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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28723/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20606/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].SAN.[OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale PEC ; –controricorrente – avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del Molise, n. 48/01/17, depositata il 7 febbraio 2017; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con cinque distinti ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia altrettanti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Isernia - per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 riguardanti riprese in tema di II.DD., IRES, IVA in misura diversa nelle diverse annualità.

A fondamento delle singole impugnazioni, la società ricorrente, posta in liquidazione nel mese di gennaio 2007, evidenziava che, essendo stata svolta la propria precedente attività esclusivamente a beneficio del [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, per il quale aveva eseguito lavorazioni di ristrutturazione dell’albergo, gli accertatori si erano limitati a verificare, alla luce dei dati acquisiti e senza alcun accesso sui luoghi, la contabilità della contribuente, così incorrendo in errori e contraddizioni.

La commissione tributaria provinciale accolse parzialmente i ricorsi, riuniti, della società contribuente, annullò gli avvisi accertamento per gli anni 2007 (per ritenuta non fittizietà delle fatture oggetto dell’accertamento) e 2010 respinse il ricorso relativo all’anno di imposta 2011.

La decisione venne poi impugnata sia dalla contribuente, in relazione all’accertamento relativo all’anno di imposta 2011, che dall’Agenzia delle Entrate, in relazione agi accertamenti relativi alle ulteriori annualità di riferimento.

Gli appelli vennero rigettati.

In particolare, in relazione all’annualità 2007 la C.T.R. respinse l’appello dell’Agenzia affermando l’illegittimità dell’avviso stante la non fittizietà delle fatture poiché le fatture disconosciute, ossia quelle relativa ai costi per il materiale fornito alla società, erano relative alla fornitura di materiali necessari per eseguire i lavori in subappalto, mentre quelle dei subappaltatori erano state , invece, riconosciute legittime e non erano state contestate, sicché era “eviden temente illogico riconoscere i costi inerenti alle fatture per i subappalti e non riconoscere i costi relativi alle fatture per la fornitura di materiali necessari ad eseguire i lavori subappaltati.” In relazione all’annualità 2010, in relazione alla presunta cessione di rimanenze, per un valore di euro 230.000,00 l’appello venne respinto affermando che “risulta (e sembra confermarlo anche l’Ufficio con le indicazioni contenute in fondo a pag. 9 dell’atto di appello), che le rimanenze individuate all’iniziodell’anno 2010 nella misura di euro 230.000,00 compaiono ancora all’inizio dell’anno 2012.

Sicché appare evidente al Collegio che le stesse non possono essere state venute nel corso dell’anno 2010, e neanche – quindi – la loro vendita può contribuire a generare reddito imponibile.

Se poi siano state effettivamente vendute nell’anno 2011, o nell’anno 2012, ovvero – ancora - siano andate distrutte, deperite deteriorate o quanto altro, non è questione che può riguardare la legittimità dell’accertamento relativo all’anno 2010 che conseguentemente anche sul punto è illegittimo.” Avverso la prefata decisione, ricorre l’Agenzia con due motivi, resiste con controricorso la società contribuente.

In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.

Con tale censura l’Agenzia delle Entrate si duole del fatto che il giudice di seconde cure ha respinto l’appello sul rilievo dell’esistenza delle operazioni sottese alle fatture contestate, effettuate in adempimento di pregressi crediti della società committente con l’emissione delle relative fatture, senza che fosse stata provata l’esistenza di negozi giuridici sottostanti, atteso l’intervenuto pagamento contestuale all’emissione delle fatture stesse.

L’agenzia ricorrente a sostegno della propria doglianza richiama tutta la documentazione posta a fondamento dell’accertamento, che dimostrerebbe l’inesistenza delle operazioni, tra cui gli elementi presuntivi ricavabili dalla mancata prestazione della dichiarazione dei redditi.

La fattura in buona sostanza, così come la produzione della prova dell’avvenuto pagamento della prestazione, peraltro emesse contestualmente alla ricezione del corrispettivo e non dell’esecuzione della prestazione, non sarebbe prova sufficiente dell’avvenuta realizzazione della prestazione ad esso sottesa. 2.Con il secondo motivo l’Agenzia si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. della valutazione effettuata dalla C.T.R. in relazione alle rimanenze 2010 per aver omesso di considerare le circostanze esposte nell’appello dell’ufficio, ritenute corroborate dai quadri RS delle dichiarazioni annuali prodotte, da cui sarebbe emerso che le rimanenze finali per l’anno 2010 non comparissero come rimanenze iniziali nel 2011.

Di qui l’Agenzia fa discendere la legittimità della dedotta cessione nell’anno 2010 e quindi della ripresa a tassazione con presunti maggiori ricavi.

La sentenza, in quest’ottica, secondo la prospettazione dell’Ufficio, sarebbe quindi generica e priva di corretta rispondenza con le risultanze processuali. 3.Le doglianze sono inammissibili.

In relazione al primo motivo , va rilevato che l a CTR non si è limitata a considerare le fatture oggetto di contestazione e il relativo pagamento ma ha ritenuto le prestazioni esistenti in forza dell’accertata realizzazione delle prestazioni relative ai subappaltatori, da cui l’acquisizione dei relativi materiali, in forza dunque di un ragionamento neppure sindacabile in quanto tale in questa sede.

Questo aspetto della motivazione, che costituisce la ratio del rigetto dell’appello dell’Agenzia, pertanto non è stato adeguatamente aggredito, essendosi l’Agenzia limitata a contestare, esclusivamente, la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente mediante l’esibizione delle fatture e dei mezzi di pagamento mentre il ragionamento del giudice di merito attinge ad un diverso profilo. 2.Anche la seconda doglianza è priva di pregio.

Non sussiste, in primo luogo, l’asserito omesso esame posto che le risultanze contabili sulle rimanenze sono state oggetto di espressa considerazione.

Il motivo, in realtà, contesta l’asserita insufficienza e adeguatezza della motivazione e mira a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito in relazione al diverso convincimento soggettivo della parte, proponendosi con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finendo per risolversi in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spes

