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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 24213/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4554-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto il reato contestato è un furto pluriaggravato, che ha una pena minima superiore al limite di legge, non rilevando il giudizio di comparazione, ai sensi dell'art.131-bis ult. co . cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] altresì che difetta il requisito della non abitualità della condotta, attesi i numerosi e specifici precedenti penali di cui è gravato il ricorrente a cui fa riferimento la sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MM ~PELURIA 'gj tibia wirs itte-Wantis 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG 4554-2026 - Udienza del 13/05/2026 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che denunzia violazione di legge quanto al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen. — è manifestamente infondato in quanto il reato contestato è un furto pluriaggravato, che ha una pena minima superiore al limite di legge, non rilevando il giudizio di comparazione, ai sensi dell'art.131-bis ult. co . cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] altresì che difetta il requisito della non abitualità della condotta, attesi i numerosi e specifici precedenti penali di cui è gravato il ricorrente a cui fa riferimento la sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.MM ~PELURIA 'gj tibia wirs itte-Wantis 2