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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2000

Cassazione n. 14932/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 13/05/2000 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che, tale motivo peraltro - nella parte in cui contesta il riconoscimento delle ritenute aggravanti - non ha costituito oggetto dei motivi di appello, sicché non è consentito in questa sede per violazione della catena devolutiva; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 13/05/2000 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la elazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di equivalenza tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; che, tale motivo peraltro - nella parte in cui contesta il riconoscimento delle ritenute aggravanti - non ha costituito oggetto dei motivi di appello, sicché non è consentito in questa sede per violazione della catena devolutiva; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 [OSCURATO:PERSONA] P
Sentenza Cassazione n. 14932/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris