CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 settembre 1981
Cassazione n. 29362/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/09/1981 avverso la sentenza del 16/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del 20 aprile 2022 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] fr 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell'8 ottobre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sette di arresto e di euro duennilaquattrocento di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S., per essersi posto alla guida di ciclomotore Malaguti in stato di ebbrezza deri- vata dall'assunzione di bevande alcoliche, con tasso alcolemico pari a 1,78/1,81 g/I - con le aggravanti di aver commesso il fatto dopo le ore 22 e prima delle ore 7) e di aver provocato un incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA], alla guida del proprio scooter, percorreva nel suo senso di marcia corso Moncalieri, direzione esterno città, e, all'altezza di corso Lanza, iniziava una manovra di sorpasso, ma perdeva l'equilibrio ed andava a collidere con lo specchietto retrovisore sinistro di una BMW Serie 1, condotta da [OSCURATO:PERSONA], in quel momento prima tra le auto incolonnate al semaforo (auto con a bordo altro soggetto), per poi, dopo il conseguente sbilanciamento e scarrocciamento, uscire di strada senza conse- guenze apprezzabili. Giunta sul posto, la [OSCURATO:PERSONA], previa formulazione degli avvisi di rito, sottoponeva l'imputato ad alcoltest, in quanto presentava i sintomi tipici dello stato di ebbrezza (alito vinoso, occhi lucidi, equilibrio precario ecc). Secondo la Corte territoriale, ai fini della configurabilità della circostanza aggra- vante di aver provocato un incidente stradale, occorre un contributo causale alla de- terminazione del fatto; il legislatore, infatti, mediante l'impiego del verbo "provoca", evidentemente ha inteso non addossare al guidatore, seppure in stato di ebbrezza, in violazione della regola generale ex art. 186 C.d.S., un'ulteriore circostanza aggra- vante in ragione del coinvolgimento in un sinistro stradale oggettivamente impreve- dibile, inevitabile e privo di connessione con lo stato di alterazione alcolica del sog- getto. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione dell'art. 186 C.d.S. per omessa esclusione della circostanza ag- gravante dell'avere provocato un incidente stradale. Si deduce che il Tavaglione non aveva fornito un apporto causale fornito alla dinamica dell'incidente, in quanto aveva eseguito una manovra di sorpasso, ricono- sciuta regolare anche dagli operanti di P.G. intervenuti sul posto (teste isp. [OSCURATO:PERSONA]). Il personale di P.G. sul posto e i conducenti dell'autovettura non avevano potuto affermare con certezza se il ciclomotore condotto dal Tavaglione avesse colliso con l'autovettura o se fosse avvenuto in contrario. La Corte territoriale ha impropriamente esaminato il tema dell'imprevedibilità ed inevitabilità del sinistro ed erroneamente presunto la responsabilità per il verificarsi dell'incidente stradale in capo al soggetto in stato di ebbrezza; ha così sostanzialmente riaffermato il criterio del mero nesso materiale, in combinazione con un ipotetico concorso di colpa di stampo civilistico, non applicabile in sede penale. 2.2. Vizio di motivazione in ordine alle testimonianze dell'isp. [OSCURATO:PERSONA], della con- ducente Moschini e del trasportato Florettini), in relazione alla mancata esclusione della contestata aggravante dell'avere provocato un incidente stradale. Si rileva la manifesta illogicità dell'affermazione secondo cui, riguardo al Tava- glione, "del tutto erroneamente non gli viene contestata l'infrazione all'art. 148, comma 11, C.d.S., che vieta manovre quali quella da lui posta in essere pure se non ridondino nel travalicamento della linea di mezzeria". La Corte ha impropriamente citato tale norma, che prevede il divieto di sorpasso "quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia", vietan- dolo espressamente solo se con la manovra si sconfina nella corsia opposta, eve- nienza non verificatasi. In più circostanze gli agenti operanti avevano correttamente rilevato la totale conformità della guida del Tavaglione alle norme di circolazione stra- dale (testimonianza isp. [OSCURATO:PERSONA]; rilievi sul luogo del fatto, con contestazione del solo stato di ebbrezza). Peraltro, la manovra di guida del Tavaglione era corretta e la conducente aveva manifestato incertezza nella guida della propria auto. Nei rilievi scritti e in sede di deposizione testimoniale, l'isp. [OSCURATO:PERSONA] affermava che era possibile sanzionare il Ta- vaglione solo per la guida in stato di ebbrezza, in quanto non aveva effettuato ma- novre di sorpasso e non si era spostato nella parte opposta. I testi Moschini e Floret- tini, dichiarando di non ricordare se l'auto fosse ferma o in movimento, avevano più volte accennato comunque all'effettivo movimento della medesima ("stavo viag- giando"; "andavamo molto piano perché stavo parlando con il collega"; "eravamo quasi fermi, a mio avviso. Non ricordo esattamente"). 