CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 21822/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 19001/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresent at o e difeso , c on p rocura speciale a margine del ricorso; -ricorrente - -contro- AGEA, in persona del legale rappres. p.t. , elett.te domic. in Roma presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappres. e difesa; -controricorrente– avverso la sentenza n. 9971/17 em essa dal [OSCURATO:PERSONA] , depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] convenne innanzi al giudice di pace di Roma l’AGEA per il pagamento della somma di euro 50,59, nonché del maggior danno e rivalutazione, quale differenza dovuta da parte convenuta, a titolo di aiuti comunitari alla produzione dell’olio d’oliva per la campagna olearia del 2005. L’Agea eccepiva che la somma non corrisposta era stata oggetto di recupero in ragione delle determinazioni della Commissione europea che aveva escluso dal finanziamento la somma complessiva di euro 43.715.734,56 per le campagne olearie 1999.2000, ed era stata dunque recuperata nella campagna 2005. L’attore replicava, assumendo che il suddetto recupero era illegittimo in quanto: il relativo diritto si era prescritto; non sussisteva un obbligo di restituzione da parte dei produttori a norma dell’art. 73 Reg. CE n. 796/04,attesa l’inosservanza delle norme che disciplinano il recupero degli aiuti comunitari. Il giudice di pacerigettò la domanda con sentenza del 2012, appellata dal Lombardo. Con sentenza depositata il 18.5.2017, il Tribunale respinse l’appello, osservando che: l’Agea aveva comunicato a tutti gli interessati, e pubblicizzata in GU, il superamento dei massimali di olio riconoscibili con conseguente recupero delle somme erogate per la campagna 1999.2000; tale provvedimento era fondato sulle norme del Reg. CE 1638/98 che avevano fissato un quantitativo nazionale massimo garantito al fine di riequilibrare la crescita della spesa per la produzione di olio d’oliva causata dall’incremento dei volumi prodotti nei principali paesi produttori; la Comunitàeuropea aveva calcolato che i produttori italiani avevano superato tale limite per le campagne olearie in questione; la somma da recuperare era stata calcolata nella percentuale del 6,86% della somma erogata, per la campagna 1998.1999, e del 2.94% per la campagna 1999.2000; il diritto dell’ente al suddetto recupero non era da ritenere prescritto, in quanto l’art. 3 del Reg. CE del 18.12.95 n. 2988, se prevedeva un termine di quattro anni per le azioni dirette a tutelare gli interessi finanziari della comunità, attribuiva agli stati membri la facoltà di fissare tempi più lunghi; pertanto, nella fattispecie il termine coincideva con quello ex art. 2946 c.c.in tema d’indebito, e dunque decennale, decorrente nella specie dal riconoscimento della somma da recuperare; era alt resì infondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agea in quanto ente pagatore; era legittima l’azione dell’Agea che aveva decurtato in misura proporzionale gli aiuti corrisposti ai produttori nelle suddette campagne olearie, procedendo alla concreta deduzione al primo pagamento utile, relativo alsaldo delle campagne 2003.2004, e 2004.2005, considerando altresì che la norma dell’art. 73, n.4, del Reg. CEE era applicabile solo al settore della zootecnia e a partire dalle campagne successive al 2005; le modalità di recupero erano state considerate legittime dal [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 2008, passata in giudicato, che aveva respinto un ricorso proposto dall’unione nazionale dei produttori, mentre nella specie non sussistevano i presupposti per disapplicare il provvedimento amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] ricorre in cassazione con quattro motivi, illustrati con memoria.L’Agea resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 3, pr. 1, Reg. 2988/95, 49, pr. 5, c.2, Reg. CEE 2419/01, 73, pr. 5, c.2, Reg. CEE 796/04, nonché vizio di motivazione, per aver il Tribunale respinto l’eccezione di prescrizione, non applicando il termine quadriennale in materia previsto dalle norme speciali (v. predetto art. 3) decorrente dal compimentodelle irregolarità nel caso in cui il beneficiario abbia agito in buona fede. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 73, pr. 3,4,5, Reg. CEE 796/04, 2,3,5, L. n. 898/86, nonché motivazione apparente, per aver il Tribunale ritenuto legittima la procedura di recupero in esame per inosservanza delle norme comunitarie richiamate, per omessa contestazione del produttore,e per la mancata esplicitazione dei criteri delle ritenute effettuate. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 73, pr. 4, Reg. Cee 796/04, 49, pr. 4, Reg. CEE 2419/01, nonché vizio di motivazione ed omesso esame di fatto decisivo, per aver il Tribunale ritenuto inapplicabile nella specie la suddetta norma (riproduttiva dell’art. 49 Reg.2419) a tenore della quale l’obbligo di restituzione non s’applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell’autorità competenteo di un’altra autorità, e se l’errore n on era normalmente rilevabile dall’imprenditore. Al riguardo, il ricorrente evidenzia che il recupero in questione è illegittimo data la buona fede del produttore il quale aveva fatto incolpevole affidamento sulle somme erogategli, essendo piuttosto configurabile l’errore dell’Agea che aveva indicato, in sede di determinazione della produzione effettiva, un quantitativo inferiore a quello poi correttamente ammesso. Il quarto motivo denunzia violazione falsa applicazione degli artt. 4,5 l. n. 2248/1865, nonché motivazione illogica e contraddittoria, per aver il Tribunale ritenuto che sulla questione della legittimità della procedura di recupero delle somme fosse intervenuto il giudicato costituito dalla sentenza del Tar che, invece, aveva statuito su un ricorso afferente alla circolare dell’Agea con la quale era stato comunicata la decisione della Commissione della Comunità europea sulla rideterminazione dei quantitativi di olio ammissibili all’aiuto e sulla conseguente richiesta di restituzione. Il ricorrente lamenta altresì il vizio di motivazione circa la questione della disapplicazione, non configurabile nella specie venendo in rilievo una circolare e non un provvedimento amministrativo. Il primo motivo èinfondato. Anche in materia di aiuti comunitari ne l settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Regolamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario (sempre che una norma di settore non preveda un termine più breve, comunque non inferiore ai tre anni), consentendo però a ciascuno Stato di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e proporzionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si prescrivenel termine di dieci anni, a cui resta estraneo il disposto dell'art. 28 della l. n. 689 del 1981, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all'indebita percezione degli aiuti (Cass., n. 24040/19). Nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente richiamato il predetto orientamento sul termine della prescrizione, ritenendo applicabile la normativa codicistica sul termine decennale di prescrizione dell’obbligazione di restituire l’indebito. Il secondo motivo è infondato. Anzi t utto, va osservato che non è inerente alla fattispecie concreta la sentenza della cassazione richiamata dal ricorrente, secondo la quale,in tema di aiuti comunitari al settore olivicolo, qualora non sia dimostrato che la produzione effettiva abbia superato il “quantitativo nazionale massimo garantito” (cd. QNMG), il recupero dei contributi erogati in maniera indebita non può avvenire tramite la riduzione proporzionale "pro quota" di tutti gli aiuti corrisposti poiché, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione è stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all'autorità europea al momento della fissazione dell'aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo (Cass., n. 6387/17). Invero, nel caso concreto, a seguito della determinazione del quantitativo massimo nazionale, la Commissione, con decisione del 29.4.05, aveva definitivamente calcolato il superamento di tale quantitativo; la sentenza richiamata riguarda invece il diverso caso nel quale non sia stato dimostrato che la produzione effettiva abbia superato il “quantitativo nazionale massimo garantito”. Il terzo motivoè infondato in quanto non ricorre un errore dell ’autorità competente, nel quale abbia potuto incolpevolmente confida re il ricorrente, poiché il calcolo delle somme erogate fu effettuato prima della decisione della Commissione comunitaria sul quantitativo massimo di produzione, e di ciò il ricorrente era a conoscenza, trattandosi delle specifica procedura degli aiuti comunitari. Il quarto motivo èassorbito dal rigetto degli altri. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 7200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa