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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 17796/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha aditoil Tribunale di Arezzo, esponendo di avere lavorato come docente presso il liceo della comunicazione [OSCURATO:PERSONA] di Sansepolcro, istituto scolastico secondario superiore paritario,struttura sociale dell’INPS, Gestione ex INPDAP,in forza di quattro contratti a tempo determinato dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2011.

2. Il ricorrente ha chiestodichiararsi l’illegittimità dell’apposizione dei termini ai contratti stipulati tra le parti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell’Istituto a riammetterloin servizio e a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto dalla messa in mora fino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativae la corresponsione del l’indennità ex art. 32 della legge n. 183/2010; in via subordinata ha chiesto la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n.165/2001 s ubito in ragione delle irregolari assunzioni.

3. Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 487/2015, ha parzialmente accolto il ricorso, con condanna della P.A. a risarcire il danno, quantificato in dieci mensilità, e a pagare le eventuali differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto in corso di rapporto e quello al quale avrebbe avuto diritto ove l'anzianità maturata nel corso dei rapporti precari fosse stata considerata ai fini delle progressioni stipendiali.

4. L'INPS ha proposto appello, che la Corte d'appello di Firenze , nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 358/2017.5.

La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della pronuncia relativa al riconoscimento delle progressioni stipendiali, in quanto viziata da ultrapetizione ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata,escludendo che potesse trovare applicazione la speciale disciplina della scuola pubblica come invocata dall'INPS ; ha inoltre ritenuto l’insussistenza dei presupposti per le assunzioni precarie,nonché la correttezza del risarcimento del danno come quantificato , conformemente alla giurisprudenza di legittimità.

6. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

8. Entrambe le partihanno depositato memoria.

DIRITTO

1. Con il primo motivo l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art.1, comma 109, della legge n. 107 del 2015 e della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva comunitaria 70/1999,non avendo la Corte territoriale tenuto conto che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale in maniera da soddisfare le esigenze di certezza richieste dal giudice comunitario e da evidenziare la legittimità dei contratti a termine anteriori al 2015.

Peraltro, l'apposizione dei termini oggetto di causa era giustificata da ragioni oggettive, dovendosi garantire la continuità dell'attività scolastica.

2. La doglianza è inammissibile, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n.880/2023), a cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ.

La Corte territoriale ha infatti escluso che, nella specie, trovassero applicazione le norme sul reclutamento del personale della scuola pubblica, in quanto il rapporto di lavoro intercorreva con un ente pubblico diverso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che gestiva una scuola paritaria, con l'effetto che detto rapporto non era disciplinato dalla disciplina speciale della scuola pubblica, ma dallo statuto generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in primis dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha imposto nell'impiego pubblico "più stringenti condizioni per il ricorso al lavoro precario rispetto al settore privato, consentendone l'utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali".

Secondo il giudice di appello, a fronte della contestazione del lavoratore, la P.A. interessata non aveva peraltro allegato né dimostrato l'esistenza di siffatte "esigenze temporanee ed eccezionali"; la Corte territoriale ha inoltre ritenuto che anche qualora fosse stata applicabile la disciplina speciale dell'accesso agli impieghi del personale scolastico, la reiterazione dei contratti a tempo determinato sarebbe stata abusiva, alla luce dei principi affermati dalle decisioni n. 2252-2258 del 2016 della Corte di cassazione.

L'INPS non ha tuttavia contestato le rationes decidendiposte a fondamento della decisione impugnata, essendosi limitato a prospettare che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale e che la reiterazione dei contratti era giustificata dalla necessità di garantire la continuità dell'attività scolastica.

3. Va poi evidenziata la non assimilabilità dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole paritarie a quelli in regime di pubblico impiego privatizzato delle scuole statali, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale (Cass., Sez.

L, n. 32386 dell'11dicembre 2019).

4. A prescindere dall'inammissibilità nella presente sede dell ’ allegazione relativa allastabilizzazione (Cass., Sez.

L, n. 21355 del 6 luglio 2022) e dalla sua prospettazione in termini meramente ipotetici (essendosi l’INPS limitato a dedurre che il ricorrente “si avvia ad ottenere, ove non l’abbia già ottenuto, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale”), si osserva che in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass., Sez.

L, n. 14815 del 27 maggio 2021).

5. Con il secondo motivo l'INPS contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n.183/2010, dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, in quanto la Corte territoriale avrebbe determinato l'ammontare del risarcimento del danno senza tenere conto della fattispecie concreta e dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015.

La doglianza è inammissibile perché non tiene conto delle rationes decidendi della decisione di appello sopra esposte, né chiarisce se [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente immesso in ruolo.

Questa Corte ha sul puntochiarito che la astratta chance di stabilizzazione – la quale può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati-non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà, con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre nei casi in cui l’interessato non ha mai potuto accedere alla prospettiva della stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell’[OSCURATO:PERSONA], allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza Mascolo, secondo i principi affermati da questa Corte, nella sentenza n.5072/2016 delle Sezioni Unite (Cass. n.22552/2016).

