CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33304/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che - in relazione alla sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza di primo grado emessa, all'esito di giudizio abbreviato, per quanto qui rileva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 424 cod. pen., che lo aveva condannato alla pena di mesi si di reclusione - l'imputato ha, con il ricorso, articolato un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione, in ordine all'omessa assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen., sostenendo che il compendio indiziario valutato dai giudici di merito non fosse grave, preciso e concordante nel senso dell'emersione della penale responsabilità dello stesso Capirossi; - Considerato, però, che il motivo non possa ritenersi consentito in questa sede, in quanto esso si è risolto nel contrasto di stampo fattuale avverso la ponderata analisi compiuta dalla Corte di appello in merito alla enucleazione dei fatti indizianti e alla valutazione dei medesimi, sia singola, sia sinergica, tale da imporre l'attribuzione all'imputato della condotta di danneggiamento del motociclo Gilera meglio descritto in atti: nella sostanza, a fronte di adeguata e lineare motivazione fornita dal giudice del merito, in risposta alle deduzioni difensive, circa gli specifici elementi dimostrativi della commissione del fatto da parte dell'imputato, con la determinazione del concreto pericolo di incendio nella zona circostante il mezzo avvolto dal fuoco, il ricorso si è esaurito nella prospettazione difensiva di circostanze direttamente volte a ricostruire diversamente il fatto, in senso eminentemente rivalutativo; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] 'ere estensore