del caso. Assumono i ricorrenti come nessuna delle parti in causa abbia mai messo in discussione,nella presente lite, il principio stabilito dalla sentenza delle SezioniUnite di questa Corte, 30 aprile 2021, n. 11421, alla quale il giudice d’appello si è richiamat o . Si discuteva, e si discute, infatti –sottolineano i ricorrenti – “di una questione di fatto ben diversa: ovvero di come debba essere interpretata la locuzione «eredi testamentari» contenuta nella polizza assicurativa in relazione al contenuto della scheda testamentaria”. Invero, proprio l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, al quale ha inteso richiamarsi il giudice d’appello,“opportunamente rimarca il dovere del giudice del merito di esaminare l’effettivo contenuto delle dichiarazioni negoziali, evitando facili automatismi”, ciò sarebbe accaduto nel caso di specie, donde il prospettatovizio motivazionale. 3.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, non avendo la Corte fiorentina correttamente valutato che i danari versati quale premio della polizza vita da parte di [OSCURATO:PERSONA] derivavano, quasi esclusivamente,dalla vendita dell’appartamento di Genova, beneche in sede testamentaria era stato attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si lamenta che il giudice d’appello nonabbia dato rilievo alla stretta consequenzialità, anche temporale, tra la pubblicazione del testamento, il 5 settembre 2012, l’operazione negoziale di vendita dell’immobile genovese (snodatasi attraverso il conferimento ad un’agenzia immobiliare , il 26 ottobre 2012, dell’incarico di provvedere alla vendita dello stesso, realizzata con la stipulazione dapprima di un preliminare, il 12 dicembre 2012, e successivamente del contratto definitivo, il 20 febbraio 2013) e la sottoscrizione della polizza, utilizzando il ricavato della vendita, il 12 marzo 2013. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione delle regole di interpretazione delle disposizioni testamentarie (art. 587 cod. civ.,con riferimento agli artt. 1362 e ss. cod. civ. in quanto applicabili) e delle disposizioni della polizza vita (artt. 1362 e ss. cod. civ.), per non avere la Corte fiorentina interpretato la locuzione “eredi testamentari” , presente n ella polizza vita , come riferita al contenuto delle disposizioni testamentarie. Si sostiene che le espressioni usate dal testatore “vanno interpretate naturaliter, non civiliter (cioè con riguardo al loro specifico significato giuridico)”. Si sottolinea, inoltre, che l’interpretazione del testamento è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una ricerca più penetrante, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell’art. 1362 cod. civ., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell’esameglobale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione (art.1363 cod. civ.), e, solo in via sussidiaria, ove cioè dal testo dell’atto non emerga con certezza l’intenzione effettiva del de cuius e la portata della disposizione, con il ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali ad esempio la sua personalità, mentalità, cultura, condizione sociale, ambiente di vita”. A questo metodo non si sarebbe attenuta la sentenza impugnata, non avendo considerato che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver nominato cinque eredi, per distinguerli dai legatari, ha provveduto a dividere tra di essi tutti i suoi beni e diritti, nessuno escluso, ciò facendo, “per usare un’espressione della compagnia assicurativa convenuta, una divisione per «ceppi» familiari di ogni suo bene presente ed eventuale”, in particolare precisando “che tutti i suoi denari, sotto ogni forma, depositati presso qualsiasi istituto, andassero al nipote [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui moglie [OSCURATO:PERSONA]”. 3.4. Il quarto motivo, che è , in sostanza , proposto alternativamente al precedente, denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame di un fatto decisivo, per non avere il giudice d’appello interpretato le disposizioni testamentarie, non nel senso di sostenere che la ripartizione dell’indennizzo dovesse avvenire per quote testamentarie, bensì quale elemento presuntivo della volontà di [OSCURATO:PERSONA] in sede di stipula della polizza vita. 3.5.Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. –omesso esame di un fatto decisivo, addebitando alla sentenza impugnata di non aver utilizzato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], la quale confermerebbe la tesi sostenuta dai ricorrenti. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la società [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo ricorso incidentale sulla base di due motivi. 4.1. Il primo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 336 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnatanella parte in cui la Corte territoriale nulla ha statuito in merito alla domanda subordinata proposta da essa [OSCURATO:PERSONA] (che aveva chiesto, in via di principalità, di essere estromessa dal giudizio, con opposizione, però, di entrambe le altre parti). Detta domanda, in particolare, mirava al riconoscimento che la liquidazione del la polizza era avvenuta, da parte di [OSCURATO:PERSONA], in esecuzione de lla condanna espressamente comminataledalla sentenza di primo grado, e quindi a conseguire – una volta accertata la correttezza della liquidazione – la liberazioneda ogni eventuale ulteriore obbligo di pagamento.4.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione degli art. 91, 92 e 97 cod. proc. civ., lamentando omessa o carente motivazione della sentenza, nella parte in cui non ha statuito in merito al punto b) della domanda subordinata di essa [OSCURATO:PERSONA] di essere comunque mandata esente da spese anche in caso di riforma della sentenza di primo grado per qualsivoglia motivo, avendo essa – come detto – sol tanto dato esecuzione a quanto statuito dal Tribunale di Arezzoin prime cure. 5. [OSCURATO:PERSONA] e la Rondinini hanno resistito ad entrambe le impugnazioni, con due distintiti controricorsi, chiedendo che le stessesiano dichiarat e inammissibil i o, comunque, rigettat e . 6. Al ricorso incidentale hanno resistito pure i ricorrenti principali, concludendo per la declaratoria d’inammissibilità o il rigetto dello stesso. 7. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. I ricorrenti principali e i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Rondinini hanno presentato memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 10. Ilricorso principale va rigettato. 10.1. Il suo primo motivo non è fondato.10.1.1. Nello scrutinarlo, occorre muovere dalla constatazione che il giudice d’appello, nel decidere la presente controversia, ha richiamato quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte. Esse, sulpresupposto che “la designazione del beneficiario dei vantaggi di un’assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dal secondo comma dell’art. 1920 cod. civ.”, si pone alla stregua di “atto inter vivoscon effetti post mortem”, hanno affermato che “la generica individuazione quali beneficiari degli «eredi [legittimi e/o testamentari]» ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente”, e ciò in quanto “il termine «eredi» viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all’assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall’effettiva vocazione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 30 aprile 2021, n. 11421). Quale che sia, quindi, il “titolo” della chiamata all’eredità – e cioè, sia che si tratti di chiamata “diretta” ovvero “per rappresentazione” (evenienza, quest’ultima, alla quale ha dato rilievo, non a caso, il citato arresto delle Sezioni Unite) è, per l’appunto, la qualità di erede “legittimo”, senza ulteriori specificazioni, ciò che consente di fruire del beneficio contrattualmente previsto. In simili casi, pertanto, “la prestazione assicurativa vede quali destinatari una pluralità di soggetti in forza di una eadem causa obligandi, costituita dal contratto”, sicché, “come in ogni figura di obbligazione soggettivamente complessa (come si argomenta in via di generalizzazione dall’art. 1298, secondo comma, cod. civ. e dall’art. 1101, primo comma, cod. civ.), ove non risulti diversamente dal contratto, a ciascuno dei beneficiari spetta una quota uguale (…), il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura” (Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.). Precisano, tuttavia, le Sezioni Unite che rimane, ovviamente, “ferma la libertà del contraente, nel designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell’assicurazione, di indicare gli stessi nominativamente o di stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo, o comunque di derogare all’art.1920 cod. civ. (arg. dall’art. 1932 cod. civ.)”, soggiungendo, altresì,che tale “indagine sull’effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 11421 del 2021, cit.). 10.1.2. Tanto premesso, nel caso di specie, la motivazione contenuta nella sentenza impugnata – nel riforma re la decisione del primo giudice,che aveva, invece, privilegiato l’interpretazione che identifica va nei soli Aldinucci e Vanneschi gli “eredi testamentari” – è pervenuta all’opposta conclusione. Ciò che ha fatto –con valutazione che si sottrae a censura, per le ragioni di seguito meglio indicate – nell’esercizio d ella discrezionalità che connota, come si è appena detto, tale tipo di giudizio . Discrezionalità sottratta al sindacato di questa Corte, ove immune, oltre che da errori di diritto, da vizio motivazional e , ravvisabile, ormai, solo nella “quadruplice” ipotesi individuata dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01), ovvero: “la «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico» e la «motivazione apparente»; il «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e la «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile»”, secondo la “catalogazione” che di essoha fatto, ancora una volta, di recente, il [OSCURATO:PERSONA] (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9, pag. 24). 10.1.3. Così ricostruito l’ambito del giudizio demandato a questa Corte, non può accogliersi il primo motivo del ricorso principale, che addebita al giudice di appello una carenza motivazionale. Il motivo, infatti, si presenta, innanzitutto, di dubbia ammissibilità, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., giacché gli odierni ricorrenti non hanno provveduto ad illustrare quali fossero state, in appello, le proprie difese, atte a supportare il ragionamento svolto dal primo giudice, in ordine alle quali la Corte territoriale sarebbe venuta meno al proprio dovere motivazionale. Illustrazione tanto più necessaria, dovendosi stabilire –proprio in base a quanto lamentato dall’Aldinucci edalla Vanneschi – se quelle svolte dalla Corte fiorentina siano state “considerazioni non inerenti alle questioni oggetto delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti e non rilevanti per la risoluzione del caso”, facendo così delle stesse il termine di paragone per verificare il rispetto del c.d. “minimo costituzionale” della motivazione. A prescindere, tuttavia, da tale rilievo, il motivo in esame è, comunque, infondato, dal momento che la sentenza impugnata non è incorsa in alcuna delle quattro ipotesi di vizio motivazionale sopra indicate. Difatti, la Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui, in difetto – come nel caso di specie – di un’indicazione nominativa di quegli, tra gli eredi testamentari, da indentificare come soli beneficiari della polizza, gli effetti “ post mortem” dell’atto “inter vivos” costituito dall’assicurazione sulla vita si producono nei confronti di tutti.Né, infine, può mancarsi qui di rilevare che le considerazioni svolte dai ricorrenti finiscono, paradossalmente, per “ribaltare” il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte , che fa , appunto, dell’identificazione degli “eredi testamentari” con tutti coloro che sono chiamati, per via testamentaria, alla successione “mortis causa” dell’assicurato (oltre che della eguaglianza delle loro quote) la regola generale, facendo salva, quale eccezione, l’ipotesi in cui l’assicurato abbia provveduto a “indicare gli stessi nominativamente” o a “stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l’indennizzo”. Su tali basi, dunque, deve affermar si che – in assenza di indicazione nominativa degli eredi testamentari beneficiari della polizza –non sussiste un dovere del giudice di motivare, in modo specifico, la scelta di applicare tale “regola generale”, bensì, semmai, quella di discostarsene: ed anche in tal caso, comunque, pur sempre senza necessità di analitiche confutazioni delle contrapposte tesi delle parti, l’una o l’altra potendo rimanere complessivamente assorbita o implicitamente affrontata, ove tanto siricavi dal complessivo tenore degli argomenti sviluppati). Una tale regola generale, pertanto, funge da criterio ermeneutico privilegiato, nel senso che la pari contitolarità del diritto –anche quanto alle quote – è valida opzione di base o partenza nell’interpretazione del contratto di cui all’art. 1920 cod. civ., tanto da richiedere un particolare approfondimento soltanto lo scostamento da essa. 10.2. I restanti quattro motivi del ricorso principale sono tutti inammissibili. 