Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03594/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 20 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 17 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla tardiva proposizione della querela, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha ricostruito la vicenda, fissando correttamente il dies a quo per la proposizione della querela nel momento di piena consapevolezza, da parte della persona offesa, della frode subìta, ossia con la conoscenza della contraffazione dell'attestazione di deposito il 19.11.2015, così evidenziandone la tempestività in quanto proposta il 19.2.2016); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'il ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 20 aprile 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rimini, in data 17 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, in ordine alla tardiva proposizione della querela, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte di appello ha ricostruito la vicenda, fissando correttamente il dies a quo per la proposizione della querela nel momento di piena consapevolezza, da parte della persona offesa, della frode subìta, ossia con la conoscenza della contraffazione dell'attestazione di deposito il 19.11.2015, così evidenziandone la tempestività in quanto proposta il 19.2.2016); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].dente
Sentenza Cassazione n. 03594/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris