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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35262/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, illustrando, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata come, oltre alla persona offesa, sia stato escusso un altro teste e sussista comunque il dato obiettivo della intestazione della carta Postepay evolution all'imputato (senza che sia mai stata presentata denuncia di furto o smarrimento); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la misura della pena inflitta insieme alla concessione della provvisionale, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che, in relazione al secondo motivo, il giudice d'appello ha infatti correttamente motivato, alla pagina 4, facendo riferimento alla condizione di pluripregiudicato dell'imputato, alle modalità di commissione di fatto, e alla somma, di valore non minimale di 500,00 euro; che, in relazione al terzo motivo, il giudice d'appello ha infatti correttamente motivato, alla pagina 4, facendo riferimento alla condizione di pluripregiudicato dell'imputato, alle modalità di commissione di fatto, e alla somma non minimale di 500,00 euro; Che il ricorrente, per consolidata giurisprudenza, non può dolersi dell'entità della provvisionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. 1), Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando la illogicità della motivazione sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni provenienti dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, illustrando, alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata come, oltre alla persona offesa, sia stato escusso un altro teste e sussista comunque il dato obiettivo della intestazione della carta Postepay evolution all'imputato (senza che sia mai stata presentata denuncia di furto o smarrimento); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che contestano rispettivamente il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto e la misura della pena inflitta insieme alla concessione della provvisionale, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità; che, in relazione al secondo motivo, il giudice d'appello ha infatti correttamente motivato, alla pagina 4, facendo riferimento alla condizione di pluripregiudicato dell'imputato, alle modalità di commissione di fatto, e alla somma, di valore non minimale di 500,00 euro; che, in relazione al terzo motivo, il giudice d'appello ha infatti correttamente motivato, alla pagina 4, facendo riferimento alla condizione di pluripregiudicato dell'imputato, alle modalità di commissione di fatto, e alla somma non minimale di 500,00 euro; Che il ricorrente, per consolidata giurisprudenza, non può dolersi dell'entità della provvisionale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. 1), Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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