CassazionedecretoSezione 3Decisione del 18 maggio 2023
Cassazione n. 26449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsigliere ORDINANZA sul ricorso 14706/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’omonima titolare [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate presso lo studio del medesimo in Roma, via in Arcione n. 71 Pec: -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]Sai [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - nonchè contro il dott. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 13 pec: -controricorrenti – avverso il provvedimento n. 7401/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 dal Cons. ANNAMOSCARINI Rilevato che: Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma in favore di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di compensi per attività professionale di consulenza fiscale e tributaria svolte in favore della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e, in relazione ad una singola operazione, anche in favore della società P.D. Paol a [OSCURATO:SOCIETA], le intimate convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] per sentir dichiarare che le prestazioni oggetto della parcella posta a fondamento del decreto ingiuntivo erano ricomprese in quelle oggetto del contratto di consulenza fiscale e societaria stipulato dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] con il dott. [OSCURATO:PERSONA], per il quale il corrispettivo era stato già pagato;per sentir revocare il decreto ingiuntivo; per sentir accertare il grave inadempimento del professionista alle obbligazioni dallo stesso assunte con la stipula del contratto e per sentir pronuncia re la risoluzione del contratto di consulenza per inadempimento o comunque la sua cessazione per rimessione del mandato con condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni subìti dalla ditta individuale corrispondenti al saldo negativo di un’operazione di sale and lease back immobiliare suggerita dal professionista, e agli ulteriori disservizi derivati in conseguenza delle condizioni contrattuali con cui era stato stipulato il leasing rispetto a quelle più favorevoli che sarebbe stato possibile reperire sul mercato, oltre che al rimborso d elle somme già versate; si costituirono in giudizio il dott. [OSCURATO:PERSONA] - che ottenne la chiamata in causa della propria compagnia di assicurazioni per la responsabilità civile [OSCURATO:PERSONA] SpA-e la [OSCURATO:PERSONA] srl,chiedendo entrambe il rigetto di tutte le domande attrici; il Tribunale adito dispose una CTUper accertare la corrispondenza del contenuto del contratto alle effettive prestazioni professionali compiute da l [OSCURATO:PERSONA] e per valutare l’eventuale danno lamentato dalle opponenti; il Tribunale di Roma accolse l’opposizione della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] revocando il decreto ingiuntivo ma rigettò l e domand e riconvenzionaliproposte dalla medesima nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] ; dichiarò improcedibili le domande proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] sas, ritenuta estranea al rapporto di consulenza intercorso con il solo professionista persona fisica, pronunciando in favore della medesima il rimborso delle spese legali; ritenne che il contratto di consulenza si fosse risolto non per inadempimento del consulente ma per cessazione alla sua naturale scadenza; condannò la P.D. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite mentre compensò quelle tra la ditta individuale ed il professionista; dichiarò assorbita ogni domanda nei confronti dell’impresa di assicurazioni Aurora e condannò ditta individuale e s.r.l a rifondere le spese processuali ad [OSCURATO:PERSONA] SpA (già [OSCURATO:PERSONA] SpA); a seguito di appello della ditta [OSCURATO:PERSONA] e della P.D. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 29/11/2019, ha sostanzialmente confermato tutte le statuizioni della sentenza di primo grado, fatta eccezione per un profilo di regolazione delle spese in favore dellaIla [OSCURATO:PERSONA] srl , non più rilevante in questa sede ; per quanto ancora qui di interesse la corte del gravame ha confermato le statuizioni di improcedibilità delle domande proposte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl ritenendo a tal proposito che l’opponente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, essendo vincolata a citare unicamente il soggetto che aveva ottenuto il decreto stesso, qualora avesse voluto estendere le domande anche ad un soggetto terzo(e cioè nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl) non avrebbe potuto limitarsi a citarlo con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione ma avrebbe dovuto chiedere al giudice di essere autorizzata alla chiamata del terzo; quanto all’eccepitodifetto di legittimazione della P.D. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] alla proposizione della domanda di inadempimento del consulente in relazione ad alcune prestazioni dedotte in contratto, il giudice ha rigettato il relativo motivo di appello, ritenendo che il contratto di consulenza, per quanto stipulato solo dalla ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e dal professionista, fosse da intendersi esteso, limitatamente alle operazioni di sale and leaseback immobiliare , anche a lla P.D. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA], considerato soprattutto il comportamento concludente delle parti; quanto alla pretesa mancata considerazione del grave inadempimento del professionista, la corte del gravame ha confermato l’interpretazione del giudice di prime cure secondo cui il contratto era cessato non per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA] ma per la sua naturale scadenza, ed ha escluso che il Tribunale fosse incorso in una omessa pronuncia su pretesi inadempimenti del [OSCURATO:PERSONA] diversi da quelli denunciati, quali il saldo negativo dell’operazione di sale e lease back ed ulteriori € 80.000 per disservizi; la corte del gravame ha sostanzialmente confermato il regime delle spese liquidate dal giudice di primo grado(fatta eccezione per la condanna al le spese in favore della [OSCURATO:PERSONA]) ed ha, in ragione della valutata sostanziale soccombenza della ditta individuale Massullo e della P.D. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] nel gradodi appello, condannato in solido le stesse a pagare in favore degli appellati, compresa l’impresa di assicurazioni, le spese del grado; avverso la sentenza la Ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] e la P.D. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi;hanno resistito con unico controricorso il dott. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] co. sas; il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti dell’art. 380bis, 1 co. c.p.c. le ricorrentihanno depositato memoria. Considerato che: con il primo motivo di ricorso -violazione e falsa applicazione degli artt. 105, 106, 267, 269, 633 e 645 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata , nel ribadire l’improcedibilità delle domande formulate nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl, sarebbe incorsa in violazione delle disposizioni indicate in epigrafe perché non avrebbe considerato che l’opponente, in qualità di attore del giudizio di opposizione, era nella condizione di chiamare in giudizio tutti coloro nei cui confronti intendesse far valere le proprie pretese, dovendo in caso l’opposto, in qualità di convenuto, chiedere l’autorizzazione o lo spostamento dell’udienza per la chiamata di un terzo ; le società attrici avrebbero, pertanto, in questa prospettazione, regolarmente citato con l’atto introduttivo del giudizio di opposizione, entrambi i convenuti non essendo affatto onerate processualmentedella richiesta al giudice di autorizzare la chiamata di un terzo; il motivo è infondato. Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui la sentenza si èconformata e al quale il Collegio intende dare continuità, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti; ne consegue cheil disposto dell’art. 269 c.p.c. che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l’opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l’opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l’ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l’opponente (cui è altresì preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento dell’udienza, nonché quella di notificare l’opposizione a soggetto diverso dal creditore procedente in ingiunzione) deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l’autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo (Cass., 1, n. 21101 del 19/10/2015; Cass., 2, n. 25499 del 21/9/2021); con il secondo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.–le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, confermando che il contratto era stato stipulato solo tra la ditta individuale ed il [OSCURATO:PERSONA] e che le obbligazioni erano da intendersi estese anche alla P.D. D’[OSCURATO:PERSONA] srl per la sola attività di consulenza relativa alla ristrutturazione aziendale della ditta individuale, e cioè per l’operazione di sale e lease back mentre non sussisteva alcun obbligo generale di assistenza fiscale e tributarianei confronti della società a responsabilità limitata, così che la stessa non era neppure titolare di alcun diritto al risarcimento del danno, avrebbe violato i criteri di interpretazione del contratto, ed il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.: quanto ai criteri di ermeneutica contrattuale, il giudice avrebbe illogicamente valorizzato il solo elemento letterale secondo cui il contratto era stipulato solo da [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima ditta individuale, a scapito del comportamento complessivo tenuto dalle parti; quanto al principio di non contestazione, il giudice del merito avrebbedovuto desumere che l’assistenza era, senza ombra di dubbio, da svolgersi in favore di entrambi i soggetti in quanto l ’ assunzione dell’obbligo di prestare la consulenza nei confronti sia della ditta individuale sia della s.r.l. costituiva circostanza pacifica e non contestata tra le parti, più volte esplicitamente ammessa e, dunque, in quanto tale sottratta ad ogni valutazione del giudicante per effetto dell’art. 115 c.p.c.; il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato; quanto alla violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale la censura consiste nella mera prospettazione di un risultato ermeneutico diverso rispetto a quello raggiunto dal giudice del merito e non ha caratteristiche proprie di un vizio in iure; si ricorda che la sentenza d’appello ha confermato le conclusioni del giudice di prime cure secondo cui “riguardo tutte tali ulteriori attività, rispetto alle quali il contratto non menziona come beneficiaria della prestazione anche “D’[OSCURATO:PERSONA]”, deve escludersi l’obbligazione del professionista, che peraltro non ha formulato domanda di condanna della P.D. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] a pagargli alcun corrispettivo. Pertanto non è imputabile al professionista –che non si è obbligato a fornire la relativa assistenza – una responsabilità nei confronti della srl per asseriti inadempimenti e danni….collegati a profili fiscali e contrattuali diversi dalla ristrutturazione aziendale di cui al capo 2.2. del contratto”; a fronte di tale apprezzamento le ricorrent i , lun gi dall’indicare la violazione di specifici criteri di ermeneutica contrattuale, si limitanoa rappresentare, con una argomentazione di puro merito, che dal comportamento complessivo tenuto dalle parti nell’esecuzione del contratto avrebbe dovutodesumersi la volontà delle stesse di prevedere l’impegno del professionista ad assistere entrambi i soggetti; quanto alla pretesa violazione del principio di non contestazione la stessa è infondata in quanto le ricorrenti non ottemperano all’onere di dimostrare che la circostanza fosse stata pacificamente ammessa, limitandosi a sostenerne la sussistenza ex ore suo, né dimostrano di aver per prime ottemperato all’onere processuale di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa in merito ai quali l’altra parte era tenuta a prendere una posizione; invero tra le parti l’unica questione su cui non vi era alcunacontestazione era quella, correttamente rilevata dal giudice del merito, secondo cui il rapporto di consulenza, sorto tra la ditta individuale ed il professionista, era da intendersi esteso alla P.D. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] limitatamente alla sola operazione di sale and lease back (pp. 4-5 dell’impugnata sentenza); con il terzo motivo di ricorso –violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1362 e ss., 1453, 1454 e 1460 c.c. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. – le ricorrenti lamentan o che i giudici del merito, rigettando la domanda di risoluzione del contratto di prestazione d’opera professionale per inadempimento del professionista,lo abbiano fatto sulla base dell’erronea interpretazione di una lettera , datata 10/6/2006,inviata nell’interesse della Massullo con la quale la stessa, lungi dall’agire per la risoluzione del contratto per inadempimento del [OSCURATO:PERSONA], aveva invitato il professionista a valutare l’opportunità di rimettere il mandato prima della sua naturale scadenzaper la presenza di elementi inconfutabili a detrimento del rapporto fiduciario;secondo le ricorrenti questa lettera non sarebbe stata sufficiente ad accreditare la tesi che non fosse possibile pronunciare la risoluzione del contratto per inadempimento in ragione della sua naturale scadenza in quanto il rapporto non aveva ancora esaurito i propri effetti e vi era stata un’esplicita contestazione di inadempimento sollevata nei confronti del professionista; sotto quest’ultimo profilo, peraltro, la sentenza sarebbe viziata anche da omessa pronuncia per aver limitato l’esame al solo contratto di sale and lease back e per non aver pronunciato sulle altre vocidi danno; anche tale motivo è in parte inammissibile, in parte infondato: inammissibile quanto alla prospettata violazione delle regole di interpretazione del contratto e della disciplina della risoluzione per inadempimento in quanto le censure, lungi dall’essere declinate in iure, consistono nella mera prospettazione di una interpretazione diversa del contratto di consulenza professionale rispetto a quella seguita dal giudice del merito e ne ll’apodittica affermazione che vi fossero gli elementi per procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento; quanto all’omessa pronuncia sui pretesi inadempimenti “diversi” rispetto al saldo negativo dell’operazione atipica di finanziamento e dei disservizi che ne erano derivati,la stessa è priva di ogni fondamento in quanto la sentenza impugnata ha motivato in modo del tutto esauriente (p. 6 e ss.) circa le r agioni per cui i pretesi inadempimenti del professionista dovevano intendersi relativi esclusivamente alla operazione di sale and lease backe ai disservizi conseguenti; con il quarto motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 356 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. –le ricorrenti lamentano che i giudici del merito non hanno ammesso le prove testimoniali da esse richieste fin dall’atto introduttivo del giudizio di primo grado, richiesta reiterata in appello, né hanno ammesso un supplemento di CTU che appariva del tutto necessaria a provare gli ulteriori inadempimenti del professionista; il motivo è palesemente inammissibile perché di natura fattuale, essendo volto a valutare la facoltà, esclusivamente rimessa alla discrezionalità del giudice del merito, di decidere circa l’ammissione di mezzi di prova; con il quinto motivo di ricorso – presunta violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. - le ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata ha violato le norme indicate in epigrafe condannando esse ricorrenti in solido alle spese del grado di appello nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e della [OSCURATO:SOCIETA], pur essendo le posizioni giuridiche e processuali di esse ricorrenti da considerarsi singolarmente e tra loro scisse; in particolare sarebbe erronea la condanna in solido al pagamento delle spese in favore del [OSCURATO:PERSONA] e della compagnia di assicurazioni, nei cui confronti le ricorrenti non avevano alcun rapporto processuale, essendo stata la stessa compagnia convenuta in giudizio soltanto dalTramontozzi ed avendo le domande della ditta individuale [OSCURATO:PERSONA] trovato pieno accoglimento nei confronti del professionista sicchè la condanna alle spese deve ritenersi aver violato laregola di soccombenza; premesso che il motivo non è privo di profili di inammissibilità, in quanto,qualora la parte soccombente è condannata a pagare in favore di quella vittoriosa le spese processuali, la loro determinaz i one costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che non richiede una specifica motivazione e che non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, esso è in ogni caso infondato in quanto la pronuncia sulle spese è conseguenziale alla soccombenza delle ricorrenti ed é correttamente estesa , oltre che nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] sas,anche a quelle sostenute dalla compagnia di assicurazione, il cui intervento in giudizio è stato provocato dall’attività difensiva delle soccombenti . Inoltre , in base all’art. 97 c.p.c. se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare la condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune. Dunque è possibile condannare in solido più parti soccombenti non solo quando in caso di solidarietà del rapporto sostanziale ma anche quando sussiste una mera comunanza di interessi; alle suesposte considerazioni consegue il rigetto del ricorso e la condanna delle ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo; si dà altresì atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quella versata per il ricorso, se dovuta; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido a pagare le spese del giudizio di cassazione, in favore della parte controricorrente, che liquida in € 7.200 (oltre € 200 per esborsi), più accessori e spese generali al 15%; ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, del