CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22204/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sono finalizzati ad ottenere, mediante censure in punto di fatto, una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4); considerato che il terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si censura la sentenza impugnata per vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, sono manifestamente infondati dal momento che la commissione di precedenti reati della stessa indole (nella specie si trattava proprio di altre quattro truffe) costituisce un presupposto ostativo all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., come congruamente evidenziato dalla Corte di merito a pag. 4; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 23 april