2.3. Con memoria del 20 aprile 2022, in relazione al primo motivo di ricorso si evidenzia la carenza di prova in relazione al nesso causale tra lo stato di ebbrezza e il verificarsi di incidente. In relazione al secondo motivo di ricorso si sottolinea che le manovre erano state totalmente conformi alle regole del Codice della Strada (testi- monianze degli operanti e del conducente dell'altro veicolo) e tali da non mettere in pericolo la circolazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Con riferimento ai due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, va pre- messo che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'ag- gravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rile- vanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la deci- sione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla con- dotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggravante in un caso in cui il condu- cente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di "incidente stradale", pertanto, è, pacificamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo, invece, ne- cessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determi- nare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). Inoltre, ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver provocato un incidente stradale, prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., è necessaria la sussistenza di un nesso di strumentalità - occasionalità tra lo stato di ebbrezza e l'incidente, non potendosi giustificare un deteriore trattamento sanzionatorio a carico di chi, pur pro- cedendo illecitamente in stato di ebbrezza, sia stato coinvolto in un incidente stradale di per sé oggettivamente imprevedibile e inevitabile e in ogni caso privo di ogni con- nessione con il suo stato di alterazione alcolica (Sez. 4, n. 40269 del 23/05/2019, Tripani, Rv. 277620). Inoltre, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita ca- pacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricol- legabile la situazione di pericolo (Sez. 4, n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557). In linea coi suesposti principi di diritto operanti in materia, la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., avendo rilevato, con motivazione immune da cen- sure, che l'imputato, mentre procedeva in stato di evidente ubriachezza alla guida del suo ciclomotore, superava una fila d'auto incolonnate al semaforo, ma teneva detta condotta perfino col tempo di notte, con l'ovvio contorno di una visibilità og- gettivamente ridotta rispetto alle condizioni del traffico veicolare. Inoltre, la Corte torinese ha osservato, sia pure con le comprensibili incertezze dovute alla subitanea dinamica del sinistro (uno dei testi aveva raccontato che, sulle prime, l'urto provocato dal ciclomotore era parso un colpo di sasso alla carrozzeria dell'auto), che la condu- cente della BMW aveva dichiarato, tra l'altro in sede di controesame - e senza replica da parte della difesa dell'imputato - che avrebbe dovuto proseguire la marcia an- dando diritto, in direzione di corso Moncalieri. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la Corte torinese ha adeguata- mente illustrato le ragioni del ritenuto pieno coinvolgimento del Tavaglione nell'inci- dente, evidenziando l'imprudenza e la pericolosità della condotta, il collegamento della medesima con lo stato di ebbrezza nonché la prevedibilità e l'evitabilità del sinistro in caso di comportamento rispettoso delle norme del Codice della Strada. Il ricorrente, inoltre, oppone ulteriori censure basate su una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, senza confrontarsi con l'esauriente e dettagliato apparato ar- gomentativo sviluppato nella sentenza impugnata. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del