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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 gennaio 1989

Cassazione n. 25429/2026

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ero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1989 avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni dell'Avvocata generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente confermato la decisione con la quale, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i delitti di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., rispettivamente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 2) e per il delitto di cui all'art. 424, comma secondo, cod. pen. (capo 3), per aver appiccato il fuoco all'autoveicolo di [OSCURATO:PERSONA] ai fini di danneggiarlo, con la recidiva reiterata e infraquinquennale.

L'appello veniva accolto solo sul motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, in relazione alla misura dell'aumento applicato per la recidiva, invece confermata.

A fondamento del giudizio di responsabilità, la Corte territoriale pone, così come il giudizio di primo grado, le dichiarazioni delle persone offese in merito alle minacce ricevute; ritiene dimostrata la condotta di danneggiamento seguito da incendio, in ragione della brevissima distanza temporale tra la minaccia rivolta a [OSCURATO:PERSONA] durante una lite, di dare fuoco alla sua casa e alla sua macchina, e ilmomento in cui il furgone aveva preso fuoco, nonché di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], in merito alla frase rivoltagli dall'indagato di fronte ai Carabinieri, "ora brucio pure il tuo furgone", riferibile con certezza all'azione incendiaria già svolta.

2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 612, comma secondo, cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle due persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali il ricorrente era in conflitto, e all'idoneità intimidatoria delle frasi pronunciate.

Sotto quest'ultimo profilo, evidenzia come le minacce non potessero in concreto incutere timore a soggetti della caratura criminale delle persone offese, la cui pericolosità, emergente dalle informative dei Carabinieri, sarebbe stato trascurata dalla Corte di appello, che avrebbe risposto alle deduzioni difensive con motivazione assertiva.

2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari da cui è stato tratto il giudizio di responsabilità per il reato di incendio.

A suo dire, discostandosi dalle regole di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello avrebbe mancato di operare la necessaria verifica sulla sussistenza e la reale direzionalità degli indizi rappresentati dalle due frasi minatorie, non tenendo conto della conflittualità generalizzata nel quartiere e della presenza di altri soggetti che avevano motivo di rancore verso le persone offese, nonché della impossibilità di riconoscere l'autore dell'innesco ripreso dalle immagini di videosorveglianza.

Le conseguenze in ordine alla responsabilità del fatto sarebbero state tratte senza valutare ipotesi alternative, ma piuttosto operando la ricostruzione dei fatti su base incerta, in violazione del criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" che deve sorreggere la decisione di condanna.

2.2. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale e al relativo aumento di pena.

Segnala l'argomentazione meramente tautologica con la quale la circostanza è stata riconosciuta, la mancanza di una motivazione specifica sulla rilevanza della reiterazione dei reati sul giudizio di pericolosità.

Denuncia, infine, l'applicazione immotivata di una pena base, quella per il delitto di incendio, ritenuto più grave nel calcolo della continuazione, eccessivamente elevata anche in relazione al minimo edittale, senza esplicitare le ragioni di tale scelta, solo per l'essere l'incendio scoppiato nei pressi di abitazioni.

Avrebbe così commisurato la pena ad una circostanza 2oggettiva, quasi trattandola alla stregua di una aggravante "speciale", non prevista dalla legge.

3. L'Avvocata generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, per aspecificità, posto che si limita ad una pedissequa reiterazione dei motivi di appello, senza confrontarsi in alcun modo con il contenuto della decisione impugnata.

4. Con memoria di replica, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come tutti i motivi proposti contengano in realtà una critica argomentata della decisione, indicandone le aporie logiche, ed in particolare l'illogicità manifesta derivante dall'aver travisato il contenuto dell'annotazione dei Carabinieri sulla personalità delle vittime liquidandola come "ricostruzione difensiva", mentre i relativi elementi informativi risultano chiaramente dall'atto indicato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e se ne impone il rigetto.

1.1. È, in primo luogo, infondato il primo motivo, tanto in relazione al giudizio di attendibilità delle persone offese, di cui sono state acquisite le dichiarazioni, quanto in relazione all'omessa valutazione dell'incidenza della caratura criminale dei destinatari della minaccia sull'offensività in concreto della condotta.

Sotto il primo profilo, la pronuncia impugnata evidenzia le ragioni per le quali il narrato delle persone offese, preciso e privo di contraddizioni, sia da ritenere genuino, valorizzando anche la circostanza che le persone offese non si siano costituite parti civili ed abbiano ammesso di aver ricevuto le minacce nel corso di un alterco originato da futili motivi.

Si tratta di un ragionamento logico e privo di vizi, fondato su elementi concreti e su massime di esperienza plausibili, e come tale non censurabile in sede di legittimità. (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01).

Risulta in particolare conforme ai principi della logica l'osservazione secondo cui la mancata costituzione in giudizio e dunque di interesse economico diretto, nonché l'ammissione della natura futile dell'alterco, siano elementi indicativi di genuinità della narrazione.

1.2. La pronuncia risponde in modo compiuto all'impugnazione anche nel precisare i motivi per i quali i dati sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni del dissidio non possano essere tratti dalla relazione dei Carabinieri (in atti e allegata dal ricorrente), in quanto provenienti da fonte confidenziale, non indicata e di cui non è stata chiesta l'escussione.

In ciò, i giudici di merito hanno fatto applicazione del principio, da ultimo espresso da Sez. 5, n. 1322 del 326/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 02, secondo cui, «In tema di giudizio abbreviato, è inutilizzabile il contenuto delle informazioni rese da una fonte confidenziale alla polizia giudiziaria, anche se favorevoli all'imputato, salvo che il confidente sia stato assunto a sommarie informazioni, in quanto l'art. 203 cod. proc. pen. prevede una ipotesi di inutilizzabilità assoluta, sottratta alla disponibilità delle parti».

Quindi, la Corte territoriale, lungi dall'aver "travisato" il contenuto della relazione di servizio, l'ha esaminata puntualmente anche nel riportare i dati sul passato criminale delle vittime, e ne ha escluso la rilevanza, con motivazione logica e pienamente conforme agli esiti interpretativi della giurisprudenza di legittimità proprio in tema di attendibilità delle persone offese, tenendo conto che, in questo caso, le stesse non hanno nascosto il dissidio e non hanno mosso richieste economiche in sede penale (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01).

1.3. Quanto alla idoneità della minaccia ad indurre turbamento psichico nelle vittime, la Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione delle indicazioni delle pronunce di legittimità secondo cui, per l'integrazione della fattispecie (di pericolo e non di danno), non rileva tanto che il soggetto passivo si sia sentito realmente intimidito, quanto la potenzialità della condotta ad incidere sulla sua libertà morale (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di, Rv. 278664 - 01).

Riguardo alla personalità della vittima, è stato affermato in particolare che l'idoneità della minaccia ad incutere timore va valutata secondo un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché è sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819).

L'idoneità oggettiva e la potenzialità intimidatoria delle espressioni profferite e rivolte anche ai familiari di Cusunnano sono state peraltro valutate dalla Corte territoriale anche in riferimento alla situazione concreta, sottolineando, nel caso della minaccia a [OSCURATO:PERSONA], l'agire dell'imputato, del gruppo familiare che lo istigava, l'idoneità dell'intera situazione a creare stress e timore (anche manifestato dalla persona offesa) e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il lancio di oggetti che accompagnava la minaccia, tutti elementi già valorizzati dalla sentenza di primo grado.

2. Anche il secondo motivo, che censura la valutazione degli elementi indiziari operata nelle due conformi sentenze di merito, è infondato.

2.1. La critica al percorso logico operato dalle due sentenze di merito non consente di scardinarne i passaggi argomentativi.

Gli indizi a sostegno della4 \responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'incendio, malgrado dalle immagini della videosorveglianza non fosse possibile identificare l'autore dell'innesco, sono invero analizzati in modo coerente, valorizzando il contenuto specifico della frase intimidatoria e la successione temporale tra la minaccia di dare fuoco alla macchina e l'incendio del furgone, con ragionamento scevro da vizi logici e rispettoso dei consolidati principi sulla valutazione della prova indiziaria.

La verifica processuale circa la sussistenza dell'indizio, vale a dire il contenuto delle minacce in cui si manifesta l'intenzione di dare fuoco alla macchina, è stata correttamente operata mediante il giudizio di attendibilità delle persone offese; gli indizi sono stati correlati sul piano logico e cronologico secondo una sequenza razionale, e la minaccia ad [OSCURATO:PERSONA] "brucio pure il tuo furgone" è logicamente letta come una ammissione di responsabilità del precedente gesto incendiario.

A differenza di quanto affermato nel ricorso, la progressione logica degli indizi e la loro valutazione è conforme alle indicazioni date dalla giurisprudenza di legittimità: ciascuno degli indizi (minaccia di bruciare, successivo incendio, minaccia ad altro di infliggere il medesimo trattamento) è dotato di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", univoco e non suscettibile di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e gli stessi sono concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01).

2.2. La censura, nell'isolare gli indizi, opera invece una indebita critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione che non tiene conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01).

Propone una lettura alternativa degli eventi semplicemente evocando possibili altri autori del reato, senza evidenziare elementi che rendano tale prospettazione più plausibile rispetto a quella del provvedimento impugnato.

La possibilità che altri abitanti della zona avessero motivi di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] costituisce un'ipotesi del tutto astratta, non idonea ad inficiare il ragionamento dei giudici di merito.

In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è infatti soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile. (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

3. Anche il motivo di ricorso afferente al riconoscimento della recidiva ed al trattamento sanzionatorio non è fondato.

53.1. La Corte di appello ha specificamente indicato, a p. 5, i precedenti penali che, successivi alla già dichiarata recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen., sono dimostrativi della pervicacia a delinquere e della pericolosità del ricorrente, operando proprio quella forma di valutazione "specializzante" che il motivo di ricorso denuncia come mancante o insufficiente.

La Corte territoriale condivide l'osservazione del primo giudice secondo cui la nuova condotta, commessa a circa due anni di distanza dalla precedente dichiarazione di recidiva, sia sintomatica di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, concludendone con ragionamento logico e privo di vizi, come «la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01).

D'altronde, è stato affermato che «la recidiva reiterata rappresenta una progressione sanzionatoria rispetto ad una originaria situazione (la recidiva semplice) in cui si è già registrata un'oggettiva insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo (...) pertanto, l'avvenuta precedente applicazione della recidiva è elemento particolarmente indicativo di crescente indifferenza per il rispetto delle regole» (Sez. 5, n. 16011 del 04/04/2025, Raggio, Rv. 287980 - 01).

3.2. Quanto alla misura della pena base per il più grave reato di incendio, la stessa è stata applicata in misura prossima al minimo edittale (riduzione di un terzo della pena dell'incendio) e comunque, la sintetica motivazione del giudice di primo grado, in cui si richiama la pericolosità dell'incendio, appiccato nelle vicinanze di un luogo abitato, presenta una sufficiente specificità.