10.2.1. Il secondo motivo , perché il fatto relativo alla provenienza del denaro dalla vendita dell’appartamento destinato, per testamento, proprio agli odierni ricorrenti, non appare “decisivo”, nel senso di “idoneo a determinare un esito diverso della controversia” (cfr. Cass. Sez. 6-5, ord. 4 ottobre 2017, n. 23238, Rv. 646308-01; Cass. Sez. Lav., sent. 25 giugno 2018, n. 16703, Rv. 649316-01), non essendo suscettibile di comprovare, in modo univoco, che i beneficiari della polizza fossero solo l’Aldinucci e la Vanneschi, essendo, oltretutto, a carico della parte ricorrente, che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., l’onere di dimostrare “il rapporto di derivazione diretta tra l’omesso esame e la decisione, a lui sfavorevole, della controversia” (Cass. Sez. Lav., ord. 13 ottobre 2022, n. 29954, Rv. 665823-01). Inammissibili sono, poi,il terzo e il quarto motivo. L’uno, perché lamenta errori nei quali sarebbe incorso il giudice d’appello nell’interpretazione del contratto, senza però neppure identificare con esattezza quali siano le regole dell’ermeneutica contrattuale trasgredite (Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01; in senso analogo, più di recente, Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265- 01, secondo cui “l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito”, sicché il ricorrente per cassazione, “al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi” – come, invece, accaduto nel caso che occupa – “nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata”); l’altro , perché prospettata quale omesso esame del fatto – che deve sempre investire “un preciso accadimento, ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico” (Cass. Sez. 5, sent. 8 ottobre 2014, n. 21152, Rv. 632989-01; Cass. Sez. Un., sent. 23 marzo 2015, n. 5745, non massimata), “un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante, e le relative ricadute di esso in termini di diritto” (cfr. Cass. Sez. 1, ord. 5 marzo 2014, n. 5133, Rv. 629647-01) – la mancata considerazione dell’interpretazione dell’espressione “eredi testamentari” accolta dal primo giudicee, dunque,non un fatto naturalisticamente inteso. Infine, per ragioni analoghe, inammissibile è pure il quinto motivo, che nuovamente non fa riferimento all’omissione di un fatto, bensì delle risultanze di una prova, dovendo, pertanto, ribadirsi “che l’omesso esame di elementi istruttori” (qui la testimonianza del funzionario di banca che curò la stipulazione della polizza) “non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa sia statocomunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 20 giugno 2024, n. 17005;Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n. 27415, Rv. 651028-01; Cass. Sez. Un., sent. n. 8053del 2014, cit.). 11. Anche il ricorso incidentale va rigettato. 11.1. Il primo motivo, infatti, non coglie né si confronta con la “ratio decidendi”della sentenza impugnata, ovvero l’affermata novità della domanda subordinata proposta in appello, dovendo, pertanto, tale motivo ritenersiinammissibile (Cass. Sez. 6 - 1, ord. 7 settembre 2017, n. 20910, Rv. 645744-01; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, ord. 3 luglio 2020, n. 13735, Rv. 658411-01; Cass. Sez. 2, ord. 9 aprile 2024, n. 9450, Rv. 670733-01). 11.2. Il secondo motivo, invece, non è fondato, perché in relazione, appunto, a tale domanda subordinata, l’odierna ricorrente incidentale è rimasta soccombente, sicché non può dolersi di dover sopportare le spese di lite. 12. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono pertanto liquidate , in favore di [OSCURATO:PERSONA] e da Gino e [OSCURATO:PERSONA] (i soli soggetti totalmente vittoriosi all’esito dello stesso), come da dispositivo , mentre vanno integralmente compensate quanto al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la società [OSCURATO:PERSONA] VitaS.p.a., in ragione della loro reciproca soccombenza. 13. A carico dei ricorrent i principali , come della ricorrente incidentale,stante il rigetto di entrambi i ricorsi, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito,un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale ; condannaFranco Aldinucci e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge; condanna la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. a rifondere, a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 7.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità quanto al rapporto processuale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il vers