Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:T:2025:746
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TJ0436_INF

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 luglio 2025 –

[OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA])

(causa T‑436/24) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 15, 16, 54)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21, 39, 50)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 23)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 33, 40, 44, 48, 66, 67)

5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 55, 62‑64) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TJ0436_INF Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 luglio 2025 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) (causa T‑436/24) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo [OSCURATO:PERSONA] – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore [OSCURATO:PERSONA] – Impedimento alla registrazione relativo – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 15, 16, 54) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 21, 39, 50) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Valutazione del carattere distintivo di un elemento che compone un marchio [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 23) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 33, 40, 44, 48, 66, 67) 5. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo debole del marchio anteriore – Rilevanza [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 55, 62‑64) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] LTD. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2017/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris