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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 09970/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9970/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 581/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36801/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che dovevascontare la cui scadenza veniva individuata nella data del 5 novembre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diCatanzaro sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affettoda concomitanti patologie cardiologiche pneumologiche allergologiche e diabeticheaccertate dalle strutture sanitarie presso le quali era stato curato nel corso degli anni purnella loro obiettiva problematicità nosografica erano compatibili con il regime carcerario alquale il detenuto era sottoposto presso la * circondariale di Torino “Lorusso e *Tale compatibilità infatti risultava attestata dalle relazioni sanitare acquisite durante la sualunga carcerazione che rendeva superfluo l espletamento di ulteriori verifiche cliniche2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * *proponeva ricorso per cassazione deducendo cinque correlate censure difensiveCon queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lemisura alternative alla detenzione richieste da * che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo che nonteneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologie che da tempoaffliggevano il ricorrente attestate dalla corposa documentazione sanitaria versata in attidalla difesaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie di elevatissima gravità checome evidenziato nella documentazione sanitaria allegata potevano essere monitorate solocon la sua allocazione in strutture cliniche di alta medicalizzazione con la quale ilprovvedimento impugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioninosografiche del ricorrenteLe omissioni valutative nelle quali era incorso il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorendevano evidente che il provvedimento censurato appariva in contrasto con i principicostituzionali che sovrintendono alla tutela della salute del detenuto che venivano richiamatiespressamente in relazione alle censure formulate in via subordinata al mancatoaccoglimento delle doglianze principali con il terzo e il quarto motivo di ricorso in riferimentoagli artt 3 27 e 111 sesto comma CostLe considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena anche nelle formedella detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliati dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrente la cui problematicità non è in questa sede controversa Ildetenuto infatti è affetto da conclamate e concomitanti patologie cardiologichepneumologiche allergologiche e diabetiche caratterizzate da periodiche riacutizzazioni inconseguenza delle quali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuoeffettuato all interno del circuito penitenziarioTanto premesso deve osservarsi che nell ordinanza impugnata venivano correttamentevalutati gli elementi processuali così come richiamati in relazione alle cinque doglianzeprospettate con l atto d impugnazione in esame su cui ci si soffermava con una motivazionecongrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria evidenziandosi che lecondizioni di salute di * pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità chesi è premesso non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con ladetenzione carceraria attualmente patita Infatti le patologie cardiologiche pneumologicheallergologiche e diabetiche da cui risultava affetto il ricorrente erano sottoposte a unmonitoraggio intramurario costante attualmente effettuato presso il centro clinico della *circondariale di Torino “Lorusso e * dove il ricorrente era detenuto che dovevaritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro delresto era avvalorato dagli accertamenti svolti presso le strutture sanitarie nelle quali* era stato visitato negli ultimi anni che risultavano corroborati dagli accertamenticlinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente richiamati analiticamente nelprovvedimento impugnato Da tali accertamenti era emersa l esistenza di una situazionenosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verificaincompatibili sebbene obiettivamente problematiche con il regime carcerario patito daldetenuto presso la * circondariale di Torino “Lorusso e *3 In questa cornice deve evidenziarsi che la situazione clinica di * *non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alladetenzione invocate non potendosi ravvisare almeno allo stato condizioni di infermità fisicaincompatibili con lo stato detentivo patito dal detenuto rispetto alle quali il richiamoall astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate appare privo di rilievo e non èsmentito dalla documentazione allegata dalla difesa del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] infatti ribadire che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere ungiudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito da * * presso la *circondariale di Torino “Lorusso e * atteso che secondo quanto riferito nellarelazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell istituto penitenziario dove il ricorrente èristretto richiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato il detenuto versa «in condizionicliniche stabili non particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitaripresenti nell istituto … » tanto è vero che non si erano «resi necessari durante lapermanenza in Istituto invii urgenti in pronto soccorso né presso strutture ospedaliere»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dunque risulta fondatosu una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misura alternativaincentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologia fisica opsichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quantoriscontrato con riferimento alla posizione di * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi occorre verificare se lo stato di detenzione carcerariacomporti una sofferenza e un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello chederiva dalla legittima esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa deltribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi che è certamente riscontrabile nellavalutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro tra le altre Sez 1 n21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del 17/10/2018 *Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv 258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazioneNon è infatti possibile esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerariocon le condizioni di salute del detenuto che invoca l applicazione di una misura alternativaalla detenzione senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica dellostesso soggetto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confrontiall interno del circuito penitenziario come costantemente affermato da questa Cortesecondo cui l autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzionedomiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest ultimocon riguardo sia all astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili sia allaconcreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica èpossibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimentodel regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del09/04/2018 * Rv 273699 01Si muove del resto nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermatoda Sez 1 n 49621 del 11/10/2023 D Rv 285458 01 che ribadisce la necessità divalutare sia in astratto sia in concreto il percorso terapeutico seguito dal detenuto affetto daproblemi di salute all interno del circuito penitenziario secondo cui «In tema di differimentodella pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare iltribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologicodell istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione ma è tenuto a esaminare inconcreto le condizioni di salute del predetto le tipologie di cura a lui necessarie nonchél incidenza dell ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico»4 Deve infine evidenziarsi che la linearità del percorso argomentativo seguito dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro e la congruità del giudizio di compatibilità carcerariaespresso nei confronti di * * su cui ci si è soffermati nei paragrafi precedentirende evidente l assenza delle omissioni valutative censurate dalla difesa del ricorrentedalle quali discende l insussistenza del contrasto sistematico prefigurato con il ricorso inesame della decisione censurata con i principi costituzionali che sovrintendono alla tuteladella salute del detenuto richiamati in riferimento agli artt 3 27 e 111 sesto comma Cost5 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9970/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 581/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36801/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che dovevascontare la cui scadenza veniva individuata nella data del 5 novembre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diCatanzaro sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affettoda concomitanti patologie cardiologiche pneumologiche allergologiche e diabeticheaccertate dalle strutture sanitarie presso le quali era stato curato nel corso degli anni purnella loro obiettiva problematicità nosografica erano compatibili con il regime carcerario alquale il detenuto era sottoposto presso la * circondariale di Torino “Lorusso e *Tale compatibilità infatti risultava attestata dalle relazioni sanitare acquisite durante la sualunga carcerazione che rendeva superfluo l espletamento di ulteriori verifiche cliniche2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * *proponeva ricorso per cassazione deducendo cinque correlate censure difensiveCon queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lemisura alternative alla detenzione richieste da * che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo che nonteneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologie che da tempoaffliggevano il ricorrente attestate dalla corposa documentazione sanitaria versata in attidalla difesaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie di elevatissima gravità checome evidenziato nella documentazione sanitaria allegata potevano essere monitorate solocon la sua allocazione in strutture cliniche di alta medicalizzazione con la quale ilprovvedimento impugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioninosografiche del ricorrenteLe omissioni valutative nelle quali era incorso il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorendevano evidente che il provvedimento censurato appariva in contrasto con i principicostituzionali che sovrintendono alla tutela della salute del detenuto che venivano richiamatiespressamente in relazione alle censure formulate in via subordinata al mancatoaccoglimento delle doglianze principali con il terzo e il quarto motivo di ricorso in riferimentoagli artt 3 27 e 111 sesto comma CostLe considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena anche nelle formedella detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliati dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrente la cui problematicità non è in questa sede controversa Ildetenuto infatti è affetto da conclamate e concomitanti patologie cardiologichepneumologiche allergologiche e diabetiche caratterizzate da periodiche riacutizzazioni inconseguenza delle quali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuoeffettuato all interno del circuito penitenziarioTanto premesso deve osservarsi che nell ordinanza impugnata venivano correttamentevalutati gli elementi processuali così come richiamati in relazione alle cinque doglianzeprospettate con l atto d impugnazione in esame su cui ci si soffermava con una motivazionecongrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria evidenziandosi che lecondizioni di salute di * pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità chesi è premesso non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con ladetenzione carceraria attualmente patita Infatti le patologie cardiologiche pneumologicheallergologiche e diabetiche da cui risultava affetto il ricorrente erano sottoposte a unmonitoraggio intramurario costante attualmente effettuato presso il centro clinico della *circondariale di Torino “Lorusso e * dove il ricorrente era detenuto che dovevaritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro delresto era avvalorato dagli accertamenti svolti presso le strutture sanitarie nelle quali* era stato visitato negli ultimi anni che risultavano corroborati dagli accertamenticlinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente richiamati analiticamente nelprovvedimento impugnato Da tali accertamenti era emersa l esistenza di una situazionenosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verificaincompatibili sebbene obiettivamente problematiche con il regime carcerario patito daldetenuto presso la * circondariale di Torino “Lorusso e *3 In questa cornice deve evidenziarsi che la situazione clinica di * *non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alladetenzione invocate non potendosi ravvisare almeno allo stato condizioni di infermità fisicaincompatibili con lo stato detentivo patito dal detenuto rispetto alle quali il richiamoall astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate appare privo di rilievo e non èsmentito dalla documentazione allegata dalla difesa del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] infatti ribadire che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere ungiudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito da * * presso la *circondariale di Torino “Lorusso e * atteso che secondo quanto riferito nellarelazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell istituto penitenziario dove il ricorrente èristretto richiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato il detenuto versa «in condizionicliniche stabili non particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitaripresenti nell istituto … » tanto è vero che non si erano «resi necessari durante lapermanenza in Istituto invii urgenti in pronto soccorso né presso strutture ospedaliere»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dunque risulta fondatosu una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misura alternativaincentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologia fisica opsichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quantoriscontrato con riferimento alla posizione di * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi occorre verificare se lo stato di detenzione carcerariacomporti una sofferenza e un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello chederiva dalla legittima esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa deltribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi che è certamente riscontrabile nellavalutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro tra le altre Sez 1 n21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del 17/10/2018 *Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv 258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazioneNon è infatti possibile esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerariocon le condizioni di salute del detenuto che invoca l applicazione di una misura alternativaalla detenzione senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica dellostesso soggetto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confrontiall interno del circuito penitenziario come costantemente affermato da questa Cortesecondo cui l autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzionedomiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest ultimocon riguardo sia all astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili sia allaconcreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica èpossibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimentodel regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del09/04/2018 * Rv 273699 01Si muove del resto nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermatoda Sez 1 n 49621 del 11/10/2023 D Rv 285458 01 che ribadisce la necessità divalutare sia in astratto sia in concreto il percorso terapeutico seguito dal detenuto affetto daproblemi di salute all interno del circuito penitenziario secondo cui «In tema di differimentodella pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare iltribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologicodell istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione ma è tenuto a esaminare inconcreto le condizioni di salute del predetto le tipologie di cura a lui necessarie nonchél incidenza dell ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico»4 Deve infine evidenziarsi che la linearità del percorso argomentativo seguito dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro e la congruità del giudizio di compatibilità carcerariaespresso nei confronti di * * su cui ci si è soffermati nei paragrafi precedentirende evidente l assenza delle omissioni valutative censurate dalla difesa del ricorrentedalle quali discende l insussistenza del contrasto sistematico prefigurato con il ricorso inesame della decisione censurata con i principi costituzionali che sovrintendono alla tuteladella salute del detenuto richiamati in riferimento agli artt 3 27 e 111 sesto comma Cost5 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E 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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9970/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 581/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36801/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che dovevascontare la cui scadenza veniva individuata nella data del 5 novembre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diCatanzaro sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affettoda concomitanti patologie cardiologiche pneumologiche allergologiche e diabeticheaccertate dalle strutture sanitarie presso le quali era stato curato nel corso degli anni purnella loro obiettiva problematicità nosografica erano compatibili con il regime carcerario alquale il detenuto era sottoposto presso la * circondariale di Torino “Lorusso e *Tale compatibilità infatti risultava attestata dalle relazioni sanitare acquisite durante la sualunga carcerazione che rendeva superfluo l espletamento di ulteriori verifiche cliniche2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * *proponeva ricorso per cassazione deducendo cinque correlate censure difensiveCon queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lemisura alternative alla detenzione richieste da * che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo che nonteneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologie che da tempoaffliggevano il ricorrente attestate dalla corposa documentazione sanitaria versata in attidalla difesaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie di elevatissima gravità checome evidenziato nella documentazione sanitaria allegata potevano essere monitorate solocon la sua allocazione in strutture cliniche di alta medicalizzazione con la quale ilprovvedimento impugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioninosografiche del ricorrenteLe omissioni valutative nelle quali era incorso il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorendevano evidente che il provvedimento censurato appariva in contrasto con i principicostituzionali che sovrintendono alla tutela della salute del detenuto che venivano richiamatiespressamente in relazione alle censure formulate in via subordinata al mancatoaccoglimento delle doglianze principali con il terzo e il quarto motivo di ricorso in riferimentoagli artt 3 27 e 111 sesto comma CostLe considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena anche nelle formedella detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliati dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrente la cui problematicità non è in questa sede controversa Ildetenuto infatti è affetto da conclamate e concomitanti patologie cardiologichepneumologiche allergologiche e diabetiche caratterizzate da periodiche riacutizzazioni inconseguenza delle quali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuoeffettuato all interno del circuito penitenziarioTanto premesso deve osservarsi che nell ordinanza impugnata venivano correttamentevalutati gli elementi processuali così come richiamati in relazione alle cinque doglianzeprospettate con l atto d impugnazione in esame su cui ci si soffermava con una motivazionecongrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria evidenziandosi che lecondizioni di salute di * pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità chesi è premesso non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con ladetenzione carceraria attualmente patita Infatti le patologie cardiologiche pneumologicheallergologiche e diabetiche da cui risultava affetto il ricorrente erano sottoposte a unmonitoraggio intramurario costante attualmente effettuato presso il centro clinico della *circondariale di Torino “Lorusso e * dove il ricorrente era detenuto che dovevaritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro delresto era avvalorato dagli accertamenti svolti presso le strutture sanitarie nelle quali* era stato visitato negli ultimi anni che risultavano corroborati dagli accertamenticlinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente richiamati analiticamente nelprovvedimento impugnato Da tali accertamenti era emersa l esistenza di una situazionenosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verificaincompatibili sebbene obiettivamente problematiche con il regime carcerario patito daldetenuto presso la * circondariale di Torino “Lorusso e *3 In questa cornice deve evidenziarsi che la situazione clinica di * *non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alladetenzione invocate non potendosi ravvisare almeno allo stato condizioni di infermità fisicaincompatibili con lo stato detentivo patito dal detenuto rispetto alle quali il richiamoall astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate appare privo di rilievo e non èsmentito dalla documentazione allegata dalla difesa del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] infatti ribadire che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere ungiudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito da * * presso la *circondariale di Torino “Lorusso e * atteso che secondo quanto riferito nellarelazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell istituto penitenziario dove il ricorrente èristretto richiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato il detenuto versa «in condizionicliniche stabili non particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitaripresenti nell istituto … » tanto è vero che non si erano «resi necessari durante lapermanenza in Istituto invii urgenti in pronto soccorso né presso strutture ospedaliere»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dunque risulta fondatosu una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misura alternativaincentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologia fisica opsichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quantoriscontrato con riferimento alla posizione di * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi occorre verificare se lo stato di detenzione carcerariacomporti una sofferenza e un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello chederiva dalla legittima esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa deltribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi che è certamente riscontrabile nellavalutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro tra le altre Sez 1 n21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del 17/10/2018 *Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv 258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazioneNon è infatti possibile esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerariocon le condizioni di salute del detenuto che invoca l applicazione di una misura alternativaalla detenzione senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica dellostesso soggetto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confrontiall interno del circuito penitenziario come costantemente affermato da questa Cortesecondo cui l autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzionedomiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest ultimocon riguardo sia all astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili sia allaconcreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica èpossibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimentodel regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del09/04/2018 * Rv 273699 01Si muove del resto nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermatoda Sez 1 n 49621 del 11/10/2023 D Rv 285458 01 che ribadisce la necessità divalutare sia in astratto sia in concreto il percorso terapeutico seguito dal detenuto affetto daproblemi di salute all interno del circuito penitenziario secondo cui «In tema di differimentodella pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare iltribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologicodell istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione ma è tenuto a esaminare inconcreto le condizioni di salute del predetto le tipologie di cura a lui necessarie nonchél incidenza dell ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico»4 Deve infine evidenziarsi che la linearità del percorso argomentativo seguito dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro e la congruità del giudizio di compatibilità carcerariaespresso nei confronti di * * su cui ci si è soffermati nei paragrafi precedentirende evidente l assenza delle omissioni valutative censurate dalla difesa del ricorrentedalle quali discende l insussistenza del contrasto sistematico prefigurato con il ricorso inesame della decisione censurata con i principi costituzionali che sovrintendono alla tuteladella salute del detenuto richiamati in riferimento agli artt 3 27 e 111 sesto comma Cost5 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 9970/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 581/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 36801/2025* * Relatore* *ha pronunciato la seguenteSENTENZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza emessa il 25/09/2025 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzarovisti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiesto ilrigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1 Con ordinanza emessa il 25 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorigettava l istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliareche era stata presentata da * * per la frazione detentiva che dovevascontare la cui scadenza veniva individuata nella data del 5 novembre 2027Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diCatanzaro sull assunto che le condizioni di salute di * * che risultava affettoda concomitanti patologie cardiologiche pneumologiche allergologiche e diabeticheaccertate dalle strutture sanitarie presso le quali era stato curato nel corso degli anni purnella loro obiettiva problematicità nosografica erano compatibili con il regime carcerario alquale il detenuto era sottoposto presso la * circondariale di Torino “Lorusso e *Tale compatibilità infatti risultava attestata dalle relazioni sanitare acquisite durante la sualunga carcerazione che rendeva superfluo l espletamento di ulteriori verifiche cliniche2 Avverso questa ordinanza * * a mezzo dell avv * *proponeva ricorso per cassazione deducendo cinque correlate censure difensiveCon queste doglianze si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per lemisura alternative alla detenzione richieste da * che erano stati valutati dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo che nonteneva conto della gravità delle conclamate e concomitanti patologie che da tempoaffliggevano il ricorrente attestate dalla corposa documentazione sanitaria versata in attidalla difesaSi deduceva in proposito che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro nel respingerel istanza di differimento della pena anche nelle forme della detenzione domiciliare nonaveva considerato che * era affetto da patologie di elevatissima gravità checome evidenziato nella documentazione sanitaria allegata potevano essere monitorate solocon la sua allocazione in strutture cliniche di alta medicalizzazione con la quale ilprovvedimento impugnato non si era confrontato nonostante la peculiarità delle condizioninosografiche del ricorrenteLe omissioni valutative nelle quali era incorso il Tribunale di sorveglianza di Catanzarorendevano evidente che il provvedimento censurato appariva in contrasto con i principicostituzionali che sovrintendono alla tutela della salute del detenuto che venivano richiamatiespressamente in relazione alle censure formulate in via subordinata al mancatoaccoglimento delle doglianze principali con il terzo e il quarto motivo di ricorso in riferimentoagli artt 3 27 e 111 sesto comma CostLe considerazioni esposte imponevano l annullamento dell ordinanza impugnataCONSIDERATO IN DIRITTO1 Il ricorso proposto da * * è infondato2 * preliminarmente il Collegio che il ricorso in esame non individua singoliprofili dell ordinanza impugnata da sottoporre a censura ma tende a provocare larivalutazione dei presupposti nosografici per il differimento della pena anche nelle formedella detenzione domiciliare richiesto da * * che risultano vagliati dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro nel rispetto delle emergenze processuali e dellecondizioni di salute del ricorrente la cui problematicità non è in questa sede controversa Ildetenuto infatti è affetto da conclamate e concomitanti patologie cardiologichepneumologiche allergologiche e diabetiche caratterizzate da periodiche riacutizzazioni inconseguenza delle quali da tempo è sottoposto a un monitoraggio clinico continuoeffettuato all interno del circuito penitenziarioTanto premesso deve osservarsi che nell ordinanza impugnata venivano correttamentevalutati gli elementi processuali così come richiamati in relazione alle cinque doglianzeprospettate con l atto d impugnazione in esame su cui ci si soffermava con una motivazionecongrua e priva di erronea applicazione della legge penitenziaria evidenziandosi che lecondizioni di salute di * pur nel contesto nosografico di obiettiva complessità chesi è premesso non consentivano di esprimere un giudizio di incompatibilità con ladetenzione carceraria attualmente patita Infatti le patologie cardiologiche pneumologicheallergologiche e diabetiche da cui risultava affetto il ricorrente erano sottoposte a unmonitoraggio intramurario costante attualmente effettuato presso il centro clinico della *circondariale di Torino “Lorusso e * dove il ricorrente era detenuto che dovevaritenersi idoneo a supportare terapeuticamente il paziente ristrettoIl giudizio di compatibilità espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro delresto era avvalorato dagli accertamenti svolti presso le strutture sanitarie nelle quali* era stato visitato negli ultimi anni che risultavano corroborati dagli accertamenticlinici eseguiti nel corso della detenzione del ricorrente richiamati analiticamente nelprovvedimento impugnato Da tali accertamenti era emersa l esistenza di una situazionenosografica che non consentiva di ritenere le condizioni di salute sottoposte a verificaincompatibili sebbene obiettivamente problematiche con il regime carcerario patito daldetenuto presso la * circondariale di Torino “Lorusso e *3 In questa cornice deve evidenziarsi che la situazione clinica di * *non consentiva di ritenere sussistenti le condizioni per ottenere le misure alternative alladetenzione invocate non potendosi ravvisare almeno allo stato condizioni di infermità fisicaincompatibili con lo stato detentivo patito dal detenuto rispetto alle quali il richiamoall astratta rilevanza nosografica delle patologie considerate appare privo di rilievo e non èsmentito dalla documentazione allegata dalla difesa del ricorrente[OSCURATO:PERSONA] infatti ribadire che le emergenze cliniche non consentivano di esprimere ungiudizio di incompatibilità con lo stato carcerario patito da * * presso la *circondariale di Torino “Lorusso e * atteso che secondo quanto riferito nellarelazione sanitaria trasmessa dalla direzione dell istituto penitenziario dove il ricorrente èristretto richiamata a pagina 2 del provvedimento impugnato il detenuto versa «in condizionicliniche stabili non particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitaripresenti nell istituto … » tanto è vero che non si erano «resi necessari durante lapermanenza in Istituto invii urgenti in pronto soccorso né presso strutture ospedaliere»Il diniego espresso dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro dunque risulta fondatosu una valutazione rispettosa delle emergenze nosografiche e conforme alla giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui per l accoglimento di una misura alternativaincentrata sulle condizioni di salute del ricorrente è necessario che la patologia fisica opsichica da cui è affetto il condannato sia grave e tale da provocare rilevanti conseguenzedannose o comunque esiga un trattamento terapeutico che – al contrario di quantoriscontrato con riferimento alla posizione di * – non si possa agevolmente attuarenello stato di detenzione In tali ipotesi occorre verificare se lo stato di detenzione carcerariacomporti una sofferenza e un afflizione del detenuto di tale intensità da eccedere il livello chederiva dalla legittima esecuzione della pena rendendo incompatibile la prosecuzione dellacarcerazione con la dignità umana del condannato su cui si impone una verifica rigorosa deltribunale di sorveglianza chiamato a pronunciarsi che è certamente riscontrabile nellavalutazione compiuta dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro tra le altre Sez 1 n21355 del 01/04/2021 * * Rv 281225 01 Sez 1 n 53166 del 17/10/2018 *Rv 274879 01 Sez 1 n 789 del 18/12/2013 dep 2014 * Rv 258406 01Né potrebbe essere diversamente non essendo possibile in ipotesi di questo genereesprimersi in termini esclusivamente astratti sulle condizioni di salute del detenuto affetto dauna patologia che si assume incompatibile con la sua carcerazioneNon è infatti possibile esprimere un giudizio sulla compatibilità del regime carcerariocon le condizioni di salute del detenuto che invoca l applicazione di una misura alternativaalla detenzione senza compiere un accertamento rigoroso sulla situazione nosografica dellostesso soggetto e sul percorso terapeutico concretamente praticato nei suoi confrontiall interno del circuito penitenziario come costantemente affermato da questa Cortesecondo cui l autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi «sull applicazione della detenzionedomiciliare per motivi di salute deve effettuare un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest ultimocon riguardo sia all astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili sia allaconcreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica èpossibile assicurare al predetto valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimentodel regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico» Sez 1 n 37062 del09/04/2018 * Rv 273699 01Si muove del resto nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermatoda Sez 1 n 49621 del 11/10/2023 D Rv 285458 01 che ribadisce la necessità divalutare sia in astratto sia in concreto il percorso terapeutico seguito dal detenuto affetto daproblemi di salute all interno del circuito penitenziario secondo cui «In tema di differimentodella pena per gravi motivi di salute anche nella forma della detenzione domiciliare iltribunale di sorveglianza non può limitarsi alla valutazione astratta del quadro patologicodell istante e dei presidi sanitari e terapeutici a sua disposizione ma è tenuto a esaminare inconcreto le condizioni di salute del predetto le tipologie di cura a lui necessarie nonchél incidenza dell ambiente carcerario sul suo peculiare quadro clinico»4 Deve infine evidenziarsi che la linearità del percorso argomentativo seguito dalTribunale di sorveglianza di Catanzaro e la congruità del giudizio di compatibilità carcerariaespresso nei confronti di * * su cui ci si è soffermati nei paragrafi precedentirende evidente l assenza delle omissioni valutative censurate dalla difesa del ricorrentedalle quali discende l insussistenza del contrasto sistematico prefigurato con il ricorso inesame della decisione censurata con i principi costituzionali che sovrintendono alla tuteladella salute del detenuto richiamati in riferimento agli artt 3 27 e 111 sesto comma Cost5 Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda * * con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessualiDeve infine disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimento occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 30 giugno 2003n 196 in quanto imposto dalla legge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
Sentenza Cassazione n. 09970/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris