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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2025

Cassazione n. 37063/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché totalmente generico, essendo il motivo sviluppato mediante la citazione di massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito la congruità della pena in considerazione della obiettiva gravità del reato, desumibile dal consistente quantitativo di t.l.e. sequestro, dal collegamento con un più ampio contesto criminale e dall'assenza di segnali di resipiscenza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla determinazione della pena, è inammissibile perché totalmente generico, essendo il motivo sviluppato mediante la citazione di massime giurisprudenziali, senza alcun confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha ribadito la congruità della pena in considerazione della obiettiva gravità del reato, desumibile dal consistente quantitativo di t.l.e. sequestro, dal collegamento con un più ampio contesto criminale e dall'assenza di segnali di resipiscenza; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2025.
Sentenza Cassazione n. 37063/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris