Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02549/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17313-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 767/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

I. Ric. 2021 n. 17313 sez.

MT- ud. 13-12-2022 -2- Premesso che: 1.1a [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del Risparmio (d'ora in poi "SGR") s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova avverso l'avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2011, il Comune di Genova le contestava l'omesso pagamento dell'ICI su un immobile assegnato dall'Agenzia del Demanio all'INAIL e da quest'ultimo locato a terzi;

2. la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso;

3. la decisione veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe, riteneva che l'esenzione ICI espressamente prevista dall'art. 2, comma 6, d.l. n. 351/2001 non era applicabile al caso di specie dato che il bene non era utilizzato dall'INAIL per proprie finalità istituzionali ma era stato "messo a reddito";

4. avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi avversati dal Comune di Genova.

Il Comune eccepisce il giudicato esterno formatosi su sentenze (elencate a pagina 2 del controricorso) relative ad ICI per il medesimo immobile e per le annualità 2006-2010. considerato che:

1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del d.l. n. 351/2001 e 14 delle preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto non applicabile al caso di specie la normativa invocata ai fini esentativi.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 6, del d.l. n. 351/2001 e 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR applicato correttamente l'esenzione prevista dalle predette norme a favore degli immobili del FIP destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR valutato la circostanza dell'avvenuta locazione dei beni immobili all'Agenzia del Demanio.

4. Va preliminarmente escluso l'effetto preclusivo (art. 2909 c.c.) delle sentenze passate in giudicato, indicate dal controricorrente trattandosi qui di questione puramente giuridica e non fattuale ed essendo il vincolo di giudicato ex art 101, comma 2, Cost., non configurabile su questioni di tale natura;

5. il ricorso è fondato.

5.1. In tema di soggettività passiva della SGR ai fini ICI, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (v.ordinanze n.23111/2022; n.16059/2021; 17564/2021 e 17124/2021).

5.2. Il d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico articolata essenzialmente in due passaggi.

In primo luogo, è stata affidata (articolo 1, comma 2) all'Agenzia del demanio la ricognizione: 1) dei beni immobili di proprietà dello Stato, distinti tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile; 2) dei beni immobili di proprietà degli enti pubblici non territoriali; 3) dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, riconosciuti di proprietà dello Stato; 4) dei beni immobili di proprietà dello Stato ubicati all'estero.

I decreti adottati dall'Agenzia del demanio hanno valore dichiarativo della proprietà (articolo 1, comma 3).

La ricognizione è estesa anche ai beni di regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario (articolo 1, comma 6).

In secondo luogo, si è previsto il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione attraverso il trasferimento degli immobili da cedere a delle società veicolo, che a ciò devono provvedere (articolo 2, commi 1 e 2).

In particolare, gli immobili sono ceduti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l'acquisto attraverso l'emissione di titoli o mediante finanziamenti acquisiti da terzi (articolo 2, commi 1 e 2).

La società veicolo versa l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, agli enti che hanno trasferito gli immobili.

Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti.

Questi beni e ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo.

Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (articolo 2, comma 2).

La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato.

I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi e oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi.

L'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo differito da retrocedere all'originario titolare del diritto di proprietà.

Per l'esattezza, i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA].

L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. [OSCURATO:PERSONA] dell'economia e delle finanze è pure autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA].

Per quel che qui rileva, gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato (articolo 4, comma 2).

Inoltre, per il disposto dell'articolo 2, comma 6, ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive.

Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione.

Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i . gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3 del d.l. n.351 del 2001, convertito.

6. Nella specie viene in rilievo un immobile conferito ad un fondo comune di investimento (FIP: fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso), a sua volta affidato ad una società veicolo (SGR).

Questo immobile è poi stato concesso in locazione all'Agenzia del demanio, affinché lo assegnasse ai soggetti che già lo aveva in uso (l'INAIL).

In particolare, l'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2004 ha previsto che "L'Agenzia del demanio provvede, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4, ad assegnare gli immobili ricevuti in locazione ai soggetti che li avevano in uso, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate nei decreti.

I soggetti assegnatari, in relazione agli immobili loro assegnati, assumono gli impegni e rilasciano le manleve di cui all'allegato 2 in favore dell'Agenzia del demanio e a tal fine sottoscrivono con la medesima.. .apposito disciplinare di assegnazione...".

L'allegato 1 al decreto del 15 dicembre 2004, che regola i contenuti del rapporto fra il Fondo e l'Agenzia del demanio, dispone, alla lettera a), che gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e che "il contratto di locazione prevede l'assegnazione da parte dell'Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell'apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia...".

Invece, la lettera g) dell'allegato 1 del medesimo decreto del 15 dicembre 2004 stabilisce che è a carico dell'Agenzia del demanio "ogni spesa, costo eio onere di qualsiasi genere connesso agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze..., le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali, diversi dall'ICI, riferibili agli immobili".

L'allegato 2 al decreto del 15 dicembre 2004, che concerne il disciplinare di assegnazione in uso degli immobili da parte dell'Agenzia del demanio, prevede, poi, alla lettera a), che gli immobili siano assegnati dall'Agenzia del demanio ai soggetti che li avevano in uso prima del trasferimento, nello stesso stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano in precedenza.

La lettera e) del menzionato allegato 2, invece, chiarisce che "è a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze.. .le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili".

Infine, l'articolo 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2004 dispone che "Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili apportati, gli obblighi e le manleve indicati nel decreto operazione" (ovvero il decreto del 15 dicembre 2004).

7. La vicenda è disciplinata dall'articolo 2, comma 6, del di. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, in base al quale soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo

3. Questa disposizione introduce, quindi, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, in genere coincidenti con i titolari di diritti reali nel possesso dell'immobile, precisando che, nella specie, viene in rilievo, invece, la posizione dei "gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3".

Per l'esattezza, come precisato dalle decisioni della Cass., Sez.

V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, in tema di ICI concernente la diversa, ma simile, operazione SCIP, che coinvolgeva la società veicolo SCIP s.r.I., le società di cartolarizzazione, che sono mere società veicolo incaricate degli adempimenti necessari alla proficua vendita degli immobili, non sono soggette all'imposta, che continua a gravare sull'ente proprietario e gestore, come si desume dal combinato disposto degli articoli 2, commi 2 e 6, e 3, comma 1, del d.l. n. 351 del 2001 (conv., con modif., dalla legge n. 410 del 2001), e del d.m. n. 18765 del 3 novembre 2001.

Sul punto, l'indirizzo appena richiamato ha fatto propria l'impostazione della Risoluzione del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2007 n. 1/DPF, la quale ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 2, d.l. n. 351 del 2001 aveva introdotto: "un'eccezione rispetto alle ordinarie regole di , definizione della soggettività passiva ai fini ICI, operando una netta distinzione tra il soggetto proprietario degli immobili, vale a dire la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., ed i soggetti gestori, e cioè gli Enti ex proprietari degli immobili in questione.

Solo questi ultimi, infatti, a norma dei decreti adottati in attuazione dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, convertito, sono i soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi della lettera d), comma 1, dello stesso art. 3 e che, quindi, per effetto del menzionato comma 6 dell'art. 2, sono i soggetti passivi ai fini 'CI L'espressa previsione di legge non lascia, dunque, alcun dubbio sulla circostanza che alla [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere attribuita la soggettività passiva dell'ICI".

La logica sottesa alle citate Cass., Sez.

V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016 deve essere condivisa, pur dovendosi tenere conto delle differenze del caso in esame, considerato che, nella presente controversia, diversamente da quanto avvenuto nelle fattispecie che hanno portato a Cass., Sez.

V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, viene in rilievo un bene conferite ad un fondo immobiliare e non trasferiti direttamente alla società che si occupa della cartolarizzazione, la quale non è la SCIP s.r.I., ma la [OSCURATO:SOCIETA]..

L'intero sistema delle privatizzazioni immobiliari che fa capo al d.l. n. 351 del 2001 si fonda sull'individuazione di una società veicolo (prima la SCIP s.r.I., ora la [OSCURATO:SOCIETA].) che è incaricata di occuparsi del collocamento sul mercato di alcuni immobili, direttamente o tramite dei titoli.

I compiti della detta società veicolo sono, quindi, specifici.

Nell'eventualità in cui gli immobili siano conferiti ad un fondo, la stessa società veicolo si limita a rappresentare formalmente all'esterno il fondo de quo, che ha la titolarità sostanziale dei beni, tanto che questi non entrano del tutto nel patrimonio della medesima società, ma restano separati.

La concreta gestione dei cespiti, pertanto, non spetta alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, al massimo, si occupa della gestione, all'esterno, del fondo nel suo complesso, ma non delle sue singole componenti, così come la [OSCURATO:SOCIETA]. procedeva alla cartolarizzazione, ma non seguiva i singoli immobili.

Per l'esattezza, nell'operazione SCIP 1, con il d.m. n. 18765 del 3 novembre 2001, n. 18765 (pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2001), recante "Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio", era stato stabilito, al comma 4 dell'articolo unico, che "La gestione degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 1 e la vendita degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, fatta eccezione, per la sola vendita, per quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sono affidate pro-tempore, sino alla data di stipula del contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia apposita procura generale ...

Gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, nella persona dei relativi presidenti o sostituti, stipulano con la società di cartolarizzazione, in relazione all'operazione di cartolarizzazione, il contratto di gestione degli immobili, assumendo in relazione ad esso gli obblighi riportati nell'allegato 4".

Nel caso in esame, invece, per come prospettato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e desumibile dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 e del 23 dicembre 2004, viene in rilievo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ter, del d.l. n. 351 del 2001, un immobile concesso in locazione all'Agenzia del demanio, e da questa poi assegnato al soggetto che lo aveva in uso, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato.

7. Da quanto esposto emerge che presupposto per l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, in tema di individuazione dei soggetti passivi ai fini ICI, non è la semplice costituzione della società veicolo e il trasferimento dei beni a quest'ultima o al fondo ad essa collegato, ma l'individuazione dei soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.l. n. 351 del 2001.

Nella vicenda della SCIP s.r.I., questa individuazione è avvenuta in capo agli enti ex proprietari dei cespiti in base al comma 4 dell'articolo unico del d.m. n. 18765 del 3 novembre 2001; in quella presente, invece, come rilevabile dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 e del 23 dicembre 2004, essa avrebbe interessato i "soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato", come indicati dall'Agenzia del Demanio, in base al disposto dell'articolo 4, comma 2 ter, del d.l. n. 351 del 2001, che riguarda specificamente i fondi comuni.

Pertanto, al fine di individuare il soggetto passivo di imposta ai fini ICI nelle operazioni come quelle de quibus, occorre verificare se i singoli beni oggetto dell'accertamento siano rimasti nella disponibilità dell'ente proprietario o di quello utilizzatore e con quale impiego, in modo da potere così stabilire se trovi applicazione il disposto dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, per il quale "Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3".

Questa interpretazione dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, che esclude la società veicolo dal novero dei gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), ha il pregio di essere coerente: - con l'indirizzo giurisprudenziale in tema di operazioni SCIP 1 e con quello che ha escluso la qualifica di soggetto passivo ICI dell'Agenzia del Demanio (Cass., Sez. 5, n. 10655 del 17 aprile 2019); - con la lettera dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del di. n. 351 del 2001, che chiaramente distingue il trasferimento dei beni dalla loro gestione, rendendo palese come non basti il primo perché si abbia automaticamente pure la seconda; - con la parte dell'articolo 2, comma 6, del d.l. in questione, ove è scritto che "Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3", atteso che la frase "nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3" non avrebbe senso compiuto se non si riferisse all'occupazione dei cespiti da parte dei soggetti, pubblici, che, prima della privatizzazione, erano proprietari ed utilizzatori degli stessi e che, quindi, in ragione della loro attività istituzionale, non erano tenuti a corrispondere l'ICI; - con la circostanza che, quando nel medesimo articolo 2 del d.l. n. 351 del 2001 il legislatore ha voluto riferirsi, ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alle società veicolo, le ha indicate espressamente come "società", "società costituite ai sensi del comma 1" e "società di cui al comma 1", ma mai come "gestori" o "gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3"; - con il fatto che, ai sensi della lettera a) dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2004, che regola i contenuti del rapporto fra il Fondo e l'Agenzia del demanio, gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e "il contratto di locazione prevede l'assegnazione da parte dell'Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell'apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia..."; - con la lettera a) dell'allegato 2 del menzionato decreto del 15 dicembre 2004, che concerne il disciplinare di assegnazione in uso degli immobili da parte dell'Agenzia del demanio, per cui gli immobili sono assegnati in uso dall'Agenzia del demanio ai soggetti che avevano in uso prima del trasferimento, nello stesso stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano in precedenza; - con la lettera e) dell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2004, per il quale "è a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze.. .le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili".

In pratica, l'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 ha introdotto una deroga ai comuni criteri di selezione dei soggetti passivi ICI, che non sono i titolari di diritti reali sugli immobili, ma i loro gestori-utilizzatori, come individuati ai sensi della normativa sopra citata.

D'altronde, l'articolo 2, comma 6, del di. n. 351 del 2001, nel derogare ai criteri generali di individuazione dei soggetti passivi ICI, ha introdotto una regolamentazione generale concernente le privatizzazioni immobiliari disciplinate dal medesimo d.l. n. 351 del 2001, in base alla quale gli enti in origine titolari degli immobili dismessi mantengono, fino alla cessione definitiva, la gestione degli stessi e, qualora continuino ad avvalersene per i loro scopi istituzionali o per le altre ragioni indicate dalla normativa, sono considerati soggetti passivi per l'IC, nonostante la proprietà degli stessi sia ormai riferibile alla società vettore e/o al fondo immobiliare.

Ciò perché la società vettore è solo titolare formale del diritto reale, mentre il fondo, titolare sostanziale del diritto, è un patrimonio separato privo di soggettività giuridica esterna (v.

Cass. n 4138 del 17/02/2021).

Nessun problema può derivare dall'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 all'operazione de qua, che coinvolge fondi immobiliari, atteso il richiamo contenuto nell'articolo 4, comma 2, del d.l. n. 351 del 2001, per il quale "Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma l".

9. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto e possibile decidere la causa nel merito dichiarandosi il ricorso originario fondato;

10. Le spese sono compensate in rag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 17313-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 767/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I. Ric. 2021 n. 17313 sez. MT- ud. 13-12-2022 -2- Premesso che: 1.1a [OSCURATO:PERSONA] di Gestione del Risparmio (d'ora in poi "SGR") s.p.a. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Genova avverso l'avviso di accertamento con cui, per l'anno d'imposta 2011, il Comune di Genova le contestava l'omesso pagamento dell'ICI su un immobile assegnato dall'Agenzia del Demanio all'INAIL e da quest'ultimo locato a terzi; 2. la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso; 3. la decisione veniva confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza in epigrafe, riteneva che l'esenzione ICI espressamente prevista dall'art. 2, comma 6, d.l. n. 351/2001 non era applicabile al caso di specie dato che il bene non era utilizzato dall'INAIL per proprie finalità istituzionali ma era stato "messo a reddito"; 4. avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di tre motivi avversati dal Comune di Genova. Il Comune eccepisce il giudicato esterno formatosi su sentenze (elencate a pagina 2 del controricorso) relative ad ICI per il medesimo immobile e per le annualità 2006-2010. considerato che: 1. con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del d.l. n. 351/2001 e 14 delle preleggi, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR ritenuto non applicabile al caso di specie la normativa invocata ai fini esentativi. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 6, del d.l. n. 351/2001 e 7, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR applicato correttamente l'esenzione prevista dalle predette norme a favore degli immobili del FIP destinati a finalità istituzionali e/o pubbliche. 3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art.360, comma 1, n. 5), c.p.c., per non aver la CTR valutato la circostanza dell'avvenuta locazione dei beni immobili all'Agenzia del Demanio. 4. Va preliminarmente escluso l'effetto preclusivo (art. 2909 c.c.) delle sentenze passate in giudicato, indicate dal controricorrente trattandosi qui di questione puramente giuridica e non fattuale ed essendo il vincolo di giudicato ex art 101, comma 2, Cost., non configurabile su questioni di tale natura; 5. il ricorso è fondato. 5.1. In tema di soggettività passiva della SGR ai fini ICI, questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi (v.ordinanze n.23111/2022; n.16059/2021; 17564/2021 e 17124/2021). 5.2. Il d.l. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, allo scopo di semplificare le modalità di dismissione di beni immobili, ha introdotto una procedura di privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico articolata essenzialmente in due passaggi. In primo luogo, è stata affidata (articolo 1, comma 2) all'Agenzia del demanio la ricognizione: 1) dei beni immobili di proprietà dello Stato, distinti tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio disponibile e indisponibile; 2) dei beni immobili di proprietà degli enti pubblici non territoriali; 3) dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, riconosciuti di proprietà dello Stato; 4) dei beni immobili di proprietà dello Stato ubicati all'estero. I decreti adottati dall'Agenzia del demanio hanno valore dichiarativo della proprietà (articolo 1, comma 3). La ricognizione è estesa anche ai beni di regioni, province, comuni e altri enti locali che ne facciano richiesta e ai beni utilizzati per uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni, con il consenso del proprietario (articolo 1, comma 6). In secondo luogo, si è previsto il ricorso alla tecnica della cartolarizzazione attraverso il trasferimento degli immobili da cedere a delle società veicolo, che a ciò devono provvedere (articolo 2, commi 1 e 2). In particolare, gli immobili sono ceduti ad una o più società a responsabilità limitata (c.d. società veicolo), appositamente costituite, che ne finanziano l'acquisto attraverso l'emissione di titoli o mediante finanziamenti acquisiti da terzi (articolo 2, commi 1 e 2). La società veicolo versa l'importo raccolto con tali operazioni, a titolo di prezzo iniziale, agli enti che hanno trasferito gli immobili. Per ogni operazione di cartolarizzazione sono individuati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i beni immobili destinati al soddisfacimento dei diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i finanziamenti. Questi beni e ogni altro diritto acquisito nell'ambito dell'operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società veicolo. Delle obbligazioni nei confronti dei portatori dei titoli, dei soggetti concedenti finanziamenti e di ogni altro creditore, risponde esclusivamente il patrimonio separato (articolo 2, comma 2). La società veicolo gestisce gli immobili e li rivende sul mercato. I flussi derivanti dalla gestione e dalla vendita degli immobili sono utilizzati per il rimborso del debito e degli interessi e oneri accessori, delle commissioni ai soggetti terzi e degli altri costi. L'eventuale residuo costituisce il cosiddetto prezzo differito da retrocedere all'originario titolare del diritto di proprietà. Per l'esattezza, i beni immobili individuati ai sensi dell'articolo 1 possono essere trasferiti a titolo oneroso alle società costituite ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA]. L'inclusione nei decreti produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. [OSCURATO:PERSONA] dell'economia e delle finanze è pure autorizzato a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili a uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella [OSCURATO:PERSONA]. Per quel che qui rileva, gli immobili in uso governativo, conferiti o trasferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono concessi in locazione all'Agenzia del demanio, che li assegna ai soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato (articolo 4, comma 2). Inoltre, per il disposto dell'articolo 2, comma 6, ciascun patrimonio separato di cui al comma 2 non è soggetto alle imposte sui redditi né all'imposta regionale sulle attività produttive. Le operazioni di cartolarizzazione di cui al comma 1 e tutti gli atti, contratti, trasferimenti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento delle stesse, nonché le formalità ad essi connesse, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i trasferimenti di beni immobili alle società costituite ai sensi del comma 1 non si considerano atti di alienazione. Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i . gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3 del d.l. n.351 del 2001, convertito. 6. Nella specie viene in rilievo un immobile conferito ad un fondo comune di investimento (FIP: fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso), a sua volta affidato ad una società veicolo (SGR). Questo immobile è poi stato concesso in locazione all'Agenzia del demanio, affinché lo assegnasse ai soggetti che già lo aveva in uso (l'INAIL). In particolare, l'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2004 ha previsto che "L'Agenzia del demanio provvede, ai sensi del comma 2-ter dell'art. 4, ad assegnare gli immobili ricevuti in locazione ai soggetti che li avevano in uso, sulla base dei canoni e delle altre condizioni indicate nei decreti. I soggetti assegnatari, in relazione agli immobili loro assegnati, assumono gli impegni e rilasciano le manleve di cui all'allegato 2 in favore dell'Agenzia del demanio e a tal fine sottoscrivono con la medesima.. .apposito disciplinare di assegnazione...". L'allegato 1 al decreto del 15 dicembre 2004, che regola i contenuti del rapporto fra il Fondo e l'Agenzia del demanio, dispone, alla lettera a), che gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e che "il contratto di locazione prevede l'assegnazione da parte dell'Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell'apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia...". Invece, la lettera g) dell'allegato 1 del medesimo decreto del 15 dicembre 2004 stabilisce che è a carico dell'Agenzia del demanio "ogni spesa, costo eio onere di qualsiasi genere connesso agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze..., le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali, diversi dall'ICI, riferibili agli immobili". L'allegato 2 al decreto del 15 dicembre 2004, che concerne il disciplinare di assegnazione in uso degli immobili da parte dell'Agenzia del demanio, prevede, poi, alla lettera a), che gli immobili siano assegnati dall'Agenzia del demanio ai soggetti che li avevano in uso prima del trasferimento, nello stesso stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano in precedenza. La lettera e) del menzionato allegato 2, invece, chiarisce che "è a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze.. .le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili". Infine, l'articolo 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2004 dispone che "Con la stipula del disciplinare di assegnazione, i soggetti assegnatari assumono nei confronti dell'Agenzia del demanio, ed in relazione agli immobili apportati, gli obblighi e le manleve indicati nel decreto operazione" (ovvero il decreto del 15 dicembre 2004). 7. La vicenda è disciplinata dall'articolo 2, comma 6, del di. n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, in base al quale soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3. Questa disposizione introduce, quindi, ai fini ICI, una disciplina speciale che deroga ai normali criteri di individuazione dei soggetti passivi dell'imposta, in genere coincidenti con i titolari di diritti reali nel possesso dell'immobile, precisando che, nella specie, viene in rilievo, invece, la posizione dei "gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3". Per l'esattezza, come precisato dalle decisioni della Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, in tema di ICI concernente la diversa, ma simile, operazione SCIP, che coinvolgeva la società veicolo SCIP s.r.I., le società di cartolarizzazione, che sono mere società veicolo incaricate degli adempimenti necessari alla proficua vendita degli immobili, non sono soggette all'imposta, che continua a gravare sull'ente proprietario e gestore, come si desume dal combinato disposto degli articoli 2, commi 2 e 6, e 3, comma 1, del d.l. n. 351 del 2001 (conv., con modif., dalla legge n. 410 del 2001), e del d.m. n. 18765 del 3 novembre 2001. Sul punto, l'indirizzo appena richiamato ha fatto propria l'impostazione della Risoluzione del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 maggio 2007 n. 1/DPF, la quale ha affermato che la disposizione di cui all'articolo 2, d.l. n. 351 del 2001 aveva introdotto: "un'eccezione rispetto alle ordinarie regole di , definizione della soggettività passiva ai fini ICI, operando una netta distinzione tra il soggetto proprietario degli immobili, vale a dire la [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., ed i soggetti gestori, e cioè gli Enti ex proprietari degli immobili in questione. Solo questi ultimi, infatti, a norma dei decreti adottati in attuazione dell'art. 3 del d.l. n. 351 del 2001, convertito, sono i soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi della lettera d), comma 1, dello stesso art. 3 e che, quindi, per effetto del menzionato comma 6 dell'art. 2, sono i soggetti passivi ai fini 'CI L'espressa previsione di legge non lascia, dunque, alcun dubbio sulla circostanza che alla [OSCURATO:SOCIETA]. non può essere attribuita la soggettività passiva dell'ICI". La logica sottesa alle citate Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016 deve essere condivisa, pur dovendosi tenere conto delle differenze del caso in esame, considerato che, nella presente controversia, diversamente da quanto avvenuto nelle fattispecie che hanno portato a Cass., Sez. V, n. 25152 e n. 25153 del 7 dicembre 2016, viene in rilievo un bene conferite ad un fondo immobiliare e non trasferiti direttamente alla società che si occupa della cartolarizzazione, la quale non è la SCIP s.r.I., ma la [OSCURATO:SOCIETA].. L'intero sistema delle privatizzazioni immobiliari che fa capo al d.l. n. 351 del 2001 si fonda sull'individuazione di una società veicolo (prima la SCIP s.r.I., ora la [OSCURATO:SOCIETA].) che è incaricata di occuparsi del collocamento sul mercato di alcuni immobili, direttamente o tramite dei titoli. I compiti della detta società veicolo sono, quindi, specifici. Nell'eventualità in cui gli immobili siano conferiti ad un fondo, la stessa società veicolo si limita a rappresentare formalmente all'esterno il fondo de quo, che ha la titolarità sostanziale dei beni, tanto che questi non entrano del tutto nel patrimonio della medesima società, ma restano separati. La concreta gestione dei cespiti, pertanto, non spetta alla [OSCURATO:SOCIETA]., la quale, al massimo, si occupa della gestione, all'esterno, del fondo nel suo complesso, ma non delle sue singole componenti, così come la [OSCURATO:SOCIETA]. procedeva alla cartolarizzazione, ma non seguiva i singoli immobili. Per l'esattezza, nell'operazione SCIP 1, con il d.m. n. 18765 del 3 novembre 2001, n. 18765 (pubblicato sulla G.U. n. 290 del 14 dicembre 2001), recante "Trasferimento alla società di cartolarizzazione, all'uopo costituita, dei beni immobili appartenenti a enti soggetti a vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, individuati dai decreti dell'Agenzia del demanio", era stato stabilito, al comma 4 dell'articolo unico, che "La gestione degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 1 e la vendita degli immobili trasferiti alla società di cartolarizzazione, fatta eccezione, per la sola vendita, per quelli a carattere commerciale facenti parte del piano straordinario di dismissioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, sono affidate pro-tempore, sino alla data di stipula del contratto di gestione degli immobili di cui all'ultimo capoverso del presente articolo, agli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, a favore dei quali la società di cartolarizzazione rilascia apposita procura generale ... Gli enti individuati quali proprietari dei beni immobili ai sensi dei decreti dell'Agenzia del demanio, nella persona dei relativi presidenti o sostituti, stipulano con la società di cartolarizzazione, in relazione all'operazione di cartolarizzazione, il contratto di gestione degli immobili, assumendo in relazione ad esso gli obblighi riportati nell'allegato 4". Nel caso in esame, invece, per come prospettato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e desumibile dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 e del 23 dicembre 2004, viene in rilievo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 ter, del d.l. n. 351 del 2001, un immobile concesso in locazione all'Agenzia del demanio, e da questa poi assegnato al soggetto che lo aveva in uso, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato. 7. Da quanto esposto emerge che presupposto per l'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, in tema di individuazione dei soggetti passivi ai fini ICI, non è la semplice costituzione della società veicolo e il trasferimento dei beni a quest'ultima o al fondo ad essa collegato, ma l'individuazione dei soggetti cui è affidata la gestione degli immobili, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del d.l. n. 351 del 2001. Nella vicenda della SCIP s.r.I., questa individuazione è avvenuta in capo agli enti ex proprietari dei cespiti in base al comma 4 dell'articolo unico del d.m. n. 18765 del 3 novembre 2001; in quella presente, invece, come rilevabile dai decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 e del 23 dicembre 2004, essa avrebbe interessato i "soggetti che li hanno in uso, per periodi di durata fino a nove anni rinnovabili, secondo i canoni e le altre condizioni fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di parametri di mercato", come indicati dall'Agenzia del Demanio, in base al disposto dell'articolo 4, comma 2 ter, del d.l. n. 351 del 2001, che riguarda specificamente i fondi comuni. Pertanto, al fine di individuare il soggetto passivo di imposta ai fini ICI nelle operazioni come quelle de quibus, occorre verificare se i singoli beni oggetto dell'accertamento siano rimasti nella disponibilità dell'ente proprietario o di quello utilizzatore e con quale impiego, in modo da potere così stabilire se trovi applicazione il disposto dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, per il quale "Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3". Questa interpretazione dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001, che esclude la società veicolo dal novero dei gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), ha il pregio di essere coerente: - con l'indirizzo giurisprudenziale in tema di operazioni SCIP 1 e con quello che ha escluso la qualifica di soggetto passivo ICI dell'Agenzia del Demanio (Cass., Sez. 5, n. 10655 del 17 aprile 2019); - con la lettera dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del di. n. 351 del 2001, che chiaramente distingue il trasferimento dei beni dalla loro gestione, rendendo palese come non basti il primo perché si abbia automaticamente pure la seconda; - con la parte dell'articolo 2, comma 6, del d.l. in questione, ove è scritto che "Soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili sono i gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3 per tutta la durata della gestione, nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3", atteso che la frase "nei limiti in cui l'imposta era dovuta prima del trasferimento di cui al comma 1 dell'articolo 3" non avrebbe senso compiuto se non si riferisse all'occupazione dei cespiti da parte dei soggetti, pubblici, che, prima della privatizzazione, erano proprietari ed utilizzatori degli stessi e che, quindi, in ragione della loro attività istituzionale, non erano tenuti a corrispondere l'ICI; - con la circostanza che, quando nel medesimo articolo 2 del d.l. n. 351 del 2001 il legislatore ha voluto riferirsi, ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alle società veicolo, le ha indicate espressamente come "società", "società costituite ai sensi del comma 1" e "società di cui al comma 1", ma mai come "gestori" o "gestori individuati ai sensi del comma 1, lettera d), dell'articolo 3"; - con il fatto che, ai sensi della lettera a) dell'allegato 1 al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2004, che regola i contenuti del rapporto fra il Fondo e l'Agenzia del demanio, gli immobili in questione sono concessi in locazione dal Fondo all'Agenzia del demanio e "il contratto di locazione prevede l'assegnazione da parte dell'Agenzia del demanio degli immobili locati ai soggetti che li avevano in uso prima dell'apporto ovvero del trasferimento al Fondo; gli immobili sono utilizzati conformemente all'uso cui sono stati destinati sino alla data di efficacia..."; - con la lettera a) dell'allegato 2 del menzionato decreto del 15 dicembre 2004, che concerne il disciplinare di assegnazione in uso degli immobili da parte dell'Agenzia del demanio, per cui gli immobili sono assegnati in uso dall'Agenzia del demanio ai soggetti che avevano in uso prima del trasferimento, nello stesso stato di fatto e di diritto nel quale si trovavano in precedenza; - con la lettera e) dell'allegato 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 dicembre 2004, per il quale "è a carico di ciascun soggetto assegnatario ogni spesa, costo e/o onere di qualsiasi genere connessi agli immobili ed al loro utilizzo, ivi comprese le utenze.. .le tasse di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le concessioni di passi carrabili e le altre tasse, oneri e contributi locali riferibili agli immobili". In pratica, l'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 ha introdotto una deroga ai comuni criteri di selezione dei soggetti passivi ICI, che non sono i titolari di diritti reali sugli immobili, ma i loro gestori-utilizzatori, come individuati ai sensi della normativa sopra citata. D'altronde, l'articolo 2, comma 6, del di. n. 351 del 2001, nel derogare ai criteri generali di individuazione dei soggetti passivi ICI, ha introdotto una regolamentazione generale concernente le privatizzazioni immobiliari disciplinate dal medesimo d.l. n. 351 del 2001, in base alla quale gli enti in origine titolari degli immobili dismessi mantengono, fino alla cessione definitiva, la gestione degli stessi e, qualora continuino ad avvalersene per i loro scopi istituzionali o per le altre ragioni indicate dalla normativa, sono considerati soggetti passivi per l'IC, nonostante la proprietà degli stessi sia ormai riferibile alla società vettore e/o al fondo immobiliare. Ciò perché la società vettore è solo titolare formale del diritto reale, mentre il fondo, titolare sostanziale del diritto, è un patrimonio separato privo di soggettività giuridica esterna (v. Cass. n 4138 del 17/02/2021). Nessun problema può derivare dall'applicazione dell'articolo 2, comma 6, del d.l. n. 351 del 2001 all'operazione de qua, che coinvolge fondi immobiliari, atteso il richiamo contenuto nell'articolo 4, comma 2, del d.l. n. 351 del 2001, per il quale "Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3 si applicano, per quanto compatibili, ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento di cui al comma l". 9. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere e pertanto e possibile decidere la causa nel merito dichiarandosi il ricorso originario fondato; 10. Le spese sono compensate in rag
Sentenza Cassazione n. 02549/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris