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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 marzo 2021

Cassazione n. 26314/2022

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guente Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 10893-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del C.d.A. e [OSCURATO:PERSONA] p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; 2022 - controricorrente- 48 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 399/2021 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 22/03/2021; R.G.N. 10893/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante della controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza.

Così deciso in Roma il gior

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 10893-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del C.d.A. e [OSCURATO:PERSONA] p.t. dott. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4 ([OSCURATO:PERSONA]), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; 2022 - controricorrente- 48 nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 399/2021 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 22/03/2021; R.G.N. 10893/2021 letto l'Atto di rinuncia al ricorso per cassazione, sottoscritto dai ricorrenti e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta sottoscritto per adesione dal legale rappresentante della controricorrente; ritenuto che la rinuncia e l'adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante l'adesione. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'udienza. Così deciso in Roma il gior
Decreto Cassazione n. 26314/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris