CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2021
Cassazione n. 03740/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZE. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Caselli, e rigettarsi il ricorso Rosato [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono disgiuntamente contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato la loro condanna alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di concorso nella ricettazione di un assegno bancario di provenienza furtiva, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione (Caselli) quanto al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., (Rosato) quanto all'affermazione di responsabilità, alla determinazione della pena irrogata ed al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. CONSIDERATO :IEN DIRITTO I ricorsi, presentati per motivi in parte non consentiti, in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché meramente reiterativi di doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano, sono integralmente inammissibili. 1. I motivi del ricorso Caselli non sono consentiti. 1.1. La Corte costituzionale (sentenza numero 156 del 24/06/2020) ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131-bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva (come, nel caso in esame, quello di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.), osservando che l'esclusione dell'applicazione dell'esimente in esame, quale discende da un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, per reati - come la ricettazione di particolare tenuità - per i quali non è stabilito un minimo edittale di pena detentiva è intrinsecamente irragionevole, in quanto è lo stesso legislatore ad aver valutato in termini di potenziale minima offensività tali condotte, consentendo l'irrogazione, ex art. 23, primo comma, cod. pen., del minimo assoluto di quindici giorni di reclusione: "rimasto senza seguito il monito contenuto nella sentenza n. 207 del 2017, è pertanto necessario intervenire con una declaratoria di illegittimità costituzionale, che lascia intatti, ovviamente, tutti i requisiti applicativi dell'istituto che prescindono dai limiti edittali di pena, fermo restando che il legislatore potrà fissare un minimo relativo di portata generale al di sotto del quale l'applicazione della causa di non punibilità non potrebbe essere preclusa dall'entità del massimo edittale". 1.2. Pur se, alla data della presentazione dei motivi di gravame, la predetta decisione non era ancora intervenuta, e quindi per il reato del quale risponde l'imputato la causa di non punibilità in oggetto era quoad poenam inapplicabile, il ricorrente avrebbe potuto certamente formulare la richiesta quanto meno all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha concluso il giudizio d'appello: in difetto, la richiesta non può essere formulata per la prima volta in questa sede, postulando la sua delibazione la valutazione ex novo di elementi fattuali in relazione alla quale il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice del merito, al quale sarebbe stato possibile porre, ritualmente e tempestivamente, la questione. 2. Le doglianze del ricorso Rosato sono prive della necessaria specificità, perché meramente reiterative. 2.1. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che (riproponendo, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le considerazioni del primo giudice, condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti), ha valorizzato a fondamento della contestata affermazione di responsabilità gli elementi riepilogati a f. 3 s. della sentenza impugnata, ed in particolare l'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità dell'assegno di provenienza delittuosa in oggetto, all'evidenza acquisita fuori dai canali ordinari e legittimi di circolazione. In tal modo, ferma la materialità del fatto contestato, la Corte di appello si è correttamente conformata, quanto alla prova del necessario dolo ed alla conseguente qualificazione giuridica del fatto accertato, al consolidato orientamento di questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, P.G. in proc. Kebe, Rv. 270120), che il collegio condivide e ribadisce, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto, ai fini dell'integrazione del delitto di ricettazione è sufficiente il mero dolo eventuale, configurabile nei casi in cui l'agente abbia consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi, in tal modo, ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza ex art. 712 cod. pen. (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179). Non si richiede, in tal 11..... modo, all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non un onere probatorio, bensì un mero onere di allegazione di elementi, dal quale potrebbe conseguire l'individuazione di un tema di prova del quale onerare la parte pubblica oppure in ordine al quale esercitare i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, in motivazione). D'altro canto, come pure chiarito da questa Corte (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, Anastasi, Rv. 276428), chi riceva od acquisti un assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata; peraltro, il titolo de quo era di importo certamente non trascurabile (637 euro), tale da non lasciar ritenere che esso sia stato accettato e/o negoziato con disinteresse e superficialità. 2.2. Le doglianze riguardanti la determinazione della pena irrogata ed il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. sono formulate in ricorso in maniera meramente assertiva, in difetto di argomentazioni: peraltro, il valore dell'assegno in questione è già stato (benevolmente) valorizzato dal Tribunale ai fini della qualificazione del fatto accertato ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. pen., e la Corte di appello è, comunque, nel complesso pervenuta all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi, nonostante i precedenti penali specifici e reiterati di entrambi gli imputati. 3. In considerazione della declaratoria d'inammissibilità totale dei ricorsi, i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause dell'inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della significativa entità delle rispettive colpe, appare equo quantificare per ciascuno di essi nella somma di euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata. Così deci o il 30/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] iere