CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 31443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14154/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA]' TARTAGLIA 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 107, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E ASSOCIATI (-) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 6904/2018 depositata il 30/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La [OSCURATO:SOCIETA] evocava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale della stessa città, ai sensi dell’art. 2932 c.c., domandando l’esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto preliminare, a suo tempo sottoscritto dall’Ente territoriale il 1° luglio 1982 con la [OSCURATO:SOCIETA]., dante causa dell’attrice. Senza lo svolgimento di alcuna istruttoria, il giudice adito respingeva la domanda. Su gravame della soccombente, con sentenza n. 6904 depositata il 30 ottobre 2018, la Corte d’appello di Roma rigettava l’impugnazione. Il giudice di secondo grado rilevava che l’originaria controparte [OSCURATO:SOCIETA]. era stata dichiarata fallita dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], senza aver adempiuto ai propri obblighi di versamento degli oneri di urbanizzazione in favore del Comune. D’altronde, la disciplina fallimentare avrebbe attribuito al curatore il subentro in tutti i rapporti giuridici, compreso quello di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto della proprietà ed, in mancanza, il decreto di trasferimento da parte del giudice dell’esecuzione avrebbe trasferito il solo diritto di superficie. Contro la predetta sentenza, la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. In prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, la ricorrente assume la violazione dell’art. 72 R.D. n. 267/42, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché il giudice di secondo grado non avrebbe tenuto conto che il diritto di superficie da trasformare in diritto di proprietà era intervenuto l’8 luglio 1982, con il contratto fra Caif e Comune di [OSCURATO:PERSONA]. Essendo la successione dei rapporti giuridici limitata esclusivamente a rapporti in corso di esecuzione, l’errore della sentenza impugnata sarebbe consistito nel non considerare che, al momento della proposizione della domanda, piena ed esclusiva titolare del diritto già della Caif sarebbe stata la [OSCURATO:SOCIETA]., mentre nessuna titolarità sarebbe residuata in capo alla curatela. 2) Attraverso la seconda censura, la [OSCURATO:SOCIETA] lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. costituito dal contratto del 1982 e dalle sue applicazioni. 3) Con il terzo mezzo di impugnazione, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe omesso qualunque valutazione e ricerca circa la comune intenzione delle parti contrattuali. 4) Questa Corte deve però delibare l’eccezione pregiudiziale sollevata dal Comune controricorrente, secondo cui la procura speciale allegata al ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., sia pur rilasciata a due procuratori, di cui uno cassazionista (avv. [OSCURATO:PERSONA]), sarebbe stata autenticata da procuratore non iscritto all’apposito Albo dei patrocinatori dinanzi alle Magistrature superiori (avv. [OSCURATO:PERSONA]). L’eccezione è fondata e determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso. È infatti inammissibile il ricorso per cassazione quando la firma della parte nella procura speciale in calce all'atto (o a margine dello stesso) sia autenticata da difensore non iscritto nell'apposito albo degli abilitati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, atteso che il potere di effettuare la suddetta certificazione presuppone l'esistenza dello "ius postulandi" e che l'invalidità della certificazione stessa implica la divergenza dell'atto di impugnazione dal modello legale di cui all'art. 365 c.p.c., per difetto del requisito essenziale del mandato avente data certa anteriore all'atto (Sez. 6- 1, n. 20468 del 12 ottobre 2015; Sez. 3, n. 16915 del 21 luglio 2009). A nulla rileva che il ricorso sia stato sottoscritto o la procura sia stata rilasciata anche ad altro avvocato iscritto nell'albo di patrocinanti in Cassazione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, come liquidate in dispositivo. La Corte da atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000 (seimila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13