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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 1998

Cassazione n. 00259/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1998 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d.

"doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla responsabilità, alla mancata applicazione del 131-bis cod. pen. ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen.

Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto che gli operanti avevano riconosciuto l'imputato nell'immediatezza del fatto perché osservato in altre occasioni e sottoposto ad immediata identificazione tramite l'applicativo fotosegnalamento [OSCURATO:PERSONA] in dotazione dei carabinieri.

Anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno escluso la possibilità di ricondurre il fatto nella fattispecie di lieve entità per via delle modalità della condotta (nascondimento in un cespuglio dello stupefacente per averlo a portata di mano per la futura cessione, implicante una certa organizzazione dell'illecita attività) e del quantitativo trovato nella disponibilità del prevenuto (pari a 14 dosi singole medie di cocaina e 14 dosi singole medie di hashish).

Il terzo motivo è inammissibile, in quanto afferente al merito del trattamento sanzionatorio, benché sorretto da idonea e logica motivazione sia in punto di esclusione del lucro di speciale tenuità, stante il numero di dosi trattate, sia, quanto al diniego dell'art. 62- bis cod. pen., in relazione ai precedenti penali, anche specifici, dai quali l'imputato è gravato.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 06/04/1998 avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla responsabilità, alla mancata applicazione del 131-bis cod. pen. ed alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, considerato che la Corte d'appello ha motivatamente dato atto che gli operanti avevano riconosciuto l'imputato nell'immediatezza del fatto perché osservato in altre occasioni e sottoposto ad immediata identificazione tramite l'applicativo fotosegnalamento [OSCURATO:PERSONA] in dotazione dei carabinieri. Anche il secondo motivo è reiterativo e manifestamente infondato, atteso che i giudici di merito hanno escluso la possibilità di ricondurre il fatto nella fattispecie di lieve entità per via delle modalità della condotta (nascondimento in un cespuglio dello stupefacente per averlo a portata di mano per la futura cessione, implicante una certa organizzazione dell'illecita attività) e del quantitativo trovato nella disponibilità del prevenuto (pari a 14 dosi singole medie di cocaina e 14 dosi singole medie di hashish). Il terzo motivo è inammissibile, in quanto afferente al merito del trattamento sanzionatorio, benché sorretto da idonea e logica motivazione sia in punto di esclusione del lucro di speciale tenuità, stante il numero di dosi trattate, sia, quanto al diniego dell'art. 62- bis cod. pen., in relazione ai precedenti penali, anche specifici, dai quali l'imputato è gravato. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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