CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 00360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI PISTOIAcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pistoia; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso per l'applicazione in sede esecutiva dell'indulto in favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di un anno e otto mesi di reclusione inflitta con !:;entenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato, irrevocabile il 21 ottobre 2013, il predetto Giudice ha emesso, in data 27 giugno 2023, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Pistoia. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 27 dicembre 2022, il Tribunale di Pistoia, investito quale giudice dell'esecuzione della richiesta di applicazione dell'indulto, ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti al giudice che aveva emesso la sentenza alla quale si riferiva la richiesta, ossia il Tribunale di Prato. Il conseguente procedimento di esecuzione veniva iscritto presso l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del predetto Tribunale. A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, la competenza a decidere sulla richiesta di applicazione dell'indulto spetta al giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e non, come ritenuto dal Tribunale di Pistoia, al giudice che ha emesso la sentenza oggetto dell'incidente di esecuzione. Poiché, nel caso di specie, il giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima (ossia quella del 3 marzo 2017, irrevocabile il 25 maggio 2021) è il Tribunale di Pistoia, a questo spetta la competenza a decidere in ordine all'incidente di esecuzione. E' stata ritenuta irrilevante, ai fini della determinazione della competenza, la circostanza che tale sentenza sia stata riformata dalla Corte di appello di Firenze, in quanto la modifica è stata limitata alla mancata concessione della sospensione condizionale e della non menzione della condanna in favore di coimputata nel medesimo procedimento. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pistoia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo il Tribunale di Pistoia ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata in ordine alla richiesta di applicazione del beneficio dell'indulto in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Dal certificato del casellario giudiziale emerge che a carico di [OSCURATO:PERSONA] risultano i seguenti provvedimenti: sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato del 13 giugno 2013, irrevocabile il 21 ottobre 2013; sentenza della Corte di appello di Firenze del 15 settembre 2020, irrevocabile il 25 maggio 2021, in riforma della sentenza emessa il 3 marzo 2017 dal Tribunale di Pistoia. Investito dell'incidente di esecuzione, il Tribunale di Prato ha ricusato di prendere cognizione della questione sottopostagli affermando la competenza del giudice che ha emesso la sentenza sulla cui pena dovrebbe essere applicato il beneficio richiesto (la prima delle due risultanti dal casellario). Si tratta di affermazione che contrasta con l'orientamento consolidato secondo cui «nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, App. Napoli, Rv. 282011, conformi Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679, Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio, Rv. 261459). In sostanza, il giudice dell'esecuzione è unico e non può variare a seconda del provvedimento sul quale verte l'oggetto della questione devoluta. Si tratta di una competenza funzionale determinata tenendo conto del parametro oggettivo, quale quello cronologico, che prescinde dalla distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. Più specificamente, in materia di indulto, è stato deciso e viene qui ribadito, che «in tema di esecuzione, il giudice competente a provvedere sull'applicazione dell'indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa» (Sez. 1, n. 10475 del 23/01/2017, Campaniello, Rv. 269760; Sez. 1, n. 2151 del 20/12/2011, dep. 2012, Casorio, Rv. 251686 e altre conformi). Né rileva, nel caso di specie, che la sentenza divenuta irrevocabile per ultima sia stata oggetto di riforma in appello limitatamente ai profili della sospensione condizionale della pena e della non menzione in favore di una coimputata, dovendosi richiamare l'ulteriore arresto secondo cui è irrilevante, ai fini della determinazione della competenza del giudice dell'esecuzione ogni modifica non sostanziale della decisione di primo grado: «in tema di esecuzione, ^ir nel caso in cui la rideterminazione della pena in appello abbia condotto alla concessione della sospensione condizionale, la competenza "in executivis" appartiene, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al giudice di primo grado, poiché la valutazione operata dal giudice di appello ai sensi dell'art. 163 cod. pen. si sostanzia in un mero giudizio prognostico favorevole sulla condotta del reo successiva al giudizio e non in una variazione sostanziale della decisione di primo grado» (Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020, Corte di appello di Torino, Rv. 279998). 3. Alla luce di quanto esposto e in adesione agli orientamenti giurisprudenziali descritti, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Pistoia. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Pistoia, cui dispone trasmettersi gli atti. Così dec