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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2021

Cassazione n. 45141/2021

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 25 settembre 2018 del Tribunale di Agrigento che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rissa e lesioni personali aggravate e, ritenuta la continuazione tra i reati e applicate le attenuanti generiche prevalenti, li aveva condannati alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo lamentano la violazione degli artt. 588 e 582 cod. pen. sostenendo che dall'istruttoria ed in particolare dalle deposizioni dei testi sarebbe emerso che essi si erano limitati a difendersi.

Mancava, quindi, il dolo del delitto di rissa e nemmeno potevano ritenersi sussistenti i delitti di lesione personale.

2.2. Con il secondo motivo lamentano la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in conseguenza del travisamento del fatto in ordine alla loro partecipazione alla colluttazione.

La Corte di appello ammette in motivazione che i due ricorrenti erano stati aggrediti da altre due persone, ma illogicamente attribuisce anche a loro, che si erano limitati a difendersi, la partecipazione alla rissa ed ai delitti di lesione personale.

3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per la loro genericità.

Con essi i ricorrenti si limitano a reiterare gli stessi argomenti già ritenuti privi di fondamento dalla Corte di appello che in ordine ad essi ha fornito adeguata motivazione.

I ricorrenti non si confrontano affatto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione e non muovono alla sentenza di appello una critica argomentata.

È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

In particolare, la Corte di appello, pur affermando che la colluttazione ebbe inizio su impulso di coloro che hanno aggredito i due Marnalo, questi parteciparono alla contesa, con una condotta che non era limitata ad un intento difensivo, ma era diretta ad offendere i loro antagonisti.

4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/10/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del 25 settembre 2018 del Tribunale di Agrigento che, per quanto di interesse in questa sede, aveva affermato la penale di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di rissa e lesioni personali aggravate e, ritenuta la continuazione tra i reati e applicate le attenuanti generiche prevalenti, li aveva condannati alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo lamentano la violazione degli artt. 588 e 582 cod. pen. sostenendo che dall'istruttoria ed in particolare dalle deposizioni dei testi sarebbe emerso che essi si erano limitati a difendersi. Mancava, quindi, il dolo del delitto di rissa e nemmeno potevano ritenersi sussistenti i delitti di lesione personale. 2.2. Con il secondo motivo lamentano la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in conseguenza del travisamento del fatto in ordine alla loro partecipazione alla colluttazione. La Corte di appello ammette in motivazione che i due ricorrenti erano stati aggrediti da altre due persone, ma illogicamente attribuisce anche a loro, che si erano limitati a difendersi, la partecipazione alla rissa ed ai delitti di lesione personale. 3. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili per la loro genericità. Con essi i ricorrenti si limitano a reiterare gli stessi argomenti già ritenuti privi di fondamento dalla Corte di appello che in ordine ad essi ha fornito adeguata motivazione. I ricorrenti non si confrontano affatto con le ragioni poste dalla Corte territoriale a base della sua decisione e non muovono alla sentenza di appello una critica argomentata. È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). In particolare, la Corte di appello, pur affermando che la colluttazione ebbe inizio su impulso di coloro che hanno aggredito i due Marnalo, questi parteciparono alla contesa, con una condotta che non era limitata ad un intento difensivo, ma era diretta ad offendere i loro antagonisti. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/10/2021. Il
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