CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE D'APPELLO DI MILANOudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 24 settembre 2020 la Corte d'appello di Milano, in riforma parziale della sentenza del 15 novembre-2017 del Tribunale di Pavia, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dell'art. 75, comma 2, d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era sottoposto, e lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi. Con il primo motivo deduce vizio di nullità della sentenza di primo grado, in quanto la motivazione è stata scritta a mano in modo asseritamente non comprensibile. Con il secondo motivo deduce violazione del principio devolutivo, perché la Corte d'appello si sarebbe illegittimamente sostituita al giudice di primo grado integrando la motivazione mancante. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è infondato, in quanto, contrariamente a quanto affermato nei motivi di appello, la sentenza di primo grado, pur scritta a mano, è comprensibile nella sua parte essenziale. Una sentenza in cui l'indecifrabilità grafica sia limitata soltanto ad alcune parole non è una sentenza nulla (cfr. Sez. U, Sentenza n. 42363 del 28/11/2006, Giuffrida, Rv. 234916 - 01: l'indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d'ordine generale a regime intermedio, perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti, pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell'impugnazione e di un'efficace difesa). Nel caso in esame, l'indecifrabilità grafica della pronuncia del Tribunale di Pavia è limitata soltanto a poche parole, che non impediscono di comprendere il percorso logico seguito dal giudice di primo grado, che si trascrive di seguito per esteso per evidenziare che lo stesso è, in effetti, ad una lettura attenta, perfettamente leggibile (si omette la parte sul controllo di polizia del 21 aprile 2011, perché dichiarato prescritto in secondo grado, e quindi non oggetto di questo giudizio di cassazione): "l'istruttoria dibattimentale ha comportato l'acquisizione della documentazione prodotta dal p.m. e l'esame dei testi che hanno riferito dei controlli effettuati nei confronti dell'imputato da agenti della Polizia di Stato. (...) L'altro agente di Polizia di Stato in forza al Commissariato di [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, riferito del controllo effettuato nei confronti dell'imputato il 9 novembre 2013. Il teste ha dichiarato di essersi recato con altro collega presso il domicilio dove era (incomprensibile) il [OSCURATO:PERSONA], perchè sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. Il controllo veniva effettuato all'interno del turno notturno e durante il quale l'agente notava, cosa insolita, che l'imputato si trovava vestito, e non in pigiama. La stranezza consisteva nel fatto che erano le due di notte e l'uomo appariva ben sveglio, oltre che vestito, solitamente a quell'ora era in pigiama e dormiva. Gli agenti si allontanavano, ma durante la notte, a seguito di altri controlli per un furto e incontrarono i colleghi Carabinieri che li informavano di altro reato di intrusione (non comprensibile) in un paese vicino a Voghera. Insospettito il teste, con il collega, ritornavano ai domicilio dell'imputato, ma non lo trovarono, ed a seguito di rintraccio telefonico, appuravano che il Fino si trovava a Milano per festeggiare il suo compleanno. Il teste, non credendo alla versione dell'imputato per varie ragioni, decide di fermarsi all'ingresso dell'abitazione, nascondendosi, e lo vede arrivare verso le cinque di mattina, lui si accorge degli agenti e scappa (incomprensibile)". Il primo motivo di ricorso deve, pertanto, essere dichiarato infondato nel merito. 2. La incomprensibilità grafica della pronuncia di primo grado è alla base anche del secondo motivo di ricorso, in cui si deduce che la Corte d'appello si sarebbe illegittimamente sostituita al giudice di primo grado integrando la motivazione mancante. In realtà, il giudice di appello può, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118 - 01: la mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. La Corte ha precisato che la mancanza di motivazione è causa di nullità della sentenza e non invece di inesistenza della stessa). In ogni caso, peraltro, nella vicenda processuale oggetto del presente giudizio la sostituzione non si è verificata, perché, per l'appunto, la motivazione della pronuncia di primo grado non mancava e non era incomprensibile. Ne consegue che anche questo motivo di ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. 3. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s