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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 1944

Cassazione n. 41293/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1944 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza che lo compone, diretta a contrastare, sotto il versante della motivazione mancante o manifestamente illogica e della violazione di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena irrogata, non diversamente da quanto rilevato con i motivi di appello, risulta addotta, quanto alle generiche, senza neppure indicare gli elementi, di segno positivo, pretermessi dai giudici del merito, che avrebbero dovuto sostenere una scelta di segno diverso, e, in relazione al trattamento sanzionatorio, in termini di manifesta inconferenza, considerato che la pena risulta determinata in misura coincidente al previsto minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 8/7/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] uolo • 1 2 NOV- 2021 t ti.

C A NC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/07/1944 avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica doglianza che lo compone, diretta a contrastare, sotto il versante della motivazione mancante o manifestamente illogica e della violazione di legge, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena irrogata, non diversamente da quanto rilevato con i motivi di appello, risulta addotta, quanto alle generiche, senza neppure indicare gli elementi, di segno positivo, pretermessi dai giudici del merito, che avrebbero dovuto sostenere una scelta di segno diverso, e, in relazione al trattamento sanzionatorio, in termini di manifesta inconferenza, considerato che la pena risulta determinata in misura coincidente al previsto minimo edittale; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' 8/7/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] uolo • 1 2 NOV- 2021 t ti. C A NC
Sentenza Cassazione n. 41293/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris