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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11018/2024

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ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8125/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in Sicily, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sitoin Palermo, via Agrigento, 51 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1 602 /20 2 1 , depositata il 7 ottobre 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] in Sicily propon e ricorso per Oggetto:cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo , depositata il 7 ottobre 2021, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di condanna dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana al pagamento di un contributo regionale, per un importo di euro 184.376,30, assentito nella forma del cofinanziamentodella iniziativa Womad in Sicily 2010 ; - il giudice di appello ha rilevat o che il dedotto cofinanziamento, approvato con provvedimento del 26 settembre 2012, era stato revocato dall’Assessorato con provvedimento del successivo 2 dicembre 2015 in ragione della mancanza in capo all’Associazione del requisito previsto per la concessione del contributo costituito dal possesso della qualità di ente con finalità non economiche; - ha, quindi, osservato che la controversia, in quanto attinente all’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziam ento pubblico non già per la mancata osservanza da parte del beneficiario di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionavano l’erogazione, ma per l’assenza originaria dei requisiti per l’accesso al finanziamento medesimo, concerneva una posizione di interesse legittimo e, in quanto tale, rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo; -il ricorso è affidato a un unico motivo; - l’ [OSCURATO:PERSONA] del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliananon spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - il ricorso risulta essere stato notificato alla parte intimata presso l’Avvocatura distrettuale di Palermo; - la notifica della impugnazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato è nulla e, non essendo stata sanata dalla costituzione della parte destinataria della stessa,va disposta la sua rinnovazione ex art. 291 c od . p roc . c iv . (cfr.Cass., Sez.

Un., 15 gennaio 2015, n. 608); P.Q.M.

La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 8125/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in Sicily, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima, sitoin Palermo, via Agrigento, 51 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1 602 /20 2 1 , depositata il 7 ottobre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo2024 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - la [OSCURATO:PERSONA] in Sicily propon e ricorso per Oggetto:cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo , depositata il 7 ottobre 2021, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda di condanna dell’Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione siciliana al pagamento di un contributo regionale, per un importo di euro 184.376,30, assentito nella forma del cofinanziamentodella iniziativa Womad in Sicily 2010 ; - il giudice di appello ha rilevat o che il dedotto cofinanziamento, approvato con provvedimento del 26 settembre 2012, era stato revocato dall’Assessorato con provvedimento del successivo 2 dicembre 2015 in ragione della mancanza in capo all’Associazione del requisito previsto per la concessione del contributo costituito dal possesso della qualità di ente con finalità non economiche; - ha, quindi, osservato che la controversia, in quanto attinente all’annullamento del provvedimento di revoca di un finanziam ento pubblico non già per la mancata osservanza da parte del beneficiario di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionavano l’erogazione, ma per l’assenza originaria dei requisiti per l’accesso al finanziamento medesimo, concerneva una posizione di interesse legittimo e, in quanto tale, rientrava nella giurisdizione del giudice amministrativo; -il ricorso è affidato a un unico motivo; - l’ [OSCURATO:PERSONA] del Turismo dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliananon spiega alcuna difesa; [OSCURATO:PERSONA]: - il ricorso risulta essere stato notificato alla parte intimata presso l’Avvocatura distrettuale di Palermo; - la notifica della impugnazione presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso l’Avvocatura generale dello Stato è nulla e, non essendo stata sanata dalla costituzione della parte destinataria della stessa,va disposta la sua rinnovazione ex art. 291 c od . p roc . c iv . (cfr.Cass., Sez. Un., 15 gennaio 2015, n. 608); P.Q.M. La Corte dispone la rinnovazione della notifica del ricorso entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.
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