CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 gennaio 2021
Cassazione n. 45923/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 aprile 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza pronunciata il 19 gennaio 2021 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 per aver detenuto a fini di spaccio, all'interno di uno stanzino sottoscala, novanta grammi lordi di cocaina in "sasso" «già suddivisa in distinti involucri che riportavano sulla sommità la scritta relativa al peso o al numero delle palline», cinque delle quali, al momento dell'intervento degli operanti, «erano già state messe in tasca dall'imputato». Per questo reato, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 24 febbraio 2020, in relazione al quale Doka era stato tratto in arresto, il Tribunale ha applicato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata e, dedotta la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed € 17.400,00 di multa. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso articolandolo in due motivi con i quali deduce violazioni di legge e vizi di motivazione. Col primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia confermato la decisione del Tribunale riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90. Col secondo motivo, si duole che le circostanze attenuanti generiche non siano state valutate prevalenti sulla recidiva. Osserva che non si tratta, come contestato (e come ritenuto dalla Corte di appello) di una recidiva reiterata ed infraquinquennale perché Doka ha riportato un'unica condanna e, pertanto, il divieto di prevalenza di cui all'art. 69 comma 4 cod. pen. non opera. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Col primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione dell'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90. Osserva che, già in sede di convalida, Doka dichiarò di essere stato incaricato della vendita dello stupefacente da [OSCURATO:PERSONA], abitante nell'immobile di via [OSCURATO:PERSONA] 34 ove si trovava lo scantinato al cui interno fu rinvenuta la sostanza stupefacente. Sostiene che, indicando in Demkolli il dominus dell'attività di spaccio e ammettendo di avervi contribuito quale esecutore, Doka offrì agli inquirenti il proprio intero patrimonio conoscitivo, idoneo a consentire l'identificazione della persona accusata e ad evitare che la stessa proseguisse nell'attività delittuosa. Secondo la difesa, tale contributo dichiarativo fu completo ed esauriente e i giudici di merito lo hanno considerato inefficace solo perché gli inquirenti non hanno approfondito le indagini e neppure hanno verificato l'effettiva esistenza di contatti telefonici tra Doka e Demkolli, ciò che sarebbe stato agevole sulla base dei numeri di utenza che il dichiarante aveva fornito. Nel reiterare il motivo di censura già proposto nell'atto di appello la difesa del ricorrente non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. Il motivo di ricorso è dunque inammissibile per aspecificità (tra le tante: Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970). Nell'esporre i fatti, la sentenza impugnata lascia intendere che le dichiarazioni rese dall'odierno ricorrente apparvero fin da subito finalizzate a negare la rilevanza del proprio contributo all'attività di spaccio più che a consentire l'identificazione del correo e a sottrarre risorse al traffico di stupefacenti. Tanto premesso, la Corte territoriale spiega che queste dichiarazioni non hanno portato un contributo significativo alle indagini «essendo già noto il dato di fatto» che Demkolli domiciliava nello stabile di via [OSCURATO:PERSONA] 34 e «di facile accertamento» che fosse intestata a lui una delle utenze rinvenute nella disponibilità del dichiarante. Al di là di ciò, la Corte sottolinea che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, nel rendere quelle dichiarazioni Doka non mise a disposizione degli inquirenti tutto il proprio patrimonio conoscitivo. A questo proposito la sentenza impugnata osserva che Doka ha sostenuto di essere stato incaricato da Demkolli di vendere la sostanza e di essere andato più volte a prelevarla nello scantinato del quale gli era stata fornita la chiave. Questo gli consentiva di conoscere l'entità dello spaccio, le modalità con le quali si realizzava e il territorio che ne era interessato, ma Doka non ha reso dichiarazioni su questo. Non ha indicato, infatti, «né le modalità operative, né l'ampiezza del mercato, ad esempio con riferimento al numero di clienti, al numero di transazioni, ai quantitativi ceduti avuto riguardo ad una periodo di riferimento» e neppure ha indicato da quanto tempo si protraesse l'attività dell'asserito dominus «i tipi di sostanze commercializzate, i canali di rifornimento». Ha fornito, quindi, informazioni di limitata utilità e, soprattutto, informazioni parziali. La motivazione è completa, coerente, non manifestamente illogica e conforme ai principi di diritto che disciplinanti/o la materia. Se è vero, infatti che, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dal settimo comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90 non è necessario che dalla collaborazione consegua la sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delit9 è pur vero che tale attenuante può essere riconosciuta solo quando l'imputato «abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze e la sua possibilità di collaborazione per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze» ( Sez. 4, n. 42463 del 14/06/2018, Albini, Rv. 274347; Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082). La Corte territoriale ha spiegato che ciò non è avvenuto e il ricorrente non si confronta con tali argomentazioni, limitandosi a reiterare le doglianze già formulate e motivatamente respinte. Si deve ricordare, peraltro, che, per la prevalente giurisprudenza, il mero dato dell'offerta delle informazioni possedute, non è comunque sufficiente, ma occorre «che dette informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire» (Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672; Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 dep. 2015, Paternoster, Rv. 263642). A tali considerazioni deve aggiungersi che la valutazione con la quale il giudice accerta l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni collaborative rese dall'imputato, non è suscettibile di censura in sede di legittimità, se supportata - come nel caso di specie - da motivazione logica ed esaustiva (Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri, Rv. 280385; Sez. 4, n. 7956 del 15/01/2015, Vitali, Rv. 262438). 3. Col secondo motivo, la difesa si duole del fatto che il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e la recidiva sia stato eseguito in termini di equivalenza essendo stata contestata all'imputato, e ritenuta in sentenza, la recidiva reiterata ed essendo stato perciò ritenuto operante il divieto di prevalenza di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. A sostegno di tale motivo il ricorrente ha prodotto il certificato del casellario giudiziale nel quale risultano due annotazioni: - la prima, relativa ad una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata da Tribunale di Parma il 28 gennaio 2016, irrevocabile il 27 gennaio 2017; - la seconda, relativa alla sospensione per messa alla prova di un processo per tentato furto aggravato, conclusosi con la dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 464 septies cod. proc. pen. Alla luce di questa produzione documentale, la difesa sostiene che l'imputato è recidivo, ma non si tratta di recidiva reiterata e, di conseguenza, a differenza di quanto argomentato dalla Corte di appello, non v'è preclusione a ritenere le concesse attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva.Nel richiedere un diverso giudizio di bilanciamento il ricorrente chiede anche, in termini espliciti una diversa qualificazione giuridica della recidiva, si tratterebbe, infatti, a differenza di quanto ritenuto dai giudici di merito, di recidiva infraquinquennale, ma non reiterata. Nessuna richiesta in tal senso, tuttavia, era stata formulata nell'atto di appello nel quale la difesa si era limitata a chiedere la prevalenza delle attenuanti generiche «sulla recidiva contestata». Si deve ricordare allora che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Pertanto, nel rispetto del principio devolutivo, la diversa qualificazione della recidiva è preclusa ed è, conseguentemente, preclusa - perché vi osta la previsione dell'art. 69, quarto comma, cod. pen. - la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, ritenuta sussistente dal giudice di primo grado con valutazione non censurata nell'atto di gravame. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d