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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30741/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità, non confrontandosi con quanto evidenziato dalla Corte di appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, per cui i ricorsi sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marino e [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità, in quanto i ricorrenti non indicano per quale ragione sarebbekk) meritevole della concessione delle attenuanti generiche; quanto alla dosimetria della pena, vi è congrua motivazione nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili I ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi attiene al merito della vicenda e propone una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel processo di legittimità, non confrontandosi con quanto evidenziato dalla Corte di appello alle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, per cui i ricorsi sono meramente reiterativi di censure sulle quali la Corte di appello ha già risposto, con conseguente mancanza di specificità degli stessi; rilevato che il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Marino e [OSCURATO:PERSONA] è privo di specificità, in quanto i ricorrenti non indicano per quale ragione sarebbekk) meritevole della concessione delle attenuanti generiche; quanto alla dosimetria della pena, vi è congrua motivazione nelle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili I ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30741/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris