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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00980/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 11290-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 83/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 51/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] agevolata adesione R.G.N.11290/2021 Cron.

Rep.

Ud.19/12/2025 RILEVATOCHE La Corte d’appello di Trieste riformava la pronuncia di primo grado così rigettando l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps e notificati dal concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a sei motivi.

Ha resistito con controricorso Inps, mentre è rimasta intimata AdER.

A seguito di istanza di sospensione del presente giudizio presentata dalla ricorrente per adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22, in sede di prima adunanza camerale, la causa era rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite circa la possibilità di sospendere il giudizio di cassazione durante il tempo pattuito per il pagamento di tutte le rate oggetto di definizione agevolata ex l. n.197/22.

In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTOCHE Il giudizio va dichiarato estinto.

Risulta infatti dagli atti: a) l’adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22; b) il pagamento della prima ratadi debito.

Ai sensi dell’art.12-bis d.l.n.84/25, conv. in l. n.108/25, applicabile al caso di specie, il secondo periodo del comma 236 dell’art.1 l. n.197/22 si interpreta nel senso che, ai fini dell’estinzione, sia sufficiente la dichiarazione di adesione e il pagamento della prima rata.

Non v’è dunque più necessità di attendere la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte in ordine alla sospensione del presente giudizio, poiché il giudizio va dichiarato estinto.

All’estinzione del giudizio non segue pronuncia sulle spese di lite, le quali devono rimanere in capo a ciascuna parte anticipataria (art.310, ult. co. c.p.c.)(Cass.27845/25).

Trattandosi di pronuncia d’estinzione non si deve dar luogo, i sensi del l’art.13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, alversamento de ll'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 11290-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 83/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/10/2020 R.G.N. 51/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] agevolata adesione R.G.N.11290/2021 Cron. Rep. Ud.19/12/2025 RILEVATOCHE La Corte d’appello di Trieste riformava la pronuncia di primo grado così rigettando l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso avvisi di addebito emessi dall’Inps e notificati dal concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate-Riscossione. Avverso la sentenza, [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito con controricorso Inps, mentre è rimasta intimata AdER. A seguito di istanza di sospensione del presente giudizio presentata dalla ricorrente per adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22, in sede di prima adunanza camerale, la causa era rinviata in attesa della pronuncia delle sezioni unite circa la possibilità di sospendere il giudizio di cassazione durante il tempo pattuito per il pagamento di tutte le rate oggetto di definizione agevolata ex l. n.197/22. In sede di odierna udienza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. RITENUTOCHE Il giudizio va dichiarato estinto. Risulta infatti dagli atti: a) l’adesione alla definizione agevolata ex l. n.197/22; b) il pagamento della prima ratadi debito. Ai sensi dell’art.12-bis d.l.n.84/25, conv. in l. n.108/25, applicabile al caso di specie, il secondo periodo del comma 236 dell’art.1 l. n.197/22 si interpreta nel senso che, ai fini dell’estinzione, sia sufficiente la dichiarazione di adesione e il pagamento della prima rata. Non v’è dunque più necessità di attendere la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte in ordine alla sospensione del presente giudizio, poiché il giudizio va dichiarato estinto. All’estinzione del giudizio non segue pronuncia sulle spese di lite, le quali devono rimanere in capo a ciascuna parte anticipataria (art.310, ult. co. c.p.c.)(Cass.27845/25). Trattandosi di pronuncia d’estinzione non si deve dar luogo, i sensi del l’art.13, comma 1 quater d .P.R. n. 115 del 2002, alversamento de ll'ulteriore importo a titolo di
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