CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10504/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17178/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del l.r.p.t., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 37, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura alle liti da intendersi apposta in calce al ricorso ai sensi dell’art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011; – ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del l.r.p.t., n.q. di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, viale di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17178/2017 Numero sezionale 995/2022 Numero di raccolta generale 10504/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 Gargani, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso – controricorrente – nonché nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. – intimate – avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, prima sezione civile, n. 506/2017, del 8 maggio 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso in cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del locale Tribunale che li aveva condannati, la prima quale debitore principale, i restanti due quali fideiussori ed eredi dell’altro fideiussore premorto [OSCURATO:PERSONA], a pagare al [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. la somma di euro 125.333,29, oltre accessori, pari all’importo che la banca aveva pagato quale garante di un credito documentario per il prestito d’uso di 14 kg. di oro fino, che la società garantita non aveva onorato nei confronti del fornitore Finorafa s.a.. Il predetto credito, nelle more del giudizio, è stato ceduto dalla banca a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, quindi, a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nella qualità di procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ed [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sono rimaste intimate. r.g. n. 17178/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17178/2017 Numero sezionale 995/2022 Numero di raccolta generale 10504/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 2. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha argomentato: a) la totale autonomia tra il rapporto contrattuale che legava [OSCURATO:SOCIETA]. a Finorafa s.a., avente a oggetto una fornitura di oro per lavorazione, e quello che legava [OSCURATO:SOCIETA]. alla banca, qualificato come contatto autonomo di garanzia; b) ha rilevato che oggetto del presente giudizio è esclusivamente la pretesa della banca – e per essa dei successivi cessionari del relativo credito – di ottenere la restituzione di quanto pagato a seguito dell’escussione della rilasciata garanzia; c) che, pertanto, il solo riscontro da effettuare, era quello relativo alla corretta escussione della garanzia, al cui proposito condivideva le argomentazioni, già evidenziate dal giudice di primo grado, inerenti al riscontro dell’inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. all’obbligo di restituzione dell’oro o di pagamento dell’equivalente al termine del prestito, con conseguente legittima escussione della garanzia bancaria; d) ha rilevato l’inammissibilità di ogni diversa domanda introdotta da [OSCURATO:SOCIETA], sia in relazione al rapporto principale garantito, cui la banca era estranea, sia in relazione alle movimentazioni di conto corrente, siccome nuova in quanto proposta per la prima volta in appello; e) ha rilevato che la pattuizione del tasso di interesse preteso dalla banca nella misura del 12% non era provata, sicché andavano riconosciuti gli interessi in misura legale. 3. Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: r.g. n. 17178/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17178/2017 Numero sezionale 995/2022 Numero di raccolta generale 10504/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 a. Primo motivo: «I° MOTIVO: Violazione dell’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., in relazione agli artt. 81 – 111 c.p.c. 2697 c. civ. per avere la Corte di Appello ritenuto provata la cessione da parte di [OSCURATO:SOCIETA] del credito in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e da questa a [OSCURATO:SOCIETA].». b. Secondo motivo: «II° MOTIVO: Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1321 c.c. - 1325 n. 2 c.c. – 1710 II° c.c. – 1711 I° c.c. – 1175 – 1175 c.civ. con riferimento alla normativa applicabile alla fattispecie; nonché la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omessa motivazione da parte della Corte di Appello delle clausole contrattuali legittimanti il recesso della banca». c. Terzo motivo: «III° MOTIVO: Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 1282 - 1419 – 1421 c.civ. e 345 c.p.c. – mancanza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito con riferimento alla dichiarata illegittimità della clausola relativa al tasso di interesse del 12%, nonché della capitalizzazione trimestrale dei medesimi – nonché violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione al mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello della illegittimità delle superiori clausole per la quantificazione dell’importo eventualmente dovuto». 2. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha svolto argomenti a suffragio della richiesta di declaratoria di inammissibilità e comunque di infondatezza dell’avversa impugnazione. 3. Il ricorso non può trovare accoglimento. 4. Il primo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi resa sul punto dalla sentenza impugnata, che ha chiaramente rilevato l’insussistenza di alcun profilo di r.g. n. 17178/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17178/2017 Numero sezionale 995/2022 Numero di raccolta generale 10504/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 anatocismo nel rapporto litigioso dedotto in causa, con conseguente infondatezza della pretesa di escludere il credito azionato da quelli ceduti in blocco. Il motivo di ricorso, anziché attaccare questa argomentazione e dimostrane l’erroneità, si limita ad affermarne il presunto contrasto con la decisione di primo grado, senza peraltro trascriverne i passi rilevanti (artt. 366, primo comma, n. 6 cod. proc. civ. e 369, secondo comma, cod. proc civ.) ai fini della dimostrazione della lamentata erroneità sul punto della decisione impugnata, finendo per prospettare solamente una propria personale interpretazione della questione. 5. Il secondo e il terzo motivo sono parimenti inammissibili, ancora una volta perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha qualificato come autonoma la garanzia concessa dalla banca e, pertanto, del tutto irrilevanti le questioni relative al rapporto di conto corrente bancario esistito tra la società ricorrente e la banca, qualificate - incontestatamente in questa sede - come inammissibili in quanto nuove in appello, ivi comprese le questioni del recesso dall’apertura di credito e del saggio di interesse applicabile al rapporto. 6. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). r.g. n. 17178/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17178/2017 Numero sezionale 995/2022 Numero di raccolta generale 10504/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. quale procuratrice di [OSCURATO:SOCIETA]., le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17178/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r