CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 31010/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l 12/12/2025 della Corte d'appello di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo la Corte d’appello di Catania, in funzione digiudice dell’esecuzione, ha parzialmente accolto l’istanza presentatanell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] intesa al riconoscimento della continuazione, aisensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati insede di cognizione.[OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha preliminarmente dato atto che – con riferimentoalle sentenze oggetto dell’istanza – vi era un precedente provvedimento delTribunale di Siracusa, in data 27 gennaio 2020, che aveva riconosciuto il vincolodella continuazione tra più sentenze, distinte in due gruppi e, segnatamente,quanto al primo gruppo:1) sentenza del G.i.p. del Tribunale di Catania del 12 febbraio 2018,irrevocabile il 9 marzo 2018, di applicazione della pena su richiesta delle partiper i delitti di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi in CamporotondoEtneo il 26 gennaio 2017 e in Belpasso il 16 febbraio 2017 (annotazione n. 9 delcertificato del casellario);2) sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta del 5 dicembre 2017,irrevocabile il 19 febbraio 2018, di condanna per i delitti di cui agli artt. 337, 648cod. pen., commessi in Agira il 2 marzo 2017 (annotazione n. 7 del certificato delcasellario);3) sentenza del Tribunale di Ragusa del 15 maggio 2018, irrevocabile il 4giugno 2018, di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cuiagli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi in Comiso il 29 novembre 2016(annotazione n. 12 del certificato del casellario);4) sentenza del Tribunale di Siracusa del 2 luglio 2018, irrevocabile il 23luglio 2018, di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cuiagli artt. 624, 625 e 648 cod. pen., commessi in Melilli il 13 gennaio 2017 ed inAvola il 2 febbraio 2017 e il 1° marzo 2017 (annotazione n. 13 del certificato delcasellario);quanto al secondo gruppo:5) sentenza del Tribunale di Catania n. 4165/2014 del 7 ottobre 2014,irrevocabile il 1° marzo 2015, di condanna per il delitto di cui all’art. 648cod. pen., commesso in Catania il 5 novembre 2019 (annotazione n. 2 delcertificato del casellario);6) sentenza del Tribunale di Catania n. 831/2013 del 15 marzo 2013,irrevocabile il 5 novembre 2013, di condanna per il delitto di cui all’art. 648cod. pen., commesso in Catania il 29 novembre 2009 (annotazione n. 1 delcertificato del casellario);7) sentenza del Tribunale di Catania n. 4539/2017 del 21 novembre 2017,irrevocabile il 10 dicembre 2017, di condanna per il delitto di cui all’art. 648cod. pen., commesso in Catania il 20 giugno 2012 (annotazione n. 6 delcertificato del casellario).Il Tribunale di Siracusa aveva, invece, denegato sia l’unificazione dellesentenze di cui ai due separati gruppi, sia il riconoscimento della continuazionetra le sentenze indicate nei due suindicati gruppi e le seguenti:8) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 9 febbraio 2017,irrevocabile il 25 giugno 2017, di condanna per i delitti di cui agli artt. 56, 624,625 e 648 c.p., commessi in Catania il 18 gennaio 2015 (annotazione n. 3 delcertificato del casellario);9) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 13 giugno 2016,irrevocabile il 30 giugno 2017, di condanna per il delitto di cui all’art. 385 c.p.,commesso in Catania il 30 maggio 2016 (annotazione n. 4 del certificato delcasellario);10) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 19 maggio 2017,irrevocabile il 29 novembre 2017, di condanna per il delitto di cui all’art. 385c.p., commesso in Catania il 7 aprile 2017 (annotazione n. 5 del certificato delcasellario).Con la nuova istanza, oggetto del ricorso in scrutinio, il condannato avevachiesto di unificare tra loro le tre sentenze da ultimo citate, da sole, e/o insiemealle seguenti:11) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 28 marzo 2018, dicondanna per il delitto di cui all’art. 385 c.p., commesso in Catania il 21 marzo2017 (annotazione n. 24 del certificato del casellario);12) sentenza della Corte d’appello di Catania, emessa in data 6 settembre2021, irrevocabile il 30 settembre 2024, di condanna per il delitto di cui all’art.385 c.p., commesso in Catania il 1° aprile ed il 3 aprile 2017 (annotazione n. 25del certificato del casellario);13) sentenza del Tribunale di Catania, emessa in data 26 ottobre 2023,irrevocabile il 3 ottobre 2024, di condanna per i delitti di cui agli artt. 56, 624 bise 625 c.p., commesso in Resuttano, in epoca anteriore e prossima al 22 agosto2016 (annotazione n. 26 del certificato del casellario);14) sentenza della Corte d’appello di Catania, emessa in data 18 settembre2024, irrevocabile il 5 maggio 2025, di condanna per il reato di cui all’art. 385c.p., commesso in Catania il 3 aprile 2017 (annotazione n. 28 del certificato delcasellario).Con riferimento ai reati oggetto delle sentenze sub 8), sub 9) e sub 10), ilGiudice dell’esecuzione ha respinto la richiesta di unificazione con quelleoggetto di riconoscimento del vincolo con ordinanza del Tribunale di Siracusa,giacché quest’ultima l’aveva già escluso, trattandosi dunque di merariproposizione di richiesta già rigettata con provvedimento non impugnato, su cuinon è possibile pronunciarsi una seconda volta.Per quanto concerne, poi, il reato di tentato furto aggravato di cuialla sentenza sub 13), il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha escluso l’unitaria e anticipatadeterminazione criminosa rispetto ai precedenti e già unificati delitti di furto ericettazione, alla stregua della distanza temporale, della diversità di modusoperandi e di luogo di commissione.La Corte di appello ha, di contro, ritenuto di poter ravvisare il vincolo di cuiall’art. 81 cod. pen. limitatamente agli episodi di evasione oggetto delle sentenzesub 12) e sub 14), compiuti a distanza di soli tre giorni, reputando plausibile chesi trattasse di fatti maturati sulla spinta dell’unica deliberazione di lasciarel’abitazione. Ciò non ha ritenuto, invece, potesse ritenersi quanto al reato dievasione oggetto della sentenza sub 11), avvenuto secondo modalità del tuttoestemporanee e improvvisate, come si evince dalla motivazione della sentenza dimerito.Ha, da ultimo, escluso l’unificazione dei reati di evasione con quelli contro ilpatrimonio, osservando che il compimento dei primi per commettere i secondinon implica necessariamente, in assenza di indicazioni sul punto rinvenienti nellesentenze di merito ovvero allagate dalla difesa, che i reati siano stati oggetto diuna programmazione iniziale.2. Avverso la descritta ordinanza, per mezzo del suo difensore, ha propostoricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo l’inosservanza ed erroneaapplicazione della legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod.proc. pen., nonché la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Il giudice dell’esecuzione avrebbe negato l’esistenza del vincolo dellacontinuazione tra il tentato furto aggravato commesso il 22 agosto 2016 e glialtri delitti contro il patrimonio senza svolgere una valutazione globale delcontesto criminoso in cui sono stati realizzati e, in particolare, dell’identità delmovente, costituito dallo stato di bisogno del ricorrente.La violazione degli arrestidomiciliari avrebbe, infatti, costituito un presupposto necessario per laprosecuzione dell’attività delittuosa finalizzata al profitto, sicché nonassumerebbero rilievo la presenza o meno di complici nella commissione deireati, la diversità del modus operandi o il differente contesto territoriale.Lamenta, inoltre, che il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione avrebbe trascurato la giàavvenuta unificazione del delitto di ricettazione, commesso, a differenza deglialtri, in “solitaria” e in territorio differente dal teatro operativo della banda.3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scrittadeposita in data 15 aprile 2026, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, che denuncia censure infondate, dev’essere rigettato.1.Questa Corte ha affermato il principio, condiviso dal Collegio, secondo cui«Il rigetto della richiesta di applicazione della continuazione da parte del giudicedell'esecuzione ne preclude la riproposizione anche rispetto ad alcuni soltanto deidelitti per i quali è stato escluso il riconoscimento del vincolo» (Sez. 1, n. 10320del 06/10/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284242 – 01; Sez. 1, n. 36337del 16/3/2016, Rv. 268562 – 01;Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 249913).È stato altresì chiarito che ciò vale il limite della deduzione di nova: «Intema di incidente di esecuzione, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella partein cui consente al giudice di dichiarare inammissibile l'istanza che costituiscamera riproposizione di una richiesta già rigettata, configura una preclusione allostato degli atti che, come tale, non opera quando vengano dedotti fatti oquestioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione» (Sez. 1,Sentenza n. 4761 del 25/10/2024, dep. 2025, Rv. 287553 – 01. Fattispecierelativa a nuova richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato che,rispetto alla precedente, solo parzialmente accolta dal giudice dell'esecuzione,riguardava una ulteriore condanna sopravvenuta per reato che, nellaprospettazione difensiva, costituiva il collante tra tutti quelli oggetto dell'istanza).2.Nel caso in esame, il [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione ha fatto buon governo di dettiprincipi.Correttamente ha, in primo luogo, fatto riferimento all’ordinanza delTribunale di Siracusa del 27 gennaio 2020 che, in quanto irrevocabile conriferimento alle sentenze oggetto di esame in questa sede, non poteva esseremodificata sotto tale limitato aspetto, tenuto conto del principio del ne bis inidem che permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto direiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, insintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema.In secondo luogo, non ha mancato di entrare nel merito dell’articolatarichiesta del condannato e, in assenza di elementi nuovi, ha valutato ciascuno deifatti per i quali è stata invocata la continuazione alla stregua delle risultanzedelle sentenze di merito, evidenziando: i) con motivazione aderente allerisultanze in atti ed esente da fratture logiche, che il tentato furto della sentenzasub f) era stato realizzato con una differente modalità operativa poiché –diversamente dagli altri reati, commessi con complici pregiudicati, in modo“professionale”, presso sedi di imprese dove si poteva asportare materialeremunerativo – era stato commesso dal solo condannato ai danni diun’abitazione privata in campagna; ii) con argomenti altrettanto logicamentecoerenti e non avversati, se non genericamente, ha chiarito che nelle sentenze dimerito non vi erano elementi a supporto della tesi del ricorrente secondo cui leevasioni, unificate tra loro, fossero state commesse al fine di commettere i varireati contro il patrimonio.3.Come preannunciato, il ricorso dev’essere respinto e il ricorrentecondannato – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]