CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2019
Cassazione n. 29757/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38139-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA]\1E, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; 2022 - ricorrente - 2533 contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentai e difesi dagli avvocati iLANZUOLO VINCENZO,/ [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 5021/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 08/10/2019 R.G.N. 892/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Napoli con la quale, dichiarati illegittimi i licenziamenti disciplinari intimati dal "[OSCURATO:PERSONA]" ai dipendenti Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], era stato emesso ordine di reintegra nel posto, ex art. 18, comma 4, st.lav., a beneficio di questi ultimi; con la predetta sentenza era stato altresì dichiarato inammissibile l'intervento in causa della "Teknoservice srl", con compensazione delle spese tra la medesima ed i predetti dipendenti; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la "Teknoservice srl", affidato a tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; il "[OSCURATO:PERSONA]" è rimasto intimato; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c., 419 c.p.c. e 436 c.p.c., nonché "mancata considerazione di principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 14288/2017", in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo abbia ritenuto inammissibile per tardività l'intervento ex art. 344 c.p.c. avvenuto il 2 luglio 2019, benché l'udienza di discussione originariamente fissata per il giorno 3 luglio 2019 fosse stata rinviata di ufficio, con ordinanza del 19 giugno 2019 - e, quindi, prima che si fosse verificato il termine di decadenza iniziale del 23 giugno 2019 -, alla data dell'il settembre 2019; con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 113 c:.p.c., 342 c.p.c. e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omessa pronuncia e omessa motivazione su un capo di sentenza, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato e del potere del giudice di procedere anche in appello alla riqualificazione dei fatti già acquisiti negli atti del processo, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame concernente la esatta individuazione delle conseguenze derivanti dall'atto espulsivo, da riqualificarsi in licenziamento per giustificato motivo oggettivo; con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione della I. n. 604 del 1966 e dell'art. 18 della I. n. 300 del 1970, come novellato dalla I. n. 92 del 2012, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia erroneamente applicato la tutela reintegratoria cd. "attenuata" anziché quella indennitaria cd. "forte", non potendo il fatto reputarsi insussistente in modo manifesto. Ritenuto che: il primo motivo è inammissibile (con conseguente assorbimento degli altri due), poiché la ricorrente è intervenuta per far valere in via esclusiva le ragioni dell'originario datore di lavoro (non introducendo domande nuove ma allineandosi alla posizione del (:onsorzio, come precisato nello stesso ricorso per cassazione a p. 20), atteso l'obbligo di assunzione dei due lavoratori, gravante sulla medesima - quale subentrante nell'appalto con il Comune di Frattamaggiore -, derivante dalla sussistenza di cd. "clausola sociale"; pertanto, si applica il principio secondo cui «L'interventore adesivo non ha un'autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l'impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell'intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole» (così Cass. 6/02/2018, n. 2818);le spese del presente giudizio tra la "Teknoservice srl" e Vincenzo e [OSCURATO:PERSONA], liquidate come in dispositivo e da distrarsi, seguono la soccombenza; non vi è luogo a provvedere sulle spese tra la "Te<noservice srl" e il "[OSCURATO:PERSONA]", rimasto intimato; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; nulla sulle spese tra la ricorrente e il "[OSCURATO:PERSONA]". Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così dec