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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 1984

Cassazione n. 39832/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/10/1984 avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare (si veda, in particolare, pag. 4 sulle modalità della condotta e sulla non esiguità del danno che hanno impedito di qualificarlo come di particolare tenuità secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così „deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Fran esco FlcJrit [OSCURATO:PERSONA] tini [OSCURATO:PERSONA] :RIA 2 9 OTT 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 31/10/1984 avverso la sentenza del 22/02/2024 del TRIBUNALE di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della procedibilità per particolare tenuità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, è manifestamente infondato in quanto il giudice di merito ha escluso la particolare tenuità del fatto con motivazione esente da vizi logici e giuridici, che il ricorrente si limita a controaffermare (si veda, in particolare, pag. 4 sulle modalità della condotta e sulla non esiguità del danno che hanno impedito di qualificarlo come di particolare tenuità secondo quanto previsto dalla disposizione richiamata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così „deciso, in data 8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore Fran esco FlcJrit [OSCURATO:PERSONA] tini [OSCURATO:PERSONA] :RIA 2 9 OTT 2
Sentenza Cassazione n. 39832/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris