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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07216/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ \ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 17 aprile 2019 dal Tribunale di Milano che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di riciclaggio a lui ascritti.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta ascritta come riciclaggio, per difetto del dolo specifico di occultamento. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 codice penale.

Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta.

L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza. (Sez. 5, Sentenza n. 25924 del 02/02/2017 Ud. (dep. 24/05/2017 ) Rv. 270199 - 01) Il giudizio di responsabilità si fonda sulle immagini dell'impianto di videosorveglianza e sul riconoscimento della valuta straniera consegnata dall'imputato all'Ufficio cambi della [OSCURATO:PERSONA] di Milano per essere cambiata con valuta locale, come quella sottratta quella stessa mattina dall'Ufficio cambi dell'aeroporto di Milano, e dall'assenza di una diversa ricostruzione della vicenda offerta dall'imputato, che non ha ritenuto di rendere dichiarazioni.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte fornisce motivazione succinta ma sufficiente affermando che il danno non è di infimo valore.

In effetti dal capo di imputazione emerge che per un episodio di riciclaggio di valuta straniera viene indicato il controvalore di 250 C e nell'altro episodio lo stesso ricorrente afferma che si tratta di un controvalore di 250 C , somme che non possono ritenersi di infima entità.

La manifesta infondatezza della censura rende inammissibile il motivo di ricorso in ordine al difetto di motivazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ \ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Milano con la sentenza impugnata ha confermato la sentenza resa il 17 aprile 2019 dal Tribunale di Milano che ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di riciclaggio a lui ascritti. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta ascritta come riciclaggio, per difetto del dolo specifico di occultamento. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62 n. 4 codice penale. Il ricorso è inammissibile in parte perché manifestamente infondato e in parte perché generico in quanto reitera le censure già formulate con l'atto di appello e non si confronta con le motivazioni rese dalla corte che ha fornito adeguata ed esaustiva risposta. L'elemento soggettivo del delitto di riciclaggio (art. 648 bis cod.pen.) è integrato dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà di ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa dei beni e nella consapevolezza di tale provenienza. (Sez. 5, Sentenza n. 25924 del 02/02/2017 Ud. (dep. 24/05/2017 ) Rv. 270199 - 01) Il giudizio di responsabilità si fonda sulle immagini dell'impianto di videosorveglianza e sul riconoscimento della valuta straniera consegnata dall'imputato all'Ufficio cambi della [OSCURATO:PERSONA] di Milano per essere cambiata con valuta locale, come quella sottratta quella stessa mattina dall'Ufficio cambi dell'aeroporto di Milano, e dall'assenza di una diversa ricostruzione della vicenda offerta dall'imputato, che non ha ritenuto di rendere dichiarazioni. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la corte fornisce motivazione succinta ma sufficiente affermando che il danno non è di infimo valore. In effetti dal capo di imputazione emerge che per un episodio di riciclaggio di valuta straniera viene indicato il controvalore di 250 C e nell'altro episodio lo stesso ricorrente afferma che si tratta di un controvalore di 250 C , somme che non possono ritenersi di infima entità. La manifesta infondatezza della censura rende inammissibile il motivo di ricorso in ordine al difetto di motivazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/2/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]