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20606/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA].SAN.[OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore e rappresentante pro tempore, difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale PEC ; –controricorrente – avverso la sentenza della C ommissione tributaria regionale del Molise, n. 48/01/17, depositata il 7 febbraio 2017; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con cinque distinti ricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Isernia altrettanti avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate - [OSCURATO:PERSONA] di Isernia - per gli anni di imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 riguardanti riprese in tema di II.DD., IRES, IVA in misura diversa nelle diverse annualità. A fondamento delle singole impugnazioni, la società ricorrente, posta in liquidazione nel mese di gennaio 2007, evidenziava che, essendo stata svolta la propria precedente attività esclusivamente a beneficio del [OSCURATO:PERSONA] di Isernia, per il quale aveva eseguito lavorazioni di ristrutturazione dell’albergo, gli accertatori si erano limitati a verificare, alla luce dei dati acquisiti e senza alcun accesso sui luoghi, la contabilità della contribuente, così incorrendo in errori e contraddizioni. La commissione tributaria provinciale accolse parzialmente i ricorsi, riuniti, della società contribuente, annullò gli avvisi accertamento per gli anni 2007 (per ritenuta non fittizietà delle fatture oggetto dell’accertamento) e 2010 respinse il ricorso relativo all’anno di imposta 2011. La decisione venne poi impugnata sia dalla contribuente, in relazione all’accertamento relativo all’anno di imposta 2011, che dall’Agenzia delle Entrate, in relazione agi accertamenti relativi alle ulteriori annualità di riferimento. Gli appelli vennero rigettati. In particolare, in relazione all’annualità 2007 la C.T.R. respinse l’appello dell’Agenzia affermando l’illegittimità dell’avviso stante la non fittizietà delle fatture poiché le fatture disconosciute, ossia quelle relativa ai costi per il materiale fornito alla società, erano relative alla fornitura di materiali necessari per eseguire i lavori in subappalto, mentre quelle dei subappaltatori erano state , invece, riconosciute legittime e non erano state contestate, sicché era “eviden temente illogico riconoscere i costi inerenti alle fatture per i subappalti e non riconoscere i costi relativi alle fatture per la fornitura di materiali necessari ad eseguire i lavori subappaltati.” In relazione all’annualità 2010, in relazione alla presunta cessione di rimanenze, per un valore di euro 230.000,00 l’appello venne respinto affermando che “risulta (e sembra confermarlo anche l’Ufficio con le indicazioni contenute in fondo a pag. 9 dell’atto di appello), che le rimanenze individuate all’iniziodell’anno 2010 nella misura di euro 230.000,00 compaiono ancora all’inizio dell’anno 2012. Sicché appare evidente al Collegio che le stesse non possono essere state venute nel corso dell’anno 2010, e neanche – quindi – la loro vendita può contribuire a generare reddito imponibile. Se poi siano state effettivamente vendute nell’anno 2011, o nell’anno 2012, ovvero – ancora - siano andate distrutte, deperite deteriorate o quanto altro, non è questione che può riguardare la legittimità dell’accertamento relativo all’anno 2010 che conseguentemente anche sul punto è illegittimo.” Avverso la prefata decisione, ricorre l’Agenzia con due motivi, resiste con controricorso la società contribuente. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. Con tale censura l’Agenzia delle Entrate si duole del fatto che il giudice di seconde cure ha respinto l’appello sul rilievo dell’esistenza delle operazioni sottese alle fatture contestate, effettuate in adempimento di pregressi crediti della società committente con l’emissione delle relative fatture, senza che fosse stata provata l’esistenza di negozi giuridici sottostanti, atteso l’intervenuto pagamento contestuale all’emissione delle fatture stesse. L’agenzia ricorrente a sostegno della propria doglianza richiama tutta la documentazione posta a fondamento dell’accertamento, che dimostrerebbe l’inesistenza delle operazioni, tra cui gli elementi presuntivi ricavabili dalla mancata prestazione della dichiarazione dei redditi. La fattura in buona sostanza, così come la produzione della prova dell’avvenuto pagamento della prestazione, peraltro emesse contestualmente alla ricezione del corrispettivo e non dell’esecuzione della prestazione, non sarebbe prova sufficiente dell’avvenuta realizzazione della prestazione ad esso sottesa. 2.Con il secondo motivo l’Agenzia si duole, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. della valutazione effettuata dalla C.T.R. in relazione alle rimanenze 2010 per aver omesso di considerare le circostanze esposte nell’appello dell’ufficio, ritenute corroborate dai quadri RS delle dichiarazioni annuali prodotte, da cui sarebbe emerso che le rimanenze finali per l’anno 2010 non comparissero come rimanenze iniziali nel 2011. Di qui l’Agenzia fa discendere la legittimità della dedotta cessione nell’anno 2010 e quindi della ripresa a tassazione con presunti maggiori ricavi. La sentenza, in quest’ottica, secondo la prospettazione dell’Ufficio, sarebbe quindi generica e priva di corretta rispondenza con le risultanze processuali. 3.Le doglianze sono inammissibili. In relazione al primo motivo , va rilevato che l a CTR non si è limitata a considerare le fatture oggetto di contestazione e il relativo pagamento ma ha ritenuto le prestazioni esistenti in forza dell’accertata realizzazione delle prestazioni relative ai subappaltatori, da cui l’acquisizione dei relativi materiali, in forza dunque di un ragionamento neppure sindacabile in quanto tale in questa sede. Questo aspetto della motivazione, che costituisce la ratio del rigetto dell’appello dell’Agenzia, pertanto non è stato adeguatamente aggredito, essendosi l’Agenzia limitata a contestare, esclusivamente, la valutazione dell’assolvimento dell’onere probatorio da parte del contribuente mediante l’esibizione delle fatture e dei mezzi di pagamento mentre il ragionamento del giudice di merito attinge ad un diverso profilo. 2.Anche la seconda doglianza è priva di pregio. Non sussiste, in primo luogo, l’asserito omesso esame posto che le risultanze contabili sulle rimanenze sono state oggetto di espressa considerazione. Il motivo, in realtà, contesta l’asserita insufficienza e adeguatezza della motivazione e mira a contestare la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito in relazione al diverso convincimento soggettivo della parte, proponendosi con esso un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, finendo per risolversi in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione. Ne consegue il rigetto del ricorso. 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 7.600,00, oltre € 200,00 per esborsi, 15% rimborso spes
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