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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 43648/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01F5TPS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] A.M avverso la la sentenza del 10/10/2023 della CORTEYPPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso i chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 16/5/2022 dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 416 cod. pen. e 4

I. 146/2006 per aver preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di abusivo esercizio di attività bancaria e finanziaria e di riciclaggio, costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]!, gestori del "[OSCURATO:PERSONA]" in Padova (capo A), ed altresì in ordine a due ipotesi di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen., per aver concorso con i predetti Ramouch al riciclaggio di proventi di attività delittuose, in particolare spaccio di sostanze stupefacenti, impiegandoli o concorrendo ad impiegarli nell'acquisto di autoveicoli, quali un furgone Iveco, intestato fittiziamente proprio al Mekni ed una WV Passat (capo D), nonché una WV Golf 6 destinata all'esportazione in Tunisia (capo F).

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Mekni, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento senza rinvio o, in subordine, anche con rinvio, in virtù di tre motivi di impugnazione con ciascuno dei quali ha dedotto la manifesta illogicità e la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che si assume costituita unicamente da una pedissequa ed acritica ripetizione della sentenza di primo grado senza alcun confronto con i motivi del ricorso in appello:

2.1. Con riferimento al reato associativo il ricorso osserva che le sentenze di merito attribuiscono al ricorrente il ruolo di partecipe all'associazione acquistando per conto terzi veicoli in Germania - e così impiegando proventi dell'attività di spaccio di stupefacenti - intestandoseli fittiziamente ed adoperandosi per sbrigare tutte le pratiche burocratiche, e rileva che impropriamente la sentenza impugnata assume che il Mekni non avrebbe contestato l'esistenza dell'associazione, in realtà affermata sulla base di una sentenza irrevocabile che, però, riguarda altri soggetti, tra i quali la sentenza impugnata inserisce anche il ricorrente ascrivendogli un ruolo nell'acquisto delle vetture su incarico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], contraddittoriamente indicati come soggetti notoriamente dediti allo spaccio di stupefacenti e, però, presentati al ricorrente per la prima volta da [OSCURATO:PERSONA].

Si contesta, peraltro, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un covo di spacciatori, rifendo invece trattarsi di un mero supermercato che vende prodotti nordafricani e che veniva frequentato dal Mekni solo per tali acquisti.

Anche con riferimento all'annotazione di P.G. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - acquisita sull'accordo delle parti - la sentenza impugnata riferisce di "ripetuti incontri tanto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Hamza, quanto del Mekni all'interno del Bazar", pur non riferendo in alcun modo di incontri tra questi l'annotazione di cui si tratta.

La sentenza, oltre a trasformare in incontri con i [OSCURATO:PERSONA] la mera presenza del ricorrente, attribuisce al ricorrente anche la consapevolezza della disponibilità di grosse somme di denaro da parte degli stessi Daddouch e perfino la conoscenza dell'attività di spaccio a cui questi sarebbero stati dediti, fino a fondare il riconoscimento della sua partecipazione al sodalizio sue due soli acquisti effettuati, dai quali si è dedotto lo svolgimento con una certa regolarità di un'attività di import export di automobili: la Corte territoriale, infatti, in realtà riconosce che vi è la prova solo delle due transazioni di cui ai capi D) e di quella di cui al capo F) ad opera del Mekni.

La sentenza impugnata, inoltre, non indica in alcun modo quale possa essere la prova della consapevolezza, da parte del Mekni, dell'attività di spaccio che si riferisce svolta nel Bazar, limitandosi a riferire che tale prova sarebbe emersa "dall'istruttoria" e "dai brogliacci".

Si deduce, infine, che anche la telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Mekni, con la quale il primo si duole di una riscossione totale della provvigione da parte del ricorrente sembra escludere un rapporto di subordinazione di questo, che non potrebbe essere desunto dal solo soprannome di "Governo" con il quale - in altra conversazione con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - il Mekni si riferiva al fratello di questo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riferimento al riciclaggio di cui al capo D) il ricorrente assume doversi ritenere indimostrata la sua consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro, in quanto desunta unicamente dalla sua frequentazione del Bazar, avendo ritenuto la Corte inverosimile che questa fosse dovuta all'acquisto di generi alimentari, tesi ritenuta contraddetta dal rinvenimento dei suo nome nei quaderni di contabilità del sodalizio.

Adduce a tal proposito il ricorrente, però, che il teste di P.G.

Bucchini aveva riferito in dibattimento che il suo nome non risultava da tali quaderni, né la Corte territoriale si è confrontata con la tesi difensiva in ordine alla presentazione di [OSCURATO:PERSONA] al Mekni da parte di [OSCURATO:PERSONA]!, alla circostanza che il primo si è fatto inviare da quest'ultimo in Germania dopo l'individuazione della vettura da acquistare e che in occasione dell'acquisto della Passat il ricorrente non è mai stato in possesso di denaro.

Il ricorso contesta, infine, che l'intestazione del furgone IVECO possa essere ritenuta fittizia, assumendo trattarsi, invece, di intestazione dovuta a mere ragioni burocratiche, anche a garanzia del pagamento della provvigione.

23. Con riferimento al riciclaggio di cui al capo F), infine, si deduce che il Mekni ha dichiarato di aver ricevuto da un terzo fratello [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di procurare un Golf dopo essere rientrato a Padova per aver portato a termine con soddisfazione dei clienti l'acquisto dei furgone e della Passat.

Deve ritenersi, pertanto, ingiustificato l'assunto secondo cui vi sarebbe una consolidata e pregressa conoscenza con i [OSCURATO:PERSONA], né potrebbe dedursi una complicità per la sola frase "per sistemare le nostre cose", utilizzata in una conversazione captata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata non si confronta adeguatamente con le censure avanzate dal ricorrente con l'atto di appello sicché, anche valutando congiuntamente la sentenze di primo grado e quella di appello che, non essendovi difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 , Rv. 266617; sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073), deve comunque rilevarsi che il percorso argomentativo delle due sentenze di merito presenta carenze e contraddizioni che non rendono adeguatamente conto del giudizio di penale responsabilità espresso oltre ogni ragionevole dubbio nei confronti del ricorrente.

Anche a voler ritenere provata o, comunque, incontestata l'esistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo A), promossa dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è stata già oggetto di sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Padova il 26/9/2017 (alla quale opera un esplicito rinvio la sentenza di primo grado) nei confronti dei Ramouch e dì altri, confermata dalla Corte di Appello con sentenza in data8/5/2018 ed irrevocabile dal 26/9/2017, dalle sentenze di merito del presente procedimento comunque non emergono elementi convergenti nell'attribuire al ricorrente la qualità di consapevole partecipe di tale associazione.

Si riferisce, infatti, che in ordine a questa ha reso ampia testimonianza il teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito delle indagini svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Padova, soffermandosi, oltre che sulle estrapolazioni del contenuto delle telecamere di sorveglianza e sugli esiti dell'ascolto di conversazioni telefoniche tra soggetti che colloquiavano in lingua berbera, anche sui risultati di servizi di osservazione del Bazar ritenuto sede del sodalizio, gestito dai fratelli Ramouch, ove confluivano diverse persone per consegnare denaro contante che veniva annotato in apposito quaderno ed inoltrato all'estero tramite [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] era concessionario, con il sistema dell'Hawala, solitamente utilizzato dai migranti per trasferire i propri risparmi nel paese d'origine, che consente il trasferimento di denaro e beni senza necessità di alcun movimento fisico e senza necessità di ricevute cartacee e/o conti correnti.

La sentenza impugnata, così, fonda la prova della partecipazione del Mekni al sodalizio criminoso sulla sua assidua frequentazione del Bazar, constatata dai servizi di osservazione per diversi mesi, nonché sui "ripetuti incontri tanto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], Wajdi ed Hamza, quanto del Mekni, all'interno del Bazar, anche contestuali", ed altresì sull'annotazione del suo nome a più riprese nel quaderno ove era conservata la contabilità del Bazar.

A fronte dell'assunto difensivo secondo cui il Mekni si sarebbe recato nel bazar essenzialmente per l'acquisto di vivande, però, nessuna specificazione viene data sulle modalità dei predetti incontri, né sul carattere delle annotazioni di cui si tratta e, soprattutto, nel ribadire genericamente che il nome del Mekni era annotato nel quaderno della contabilità del Bazar, la sentenza impugnata non si è confrontata con il motivo di appello con il quale si deduceva che, invece, nel corso della sua testimonianza, il teste Bucchini aveva espressamente escluso di aver rinvenuto il nominativo del ricorrente nei registri sequestrati all'interno del Bazar (così a pag. 9 del ricorso in appello).

A fronte di tali lacune, la sentenza impugnata riferisce di soli due episodi di riciclaggio nei quali si sarebbe estrinsecata la partecipazione del Mekni al sodalizio, entrambi in favore dei [OSCURATO:PERSONA], presentati al ricorrente dai fratelli Ramouch.Se è vero che, al fine di valorizzare tali episodi, non illogicamente la sentenza evidenzia che il soprannome di "Governo" con il quale - in una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] - il Mekni si riferiva al fratello di questo, [OSCURATO:PERSONA], sembrerebbe confermare il rapporto di subordinazione del ricorrente con i predetti, riconosciuti con sentenza irrevocabile come capi dell'associazione, deve però rilevarsi che la sentenza impugnata non si confronta con altra telefonata tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed il Mekni con la quale il primo, con riferimento ad una delle operazioni di cui si tratta, si doleva del fatto di non essere stato coinvolto in un affare concluso dal Makni con un cliente presentatogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], condotta che, invece, anche alla luce del numero modesto di operazioni che vedono coinvolto il ricorrente, mal si concilia con un rapporto di gerarchia tra i due.

3. Quanto ai singoli episodi di riciclaggio contestati al Mekni, infine, la Corte di appello non offre adeguati elementi per giustificare la ritenuta piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza dall'attività di spaccio delle grosse somme di denaro investite dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di cui si tratta, atteso che, da un lato, questi risultano presentati al Mekni dal Rannouch e, d'altra parte, risultano frutto di mere asserzioni non motivate né specificate sia l'assunto secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero "noti spacciatori operanti sulla piazza di Padova", sia la considerazione che gli stessi avrebbero frequentato il bazar anche contemporaneamente al Mekni, né la sentenza impugnata, come dinanzi evidenziato, offre chiare spiegazioni in ordine alle ritenute annotazioni dei nominativi dei predetti nei registri di contabilità sequestrati al bazar: la mancata specificazione di tali annotazioni non consente di ritenere le stesse idonee a dimostrare la consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza illecita del denaro impiegato dai [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni contestate ai capi D) ed F).

4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio a diversa sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio che colmi le contraddizioni e le lacune motivazionali sopra evidenziate.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 01F5TPS nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] A.M avverso la la sentenza del 10/10/2023 della CORTEYPPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso i chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 16/5/2022 dal Tribunale di Padova nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 416 cod. pen. e 4 I. 146/2006 per aver preso parte ad un'associazione per delinquere finalizzata al compimento di una serie indeterminata di delitti di abusivo esercizio di attività bancaria e finanziaria e di riciclaggio, costituita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]!, gestori del "[OSCURATO:PERSONA]" in Padova (capo A), ed altresì in ordine a due ipotesi di cui agli artt. 110 e 648 bis cod. pen., per aver concorso con i predetti Ramouch al riciclaggio di proventi di attività delittuose, in particolare spaccio di sostanze stupefacenti, impiegandoli o concorrendo ad impiegarli nell'acquisto di autoveicoli, quali un furgone Iveco, intestato fittiziamente proprio al Mekni ed una WV Passat (capo D), nonché una WV Golf 6 destinata all'esportazione in Tunisia (capo F). 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il Mekni, a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento senza rinvio o, in subordine, anche con rinvio, in virtù di tre motivi di impugnazione con ciascuno dei quali ha dedotto la manifesta illogicità e la mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata, che si assume costituita unicamente da una pedissequa ed acritica ripetizione della sentenza di primo grado senza alcun confronto con i motivi del ricorso in appello: 2.1. Con riferimento al reato associativo il ricorso osserva che le sentenze di merito attribuiscono al ricorrente il ruolo di partecipe all'associazione acquistando per conto terzi veicoli in Germania - e così impiegando proventi dell'attività di spaccio di stupefacenti - intestandoseli fittiziamente ed adoperandosi per sbrigare tutte le pratiche burocratiche, e rileva che impropriamente la sentenza impugnata assume che il Mekni non avrebbe contestato l'esistenza dell'associazione, in realtà affermata sulla base di una sentenza irrevocabile che, però, riguarda altri soggetti, tra i quali la sentenza impugnata inserisce anche il ricorrente ascrivendogli un ruolo nell'acquisto delle vetture su incarico dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], contraddittoriamente indicati come soggetti notoriamente dediti allo spaccio di stupefacenti e, però, presentati al ricorrente per la prima volta da [OSCURATO:PERSONA]. Si contesta, peraltro, che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un covo di spacciatori, rifendo invece trattarsi di un mero supermercato che vende prodotti nordafricani e che veniva frequentato dal Mekni solo per tali acquisti. Anche con riferimento all'annotazione di P.G. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] - acquisita sull'accordo delle parti - la sentenza impugnata riferisce di "ripetuti incontri tanto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e Hamza, quanto del Mekni all'interno del Bazar", pur non riferendo in alcun modo di incontri tra questi l'annotazione di cui si tratta. La sentenza, oltre a trasformare in incontri con i [OSCURATO:PERSONA] la mera presenza del ricorrente, attribuisce al ricorrente anche la consapevolezza della disponibilità di grosse somme di denaro da parte degli stessi Daddouch e perfino la conoscenza dell'attività di spaccio a cui questi sarebbero stati dediti, fino a fondare il riconoscimento della sua partecipazione al sodalizio sue due soli acquisti effettuati, dai quali si è dedotto lo svolgimento con una certa regolarità di un'attività di import export di automobili: la Corte territoriale, infatti, in realtà riconosce che vi è la prova solo delle due transazioni di cui ai capi D) e di quella di cui al capo F) ad opera del Mekni. La sentenza impugnata, inoltre, non indica in alcun modo quale possa essere la prova della consapevolezza, da parte del Mekni, dell'attività di spaccio che si riferisce svolta nel Bazar, limitandosi a riferire che tale prova sarebbe emersa "dall'istruttoria" e "dai brogliacci". Si deduce, infine, che anche la telefonata tra [OSCURATO:PERSONA] ed il Mekni, con la quale il primo si duole di una riscossione totale della provvigione da parte del ricorrente sembra escludere un rapporto di subordinazione di questo, che non potrebbe essere desunto dal solo soprannome di "Governo" con il quale - in altra conversazione con lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - il Mekni si riferiva al fratello di questo, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riferimento al riciclaggio di cui al capo D) il ricorrente assume doversi ritenere indimostrata la sua consapevolezza dell'illecita provenienza del denaro, in quanto desunta unicamente dalla sua frequentazione del Bazar, avendo ritenuto la Corte inverosimile che questa fosse dovuta all'acquisto di generi alimentari, tesi ritenuta contraddetta dal rinvenimento dei suo nome nei quaderni di contabilità del sodalizio. Adduce a tal proposito il ricorrente, però, che il teste di P.G. Bucchini aveva riferito in dibattimento che il suo nome non risultava da tali quaderni, né la Corte territoriale si è confrontata con la tesi difensiva in ordine alla presentazione di [OSCURATO:PERSONA] al Mekni da parte di [OSCURATO:PERSONA]!, alla circostanza che il primo si è fatto inviare da quest'ultimo in Germania dopo l'individuazione della vettura da acquistare e che in occasione dell'acquisto della Passat il ricorrente non è mai stato in possesso di denaro. Il ricorso contesta, infine, che l'intestazione del furgone IVECO possa essere ritenuta fittizia, assumendo trattarsi, invece, di intestazione dovuta a mere ragioni burocratiche, anche a garanzia del pagamento della provvigione. 23. Con riferimento al riciclaggio di cui al capo F), infine, si deduce che il Mekni ha dichiarato di aver ricevuto da un terzo fratello [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di procurare un Golf dopo essere rientrato a Padova per aver portato a termine con soddisfazione dei clienti l'acquisto dei furgone e della Passat. Deve ritenersi, pertanto, ingiustificato l'assunto secondo cui vi sarebbe una consolidata e pregressa conoscenza con i [OSCURATO:PERSONA], né potrebbe dedursi una complicità per la sola frase "per sistemare le nostre cose", utilizzata in una conversazione captata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato, in quanto la sentenza impugnata non si confronta adeguatamente con le censure avanzate dal ricorrente con l'atto di appello sicché, anche valutando congiuntamente la sentenze di primo grado e quella di appello che, non essendovi difformità sulle conclusioni raggiunte, si integrano vicendevolmente confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016 , Rv. 266617; sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421 del 29/9/1995, Rv. 203073), deve comunque rilevarsi che il percorso argomentativo delle due sentenze di merito presenta carenze e contraddizioni che non rendono adeguatamente conto del giudizio di penale responsabilità espresso oltre ogni ragionevole dubbio nei confronti del ricorrente. Anche a voler ritenere provata o, comunque, incontestata l'esistenza dell'associazione per delinquere di cui al capo A), promossa dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che è stata già oggetto di sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Padova il 26/9/2017 (alla quale opera un esplicito rinvio la sentenza di primo grado) nei confronti dei Ramouch e dì altri, confermata dalla Corte di Appello con sentenza in data8/5/2018 ed irrevocabile dal 26/9/2017, dalle sentenze di merito del presente procedimento comunque non emergono elementi convergenti nell'attribuire al ricorrente la qualità di consapevole partecipe di tale associazione. Si riferisce, infatti, che in ordine a questa ha reso ampia testimonianza il teste [OSCURATO:PERSONA], che ha riferito delle indagini svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Padova, soffermandosi, oltre che sulle estrapolazioni del contenuto delle telecamere di sorveglianza e sugli esiti dell'ascolto di conversazioni telefoniche tra soggetti che colloquiavano in lingua berbera, anche sui risultati di servizi di osservazione del Bazar ritenuto sede del sodalizio, gestito dai fratelli Ramouch, ove confluivano diverse persone per consegnare denaro contante che veniva annotato in apposito quaderno ed inoltrato all'estero tramite [OSCURATO:PERSONA], di cui il [OSCURATO:PERSONA] era concessionario, con il sistema dell'Hawala, solitamente utilizzato dai migranti per trasferire i propri risparmi nel paese d'origine, che consente il trasferimento di denaro e beni senza necessità di alcun movimento fisico e senza necessità di ricevute cartacee e/o conti correnti. La sentenza impugnata, così, fonda la prova della partecipazione del Mekni al sodalizio criminoso sulla sua assidua frequentazione del Bazar, constatata dai servizi di osservazione per diversi mesi, nonché sui "ripetuti incontri tanto dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], Wajdi ed Hamza, quanto del Mekni, all'interno del Bazar, anche contestuali", ed altresì sull'annotazione del suo nome a più riprese nel quaderno ove era conservata la contabilità del Bazar. A fronte dell'assunto difensivo secondo cui il Mekni si sarebbe recato nel bazar essenzialmente per l'acquisto di vivande, però, nessuna specificazione viene data sulle modalità dei predetti incontri, né sul carattere delle annotazioni di cui si tratta e, soprattutto, nel ribadire genericamente che il nome del Mekni era annotato nel quaderno della contabilità del Bazar, la sentenza impugnata non si è confrontata con il motivo di appello con il quale si deduceva che, invece, nel corso della sua testimonianza, il teste Bucchini aveva espressamente escluso di aver rinvenuto il nominativo del ricorrente nei registri sequestrati all'interno del Bazar (così a pag. 9 del ricorso in appello). A fronte di tali lacune, la sentenza impugnata riferisce di soli due episodi di riciclaggio nei quali si sarebbe estrinsecata la partecipazione del Mekni al sodalizio, entrambi in favore dei [OSCURATO:PERSONA], presentati al ricorrente dai fratelli Ramouch.Se è vero che, al fine di valorizzare tali episodi, non illogicamente la sentenza evidenzia che il soprannome di "Governo" con il quale - in una conversazione con [OSCURATO:PERSONA] - il Mekni si riferiva al fratello di questo, [OSCURATO:PERSONA], sembrerebbe confermare il rapporto di subordinazione del ricorrente con i predetti, riconosciuti con sentenza irrevocabile come capi dell'associazione, deve però rilevarsi che la sentenza impugnata non si confronta con altra telefonata tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ed il Mekni con la quale il primo, con riferimento ad una delle operazioni di cui si tratta, si doleva del fatto di non essere stato coinvolto in un affare concluso dal Makni con un cliente presentatogli dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], condotta che, invece, anche alla luce del numero modesto di operazioni che vedono coinvolto il ricorrente, mal si concilia con un rapporto di gerarchia tra i due. 3. Quanto ai singoli episodi di riciclaggio contestati al Mekni, infine, la Corte di appello non offre adeguati elementi per giustificare la ritenuta piena consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza dall'attività di spaccio delle grosse somme di denaro investite dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni di cui si tratta, atteso che, da un lato, questi risultano presentati al Mekni dal Rannouch e, d'altra parte, risultano frutto di mere asserzioni non motivate né specificate sia l'assunto secondo cui i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero "noti spacciatori operanti sulla piazza di Padova", sia la considerazione che gli stessi avrebbero frequentato il bazar anche contemporaneamente al Mekni, né la sentenza impugnata, come dinanzi evidenziato, offre chiare spiegazioni in ordine alle ritenute annotazioni dei nominativi dei predetti nei registri di contabilità sequestrati al bazar: la mancata specificazione di tali annotazioni non consente di ritenere le stesse idonee a dimostrare la consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza illecita del denaro impiegato dai [OSCURATO:PERSONA] nelle operazioni contestate ai capi D) ed F). 4. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio a diversa sezione della Corte territoriale per nuovo giudizio che colmi le contraddizioni e le lacune motivazionali sopra evidenziate. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio pe