Peraltro, la Corte territoriale, nel determinare l'indennità spettante al lavoratore nel rispetto dei limiti di legge, ha valutato espressamente la durata considerevole della "relazione negoziale inter partes" e la natura del datore di lavoro (un ente pubblico dalledimensioni occupazionali più che consistenti).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha aditoil Tribunale di Arezzo, esponendo di avere lavorato come docente presso il liceo della comunicazione [OSCURATO:PERSONA] di Sansepolcro, istituto scolastico secondario superiore paritario,struttura sociale dell’INPS, Gestione ex INPDAP,in forza di quattro contratti a tempo determinato dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2011. 2. Il ricorrente ha chiestodichiararsi l’illegittimità dell’apposizione dei termini ai contratti stipulati tra le parti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione o dalla diversa data ritenuta di giustizia, con condanna dell’Istituto a riammetterloin servizio e a corrispondergli le retribuzioni globali di fatto dalla messa in mora fino all’effettiva ripresa dell’attività lavorativae la corresponsione del l’indennità ex art. 32 della legge n. 183/2010; in via subordinata ha chiesto la condanna dell’Istituto al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. n.165/2001 s ubito in ragione delle irregolari assunzioni. 3. Il Tribunale di Arezzo, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 487/2015, ha parzialmente accolto il ricorso, con condanna della P.A. a risarcire il danno, quantificato in dieci mensilità, e a pagare le eventuali differenze tra il trattamento retributivo riconosciuto in corso di rapporto e quello al quale avrebbe avuto diritto ove l'anzianità maturata nel corso dei rapporti precari fosse stata considerata ai fini delle progressioni stipendiali. 4. L'INPS ha proposto appello, che la Corte d'appello di Firenze , nel contraddittorio delle parti, ha respinto con sentenza n. 358/2017.5. La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità della pronuncia relativa al riconoscimento delle progressioni stipendiali, in quanto viziata da ultrapetizione ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata,escludendo che potesse trovare applicazione la speciale disciplina della scuola pubblica come invocata dall'INPS ; ha inoltre ritenuto l’insussistenza dei presupposti per le assunzioni precarie,nonché la correttezza del risarcimento del danno come quantificato , conformemente alla giurisprudenza di legittimità. 6. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 8. Entrambe le partihanno depositato memoria. DIRITTO 1. Con il primo motivo l'INPS lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 32, commi 3 e 4, della legge n. 183 del 2010, dell’art.36 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art.1, comma 109, della legge n. 107 del 2015 e della clausola 4 dell’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva comunitaria 70/1999,non avendo la Corte territoriale tenuto conto che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale in maniera da soddisfare le esigenze di certezza richieste dal giudice comunitario e da evidenziare la legittimità dei contratti a termine anteriori al 2015. Peraltro, l'apposizione dei termini oggetto di causa era giustificata da ragioni oggettive, dovendosi garantire la continuità dell'attività scolastica. 2. La doglianza è inammissibile, in conformità a precedente in termini di questa Corte (Cass. n.880/2023), a cui si intende dare continuità e alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. cod. proc. civ. La Corte territoriale ha infatti escluso che, nella specie, trovassero applicazione le norme sul reclutamento del personale della scuola pubblica, in quanto il rapporto di lavoro intercorreva con un ente pubblico diverso dal Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che gestiva una scuola paritaria, con l'effetto che detto rapporto non era disciplinato dalla disciplina speciale della scuola pubblica, ma dallo statuto generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed in primis dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha imposto nell'impiego pubblico "più stringenti condizioni per il ricorso al lavoro precario rispetto al settore privato, consentendone l'utilizzo solo per esigenze temporanee ed eccezionali". Secondo il giudice di appello, a fronte della contestazione del lavoratore, la P.A. interessata non aveva peraltro allegato né dimostrato l'esistenza di siffatte "esigenze temporanee ed eccezionali"; la Corte territoriale ha inoltre ritenuto che anche qualora fosse stata applicabile la disciplina speciale dell'accesso agli impieghi del personale scolastico, la reiterazione dei contratti a tempo determinato sarebbe stata abusiva, alla luce dei principi affermati dalle decisioni n. 2252-2258 del 2016 della Corte di cassazione. L'INPS non ha tuttavia contestato le rationes decidendiposte a fondamento della decisione impugnata, essendosi limitato a prospettare che in seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, erano state modificate le modalità di acceso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale e che la reiterazione dei contratti era giustificata dalla necessità di garantire la continuità dell'attività scolastica. 3. Va poi evidenziata la non assimilabilità dei docenti che abbiano prestato servizio presso le scuole paritarie a quelli in regime di pubblico impiego privatizzato delle scuole statali, in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale (Cass., Sez. L, n. 32386 dell'11dicembre 2019). 4. A prescindere dall'inammissibilità nella presente sede dell ’ allegazione relativa allastabilizzazione (Cass., Sez. L, n. 21355 del 6 luglio 2022) e dalla sua prospettazione in termini meramente ipotetici (essendosi l’INPS limitato a dedurre che il ricorrente “si avvia ad ottenere, ove non l’abbia già ottenuto, l’accesso ai ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo della scuola statale”), si osserva che in tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive (Cass., Sez. L, n. 14815 del 27 maggio 2021). 5. Con il secondo motivo l'INPS contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n.183/2010, dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 e dell'art. 1, comma 109, della legge n. 107 del 2015, in quanto la Corte territoriale avrebbe determinato l'ammontare del risarcimento del danno senza tenere conto della fattispecie concreta e dell'entrata in vigore della legge n. 107 del 2015. La doglianza è inammissibile perché non tiene conto delle rationes decidendi della decisione di appello sopra esposte, né chiarisce se [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettivamente immesso in ruolo. Questa Corte ha sul puntochiarito che la astratta chance di stabilizzazione – la quale può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati-non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà, con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre nei casi in cui l’interessato non ha mai potuto accedere alla prospettiva della stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell’[OSCURATO:PERSONA], allegato alla Direttiva, nel significato attribuito nella sentenza Mascolo, secondo i principi affermati da questa Corte, nella sentenza n.5072/2016 delle Sezioni Unite (Cass. n.22552/2016). Peraltro, la Corte territoriale, nel determinare l'indennità spettante al lavoratore nel rispetto dei limiti di legge, ha valutato espressamente la durata considerevole della "relazione negoziale inter partes" e la natura del datore di lavoro (un ente pubblico dalledimensioni occupazionali più che consistenti). 6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. 8. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per
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