4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigett P.Q.MIL FUNZiers1/- -IO (;[OSCURATO:PERSONA] 'ILARI° '6 fr.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ero [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/01/1989 avverso la sentenza del 30/10/2025 della Corte d'appello di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni dell'Avvocata generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2025, la Corte di appello di Palermo ha parzialmente confermato la decisione con la quale, in esito a giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i delitti di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen., rispettivamente ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 2) e per il delitto di cui all'art. 424, comma secondo, cod. pen. (capo 3), per aver appiccato il fuoco all'autoveicolo di [OSCURATO:PERSONA] ai fini di danneggiarlo, con la recidiva reiterata e infraquinquennale. L'appello veniva accolto solo sul motivo riguardante il trattamento sanzionatorio, in relazione alla misura dell'aumento applicato per la recidiva, invece confermata. A fondamento del giudizio di responsabilità, la Corte territoriale pone, così come il giudizio di primo grado, le dichiarazioni delle persone offese in merito alle minacce ricevute; ritiene dimostrata la condotta di danneggiamento seguito da incendio, in ragione della brevissima distanza temporale tra la minaccia rivolta a [OSCURATO:PERSONA] durante una lite, di dare fuoco alla sua casa e alla sua macchina, e ilmomento in cui il furgone aveva preso fuoco, nonché di quanto dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], in merito alla frase rivoltagli dall'indagato di fronte ai Carabinieri, "ora brucio pure il tuo furgone", riferibile con certezza all'azione incendiaria già svolta. 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione dell'art. 612, comma secondo, cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione di attendibilità delle due persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con le quali il ricorrente era in conflitto, e all'idoneità intimidatoria delle frasi pronunciate. Sotto quest'ultimo profilo, evidenzia come le minacce non potessero in concreto incutere timore a soggetti della caratura criminale delle persone offese, la cui pericolosità, emergente dalle informative dei Carabinieri, sarebbe stato trascurata dalla Corte di appello, che avrebbe risposto alle deduzioni difensive con motivazione assertiva. 2.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla valutazione degli elementi indiziari da cui è stato tratto il giudizio di responsabilità per il reato di incendio. A suo dire, discostandosi dalle regole di valutazione della prova indiziaria di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello avrebbe mancato di operare la necessaria verifica sulla sussistenza e la reale direzionalità degli indizi rappresentati dalle due frasi minatorie, non tenendo conto della conflittualità generalizzata nel quartiere e della presenza di altri soggetti che avevano motivo di rancore verso le persone offese, nonché della impossibilità di riconoscere l'autore dell'innesco ripreso dalle immagini di videosorveglianza. Le conseguenze in ordine alla responsabilità del fatto sarebbero state tratte senza valutare ipotesi alternative, ma piuttosto operando la ricostruzione dei fatti su base incerta, in violazione del criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" che deve sorreggere la decisione di condanna. 2.2. Con il terzo motivo, lamenta violazione dell'art. 99, comma quarto, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine all'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale e al relativo aumento di pena. Segnala l'argomentazione meramente tautologica con la quale la circostanza è stata riconosciuta, la mancanza di una motivazione specifica sulla rilevanza della reiterazione dei reati sul giudizio di pericolosità. Denuncia, infine, l'applicazione immotivata di una pena base, quella per il delitto di incendio, ritenuto più grave nel calcolo della continuazione, eccessivamente elevata anche in relazione al minimo edittale, senza esplicitare le ragioni di tale scelta, solo per l'essere l'incendio scoppiato nei pressi di abitazioni. Avrebbe così commisurato la pena ad una circostanza 2oggettiva, quasi trattandola alla stregua di una aggravante "speciale", non prevista dalla legge. 3. L'Avvocata generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta con la quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile, per aspecificità, posto che si limita ad una pedissequa reiterazione dei motivi di appello, senza confrontarsi in alcun modo con il contenuto della decisione impugnata. 4. Con memoria di replica, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia come tutti i motivi proposti contengano in realtà una critica argomentata della decisione, indicandone le aporie logiche, ed in particolare l'illogicità manifesta derivante dall'aver travisato il contenuto dell'annotazione dei Carabinieri sulla personalità delle vittime liquidandola come "ricostruzione difensiva", mentre i relativi elementi informativi risultano chiaramente dall'atto indicato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e se ne impone il rigetto. 1.1. È, in primo luogo, infondato il primo motivo, tanto in relazione al giudizio di attendibilità delle persone offese, di cui sono state acquisite le dichiarazioni, quanto in relazione all'omessa valutazione dell'incidenza della caratura criminale dei destinatari della minaccia sull'offensività in concreto della condotta. Sotto il primo profilo, la pronuncia impugnata evidenzia le ragioni per le quali il narrato delle persone offese, preciso e privo di contraddizioni, sia da ritenere genuino, valorizzando anche la circostanza che le persone offese non si siano costituite parti civili ed abbiano ammesso di aver ricevuto le minacce nel corso di un alterco originato da futili motivi. Si tratta di un ragionamento logico e privo di vizi, fondato su elementi concreti e su massime di esperienza plausibili, e come tale non censurabile in sede di legittimità. (Sez. 5, n. 1322 del 26/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 01). Risulta in particolare conforme ai principi della logica l'osservazione secondo cui la mancata costituzione in giudizio e dunque di interesse economico diretto, nonché l'ammissione della natura futile dell'alterco, siano elementi indicativi di genuinità della narrazione. 1.2. La pronuncia risponde in modo compiuto all'impugnazione anche nel precisare i motivi per i quali i dati sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e le ragioni del dissidio non possano essere tratti dalla relazione dei Carabinieri (in atti e allegata dal ricorrente), in quanto provenienti da fonte confidenziale, non indicata e di cui non è stata chiesta l'escussione. In ciò, i giudici di merito hanno fatto applicazione del principio, da ultimo espresso da Sez. 5, n. 1322 del 326/09/2025, dep. 2026, Abbruzzese, Rv. 289333 - 02, secondo cui, «In tema di giudizio abbreviato, è inutilizzabile il contenuto delle informazioni rese da una fonte confidenziale alla polizia giudiziaria, anche se favorevoli all'imputato, salvo che il confidente sia stato assunto a sommarie informazioni, in quanto l'art. 203 cod. proc. pen. prevede una ipotesi di inutilizzabilità assoluta, sottratta alla disponibilità delle parti». Quindi, la Corte territoriale, lungi dall'aver "travisato" il contenuto della relazione di servizio, l'ha esaminata puntualmente anche nel riportare i dati sul passato criminale delle vittime, e ne ha escluso la rilevanza, con motivazione logica e pienamente conforme agli esiti interpretativi della giurisprudenza di legittimità proprio in tema di attendibilità delle persone offese, tenendo conto che, in questo caso, le stesse non hanno nascosto il dissidio e non hanno mosso richieste economiche in sede penale (Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti, Rv. 279070 - 01). 1.3. Quanto alla idoneità della minaccia ad indurre turbamento psichico nelle vittime, la Corte territoriale ha correttamente fatto applicazione delle indicazioni delle pronunce di legittimità secondo cui, per l'integrazione della fattispecie (di pericolo e non di danno), non rileva tanto che il soggetto passivo si sia sentito realmente intimidito, quanto la potenzialità della condotta ad incidere sulla sua libertà morale (Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, Di, Rv. 278664 - 01). Riguardo alla personalità della vittima, è stato affermato in particolare che l'idoneità della minaccia ad incutere timore va valutata secondo un criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, sicché è sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento minaccioso o provocatorio non influisce sulla sussistenza del reato, potendo eventualmente sostanziare una circostanza che ne diminuisca la gravità, come tale esterna alla fattispecie (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Rv. 275819). L'idoneità oggettiva e la potenzialità intimidatoria delle espressioni profferite e rivolte anche ai familiari di Cusunnano sono state peraltro valutate dalla Corte territoriale anche in riferimento alla situazione concreta, sottolineando, nel caso della minaccia a [OSCURATO:PERSONA], l'agire dell'imputato, del gruppo familiare che lo istigava, l'idoneità dell'intera situazione a creare stress e timore (anche manifestato dalla persona offesa) e, nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il lancio di oggetti che accompagnava la minaccia, tutti elementi già valorizzati dalla sentenza di primo grado. 