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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27239/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. La Corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in data 21.9.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena di giustizia;

2. ricorre per cassazione il difensore del Maiorani lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ovvero, in subordine, erronea qualificazione del fatto: segnala, infatti, che la responsabilità del ricorrente è stata affermata sulla scorta di una errata ricostruzione della vicenda e del travisamento delle circostanze emerse nel corso del giudizio poiché le dichiarazioni del teste Poliandri avrebbero dovuto confermare la tesi del ricorrente circa la sua mancata consapevolezza della origine furtiva della bicicletta affidatagli da tale Andrenacci; sottolinea come la prova dell'elemento soggettivo deve essere piena e tale da superare una situazione di mero dubbio anche al fine di escludere la ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto.

3. Il motivo è inammissibile.

Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici dovendo la mancanza di specificità del motivo essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di Appello de L'Aquila, ovverosia la mancanza di motivazione avuto riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo.

Per contro, i giudici del gravame hanno congruamente motivato evidenziando con puntualità gli elementi alla base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si è limitata a rilevare la sussistenza degli elementi materiali del reato, ma ha valorizzato l'illogicità delle spiegazioni del ricorrente escludendo l'ipotesi della buona fede in quanto non era risultata credibile la circostanza della detenzione della bicicletta affidata al Maiorani da un amico, affinché la custodisse per dare il tempo a quest'ultimo di rintracciare l'effettivo proprietario.

Per contro, la Corte di appello ha ritenuto certamente plausibile l'ipotesi di una piena consapevolezza della provenienza furtiva da parte del ricorrente avendo considerato l'inverosimile congiuntura per cui l'imputato conoscesse l'origine illecita del bene (per sua stessa ammissione, l'amico [OSCURATO:PERSONA] gliel'aveva confessata per poi allontanarsi al fine di rintracciare il legittimo proprietario, privato - in maniera incomprensibile - della disponibilità della cosa).

La Corte territoriale, in definitiva, e sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata conformemente nei due gradi di merito, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc.

Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pornella).

Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass.

SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero).

Questa Corte, in particolare, ha chiarito che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.).

La sentenza impugnata è perciò assolutamente coerente con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. è di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Cass. Pen., 2, 7.10.2015 n. 43.929, Calvisi; Cass. Pen., 2, 11.11.2016 n. 51.056, [OSCURATO:PERSONA]); è stato anche chiarito che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (Cass. Sez., 6, 25.1.1979 n. 3.421, Braunhofer).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. La Corte di Appello de L'Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Teramo, in data 21.9.2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di ricettazione e minaccia a pubblico ufficiale a lui ascritti e lo aveva condannato alla pena di giustizia; 2. ricorre per cassazione il difensore del Maiorani lamentando violazione di legge e vizio di motivazione ovvero, in subordine, erronea qualificazione del fatto: segnala, infatti, che la responsabilità del ricorrente è stata affermata sulla scorta di una errata ricostruzione della vicenda e del travisamento delle circostanze emerse nel corso del giudizio poiché le dichiarazioni del teste Poliandri avrebbero dovuto confermare la tesi del ricorrente circa la sua mancata consapevolezza della origine furtiva della bicicletta affidatagli da tale Andrenacci; sottolinea come la prova dell'elemento soggettivo deve essere piena e tale da superare una situazione di mero dubbio anche al fine di escludere la ipotesi contravvenzionale dell'incauto acquisto. 3. Il motivo è inammissibile. Difatti, esso è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici dovendo la mancanza di specificità del motivo essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie, il ricorrente solleva le stesse doglianze già portate all'attenzione della Corte di Appello de L'Aquila, ovverosia la mancanza di motivazione avuto riguardo all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo. Per contro, i giudici del gravame hanno congruamente motivato evidenziando con puntualità gli elementi alla base dell'iter decisionale; invero, il costrutto motivazionale su cui si fonda la decisione di condanna della Corte di appello non si è limitata a rilevare la sussistenza degli elementi materiali del reato, ma ha valorizzato l'illogicità delle spiegazioni del ricorrente escludendo l'ipotesi della buona fede in quanto non era risultata credibile la circostanza della detenzione della bicicletta affidata al Maiorani da un amico, affinché la custodisse per dare il tempo a quest'ultimo di rintracciare l'effettivo proprietario. Per contro, la Corte di appello ha ritenuto certamente plausibile l'ipotesi di una piena consapevolezza della provenienza furtiva da parte del ricorrente avendo considerato l'inverosimile congiuntura per cui l'imputato conoscesse l'origine illecita del bene (per sua stessa ammissione, l'amico [OSCURATO:PERSONA] gliel'aveva confessata per poi allontanarsi al fine di rintracciare il legittimo proprietario, privato - in maniera incomprensibile - della disponibilità della cosa). La Corte territoriale, in definitiva, e sulla scorta della ricostruzione dei fatti operata conformemente nei due gradi di merito, ha potuto correttamente invocare nel caso di specie il consolidato principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente con la precisazione per cui ciò non costituisce una deroga ai principi in tema di onere della prova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura della fattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa la provenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive della stessa (cfr., così, Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 27.10.2010 n. 41.423, Ienne; Cass. Pen., 2, 19.4.2017 n. 20.193, P.G. in proc. Kebe; Cass. Pen., 2, 22.11.2016 n. 53.017, Alotta; Cass. Pen., 2, 10.11.2016 n. 52.271, Agyemang; Cass. Pen., 2, 26.11.2013 n. 50.952, Telli; Cass. Pen., 1, 13.3.2012 n. 13.599, Pornella). Non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo così non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (cfr., oltre quelle già richiamate, Cass. SS.UU., 12.7.2007 n. 35.535, Ruggiero). Questa Corte, in particolare, ha chiarito che il delitto è punibile a titolo di dolo nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (cfr., tra le altre, Cass. Pen., 2, 20.9.2013 n. 41.002, Moscato; Cass. Pen., 2, 22.11.2007 n. 45.256, Lapertosa; Cass. Pen., 2, 21.4.2017 n. 25.439, Sarr.). La sentenza impugnata è perciò assolutamente coerente con i principi costantemente affermati da questa Corte, secondo cui la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. è di natura colposa e deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l'acquisto avvenga in presenza di condizioni che obiettivamente avrebbero dovuto indurre al sospetto, indipendentemente dal fatto che questo vi sia stato o meno (cfr., Cass. Pen., 2, 7.10.2015 n. 43.929, Calvisi; Cass. Pen., 2, 11.11.2016 n. 51.056, [OSCURATO:PERSONA]); è stato anche chiarito che "è configurabile la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. tutte le volte che non venga accertata la legittima provenienza delle cose che si acquistano da persone che non esercitano legittimamente il commercio e che, perciò, offrano motivo di dubitare della legittima provenienza della merce» (Cass. Sez., 6, 25.1.1979 n. 3.421, Braunhofer). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma