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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08962/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dell'art. 606, comma 1, lettere c) ed e), per non avere la Corte territoriale indicato le ragioni del mancato accoglimento delle doglianze prospettate con l'atto di appello, fornendo una motivazione meramente apparente, risulta manifestamente infondato, oltre che privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della conferma del giudizio di responsabilità; che, infatti, atteso che la motivazione apparente si configura nell'ipotesi in cui il giudice si limiti «a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso» (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01), nel caso di specie, non si ravvisa una motivazione che presenti tali caratteristiche alla luce dei corretti argomenti logici e giuridici utilizzati dal giudice di appello per confutare le doglianze prospettate nell'atto di gravame (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, in conformità alla decisione di primo grado, ha evidenziato la piena attendibilità delle dichiarazioni e della individuazione fotografica poste in essere dalla persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre ad essere prospettato in termini del tutto generici, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, i termini di prescrizione del reato per cui si procede non risultavano spirati al momento della emissione della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno?-3 feb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; à [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione dell'art. 606, comma 1, lettere c) ed e), per non avere la Corte territoriale indicato le ragioni del mancato accoglimento delle doglianze prospettate con l'atto di appello, fornendo una motivazione meramente apparente, risulta manifestamente infondato, oltre che privo di specificità, non essendo connotato da un effettivo confronto con le ragioni poste a base della conferma del giudizio di responsabilità; che, infatti, atteso che la motivazione apparente si configura nell'ipotesi in cui il giudice si limiti «a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive, omettendo, altresì, di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso» (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286406 - 01), nel caso di specie, non si ravvisa una motivazione che presenti tali caratteristiche alla luce dei corretti argomenti logici e giuridici utilizzati dal giudice di appello per confutare le doglianze prospettate nell'atto di gravame (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale, in conformità alla decisione di primo grado, ha evidenziato la piena attendibilità delle dichiarazioni e della individuazione fotografica poste in essere dalla persona offesa); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. per mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre ad essere prospettato in termini del tutto generici, risulta anche manifestamente infondato, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel ricorso, i termini di prescrizione del reato per cui si procede non risultavano spirati al momento della emissione della sentenza di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno?-3 feb
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