2. Anche il secondo motivo, che censura la valutazione degli elementi indiziari operata nelle due conformi sentenze di merito, è infondato. 2.1. La critica al percorso logico operato dalle due sentenze di merito non consente di scardinarne i passaggi argomentativi. Gli indizi a sostegno della4 \responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nell'incendio, malgrado dalle immagini della videosorveglianza non fosse possibile identificare l'autore dell'innesco, sono invero analizzati in modo coerente, valorizzando il contenuto specifico della frase intimidatoria e la successione temporale tra la minaccia di dare fuoco alla macchina e l'incendio del furgone, con ragionamento scevro da vizi logici e rispettoso dei consolidati principi sulla valutazione della prova indiziaria. La verifica processuale circa la sussistenza dell'indizio, vale a dire il contenuto delle minacce in cui si manifesta l'intenzione di dare fuoco alla macchina, è stata correttamente operata mediante il giudizio di attendibilità delle persone offese; gli indizi sono stati correlati sul piano logico e cronologico secondo una sequenza razionale, e la minaccia ad [OSCURATO:PERSONA] "brucio pure il tuo furgone" è logicamente letta come una ammissione di responsabilità del precedente gesto incendiario. A differenza di quanto affermato nel ricorso, la progressione logica degli indizi e la loro valutazione è conforme alle indicazioni date dalla giurisprudenza di legittimità: ciascuno degli indizi (minaccia di bruciare, successivo incendio, minaccia ad altro di infliggere il medesimo trattamento) è dotato di capacità dimostrativa in relazione al "thema probandum", univoco e non suscettibile di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, e gli stessi sono concordanti, ossia convergenti e non contrastanti tra loro e con gli altri dati e elementi certi. (Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414 - 01). 2.2. La censura, nell'isolare gli indizi, opera invece una indebita critica parcellizzata di singoli segmenti della ricostruzione che non tiene conto della lettura complessiva e unitaria dei dati indizianti operata in sentenza (Sez. 1, n. 20030 del 18/01/2024, Rossitto, Rv. 286492 - 01). Propone una lettura alternativa degli eventi semplicemente evocando possibili altri autori del reato, senza evidenziare elementi che rendano tale prospettazione più plausibile rispetto a quella del provvedimento impugnato. La possibilità che altri abitanti della zona avessero motivi di astio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] costituisce un'ipotesi del tutto astratta, non idonea ad inficiare il ragionamento dei giudici di merito. In tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è infatti soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile. (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). 3. Anche il motivo di ricorso afferente al riconoscimento della recidiva ed al trattamento sanzionatorio non è fondato. 53.1. La Corte di appello ha specificamente indicato, a p. 5, i precedenti penali che, successivi alla già dichiarata recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen., sono dimostrativi della pervicacia a delinquere e della pericolosità del ricorrente, operando proprio quella forma di valutazione "specializzante" che il motivo di ricorso denuncia come mancante o insufficiente. La Corte territoriale condivide l'osservazione del primo giudice secondo cui la nuova condotta, commessa a circa due anni di distanza dalla precedente dichiarazione di recidiva, sia sintomatica di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato, concludendone con ragionamento logico e privo di vizi, come «la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"» (Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 - 01). D'altronde, è stato affermato che «la recidiva reiterata rappresenta una progressione sanzionatoria rispetto ad una originaria situazione (la recidiva semplice) in cui si è già registrata un'oggettiva insensibilità del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo (...) pertanto, l'avvenuta precedente applicazione della recidiva è elemento particolarmente indicativo di crescente indifferenza per il rispetto delle regole» (Sez. 5, n. 16011 del 04/04/2025, Raggio, Rv. 287980 - 01). 3.2. Quanto alla misura della pena base per il più grave reato di incendio, la stessa è stata applicata in misura prossima al minimo edittale (riduzione di un terzo della pena dell'incendio) e comunque, la sintetica motivazione del giudice di primo grado, in cui si richiama la pericolosità dell'incendio, appiccato nelle vicinanze di un luogo abitato, presenta una sufficiente specificità. 4. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo. P.Q.M. Rigett P.Q.MIL FUNZiers1/- -IO (;[OSCURATO:PERSONA] 'ILARI° '6 fr.
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