Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 04043/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 19489/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire , con atto del 20.01.2025, dichiarazione del proprio assistito di adesione alla anzidetta proposta; Considerato, pertanto, che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 19489/2024R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difeso come in atti ; contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (intimato); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che il difensore del ricorrente ha fatto pervenire , con atto del 20.01.2025, dichiarazione del proprio assistito di adesione alla anzidetta proposta; Considerato, pertanto, che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma, 1
Decreto Cassazione n. 04043/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris