CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46452/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 46/ RG 22411 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. Si vedano, in particolare, alle pagg. 3 e 4, le motivazioni sulla ritenuta responsabilità penale per il contestato reato di cui all'art.337 cod. pen. in concorso con il delitto di cui all'art. 651 cod. pen.; Ritenuto in ordine al diniego della sospensione condizionale della pena che la la Corte di merito, alle pagg. 4 e 5, ha escluso la concessione del beneficio in forza dei precedenti dell'imputato e delle modalità del fatto, tali da escludere una prognosi favorevole di astensione della commissione di altri delitti, anche valutando, in senso ostativo, le condotte relative a precedenti condanne per le quali vi tizi, stato il positivo espletamento dell'affidamento in prova al servizio sociale (Sez. 4, n. 1770 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275072) . Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 novembre 2024 --- La Consigliera L